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Marittimi: Pensione di vecchiaia con il sistema di calcolo retributivo
Riguarda coloro che, al 31 dicembre 1995, hanno maturato una contribuzione pari ad almeno 18 anni.
Tale pensione è riconosciuta al raggiungimento dei 60 anni di età per le donne, e 65 anni per gli uomini, in presenza di almeno 20 anni di contributi. Inoltre, è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa subordinata.
Dal 1° gennaio 1993 i requisiti minimi di contribuzione, nonché quelli relativi all’età, sono stati gradualmente elevati ai fini del diritto pensionistico.
Deroghe
Mantiene l’antecedente requisito contributivo (15 anni di contribuzione) chi al 31 dicembre 1992:
aveva già compiuto l’età pensionabile (all’epoca 55 anni donne, 60 anni uomini)
poteva far valere 15 anni di contributi
era stato autorizzato ai versamenti volontari
Inoltre, ulteriore deroga all’innalzamento del requisito contributivo (continua a valere il precedente requisito minimo di 15 anni) è prevista per:
chi possa far valere 25 anni di assicurazione e sia stato occupato per almeno 10 anni, anche se non consecutivi, per periodi inferiori a 52 settimane nell’anno solare (anche successivamente al 31 dicembre 1992)
i non vedenti
Il lavoratore può accedere a pensione con un requisito contributivo ridotto, rispetto ai 20 anni, nel caso in cui, la differenza di contributi accreditati tra il 31 dicembre 1992 e la data di compimento dei 60 anni per le donne e 65 per gli uomini non permetta comunque di raggiungere il requisito dei 20 anni. Resta necessario il requisito minimo dei 15 anni di contributi.Mantengono l’antecedente requisito dell’età pensionabile (55 anni donne, 60 anni uomini):i non vedenti (inoltre, l’età è anticipata a 50 anni per le donne, 55 anni per gli uomini, a favore dei non vedenti, con cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi, dalla nascita, o da data anteriore all’inizio dell’assicurazione, o con almeno 10 anni lavorativi dopo l’insorgenza della cecità)
gli invalidi almeno all’80%, riconosciuti dall’Inps
i lavoratori in mobilità lunga compresi in disposizioni di legge
Le lavoratrici possono proseguire l’attività dipendente fino al compimento del 65° anno di età, rinviando il pensionamento. Tale opzione si esercita tramite comunicazione diretta al datore di lavoro, ed all’Inps, almeno 6 mesi prima dell’età pensionabile. Alle interessate si applica un incremento della percentuale di rendimento pensionistico, pari allo 0,50% per ogni ulteriore anno di lavoro, fino al raggiungimento, da parte delle interessate, dei 40 anni di contributi .
I titolari di pensione di vecchiaia il cui importo sia modesto, hanno diritto, rispettando determinati limiti di redditi individuale e coniugale, all’integrazione al trattamento minimo. italia news

Marittimi: Pensione di vecchiaia sistema di calcolo contributivo
Riguarda coloro che hanno iniziato l’attività lavorativa dal 1° gennaio 1996 in poi.
Fino al 31 dicembre 2007, le condizioni per l’accesso al pensionamento erano:
almeno 57 anni di età sia per gli uomini sia per le donne
almeno 5 anni di contribuzione effettiva
cessazione attività lavorativa dipendente
misura della pensione pari ad almeno 1,2 l’importo dell’assegno sociale in vigore nell’anno di riferimento. Tale parametro non è applicato dal 65° anno di età
La prestazione può essere erogata prima del compimento dei 57 anni di età, soltanto con 40 anni di contributi, per il raggiungimento dei quali sono esclusi i periodi di studio riscattati ed i versamenti volontari, mentre sono conteggiati gli anni di lavoro svolti prima del compimento della maggiore età, rivalutati con il coefficiente 1,5.
Dal 1° gennaio 2008, le condizioni per l’accesso al pensionamento sono 3 e devono soddisfare i seguenti requisiti:
almeno 65 anni di età per gli uomini e almeno 60 anni per le donne
almeno 5 anni di contribuzione effettiva
cessazione dell’attività lavorativa dipendente
misura della pensione pari ad almeno 1,2 l’importo dell’assegno sociale in vigore nell’anno di riferimento. Tale parametro non è applicato dal 65° anno di età.
oppure 40 anni di contributi a prescindere dall’età, per il raggiungimento dei quali sono compresi i periodi di studio riscattati ma esclusi i versamenti volontari. Sono conteggiati gli anni di lavoro svolti prima del compimento della maggiore età, rivalutati con il coefficiente 1,5 oppure
- 35 anni di contributi e 58 anni di età fino al 30 giugno 2009
- 35 anni di contributi e 59 anni di età dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010*
- 35 anni di contributi e 60 anni di età dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012*
- 35 anni di contributi e 61 anni di età dal 1° gennaio 2013*
Per il raggiungimento dei 35 anni di contributi, sono compresi i periodi di studio riscattati ma esclusi i versamenti volontari. La misura della pensione pari ad almeno 1,2 l’importo dell’assegno sociale in vigore nell’anno di riferimento. Tale parametro non è applicato dal 65° anno di età.
*in attesa di verifica riguardo all’applicazione delle quote e delle 2 finestre di accesso
Le lavoratrici madri possono accedere alla pensione anticipando l’età pensionabile di 4 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 12 mesi. In alternativa possono optare per un calcolo pensionistico più favorevole, tramite l’applicazione di un particolare coefficiente, basato sull’età anagrafica posseduta alla data di decorrenza pensionistica e sul numero dei figli (fino ad un massimo di 3).La pensione liquidata con il sistema contributivo non può essere integrata al trattamento minimo.

 

 

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