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PENSIONI, COSA SUCCEDERA’ dal 2010

spiegazioni del Cap. Sup. di Macch. Francesco Giuseppe D’Anniballe 392/4268995

Componente la Segreteria Nazionale USCLAC/UNCDiM

 A seguito di un certo allarmismo diffusosi tra la gente, ritengo necessario riportare le verità vere e complete.

In Italia la riforma previdenziale Dini, L. 335/95, ha introdotto tre sistemi di calcolo delle pensioni :

1.    Le pensioni calcolate con il sistema retributivo, che riguardano quei Lavoratori con una anzianità contributiva (somma dei contributi effettivi e e di quelli figurativi) al 31/12/1995 superiore a 18 anni (936 settimane);

2.    Le pensioni calcolate con il sistema misto, per coloro che al 31/12/1995 avevano una anzianità contributiva inferiore ai 18 anni. Tali pensioni verranno liquidate con il sistema retributivo per i contributi accreditati sino al 31/12/1995 e con il sistema contributivo per quelli maturati dal 01/01/1996 in poi;

3.    Le pensioni liquidate con il sistema contributivo che interessano i lavoratori non rientranti nei due precedenti casi.

La determinazione dei contributi per individuare il sistema di liquidazione delle pensioni di vecchiaia anticipata ex Art. 31 L. 413/84 e delle pensioni di inidoneità permanente alla navigazioni è il totale di tutti i contributi accreditati alla data del 31/12/1995 (contributi da lavoro dipendente, da lavoro marittimo e figurativi), anche se produrranno reddito immediato solo quelli da attività marittima (contributi da navigazione effettiva, da prolungamenti L. 413/84, da servizio militare di leva, figurativi da disoccupazione e malattia o infortunio a seguito di imbarco, rimanendo esclusi quelli imputabili a lavoro dipendente comandate comprese).

La Riforma Dini ha previsto delle verifiche periodiche dei coefficienti di trasformazione dei montanti contributivi rivalutati per le pensioni che verranno liquidate con il sistema contributivo o con il sistema misto per la sola parte definita con il più volte richiamato sistema contributivo (contributi maturati a dopo il 31/12/1995). Le periodiche verifiche di legge si prefiggono di rendere nel tempo i coefficienti in parola più aderenti alle aspettative di vita della popolazione.

La Riforma Prodi/Damiano (L. 24/12/2007, n. 247), nella prima verifica dal 01/01/1996 e fare data 01/01/2010, ha variato al ribasso tali coefficienti. Ciò non avrà alcuno effetto per le pensioni che verranno liquidate con il sistema retributivo e per le pensioni liquidate con il sistema misto nella sola parte retributiva. La riduzione dell’importo della pensione interessa, quindi, prescindendo dell’età anagrafica, coloro che non avevano i 18 anni di contribuzione al 31/12/1995.

Si legge da qualche parte che alcuni solo adesso, e non quando si stavano varando le Riforme Dini e Prodi, epoca più opportuna, chiedono correttamente che i nuovi coefficienti non vadano applicati per i montanti rivalutati dei contributi maturati dal 01/01/1996 al 31/12/2009. Tale proposizione è sacrosanta poiché noi sessantenni o quasi abbiamo l’obbligo morale di non togliere risorse alle future generazioni pur rimanendo convinto che tali attenzioni andavano concretizzate con il varo della Riforma Dini (L. 335/95) e, soprattutto con una maggiore vigilanza nella preparazione della Riforma Prodi (L. 247/07) per l’ampio confronto che quel Governo ebbe con le parti sociali, Organizzazioni Sindacali comprese. Adesso si scoprono cose che forse erano note da oltre un decennio ma comunque da due anni a cui è urgente porre rimedio.

Allego le fonti legislative ed esplicative della nota

 Cap. Sup. di Macch. Francesco Giuseppe D'Anniballe

 Legge del 24 dicembre 2007

 Variazioni di calcolo anno 2010

 nota

18-12-2009 

  

 

               Rubrica

           Camillo Scala

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