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I CONTRIBUTI FIGURATIVI NEL SETTORE MARITTIMO

a cura del Cap. Sup. di Macch. Francesco Giuseppe D’Anniballe Cell. 392/4268995

Componente della Segreteria Nazionale USCLAC/UNCDiM – 30.12.2009

Sono contributi assicurativi accreditati in assenza di effettivi versamenti e a particolari condizioni meritevoli di tutela da parte della legge.

Si ritiene necessario meglio specificare le seguenti tre tipologie di contributi cui al titolo perché più ricorrenti tra i lavoratori marittimi :

1.   Da servizio militare di leva : l’accredito avviene esclusivamente producendo ad INPS il <Foglio Matricolare Militare>, rilasciato dal Distretto Militare di appartenenza dell’interessato. I contributi coprono tutto il periodo del servizio militare, dall’arruolamento al congedo. Sono utili per il conseguimento del diritto a qualsiasi tipo di pensione e per il calcolo della misura;

2.   Da disoccupazione indennizzata : tali contributi sono :

-      non utili per maturare il diritto alla pensione di anzianità con il sistema delle cosiddette quote;

-      sommandosi agli almeno ed indispensabili 35 anni (1820 settimane) di contributi effettivi, utili per perfezionare il requisito delle 2080 settimane di contributi complessivi e maturare il diritto alla pensione anticipata con 40 anni di contributi;

-      utili per il calcolo della misura delle pensioni di anzianità con le cosiddette quote, di anzianità anticipata con il metodo dei 40 anni di contributi e delle pensioni di vecchiaia ordinaria;

-      non utili per il calcolo della misura delle pensioni di vecchiaia anticipata di macchina di cui all’Art. 31 L. 413/84 e delle pensioni per inidoneità permanente alla navigazione qualora non sono seguenti a periodi di imbarco (contribuzione marittima);

L’accredito avviene d’ufficio perché presenti nella banca dati INPS.

3.   Da malattia e/o infortunio indennizzati : le utilità sono identiche a quelli da disoccupazione volontaria. L’accredito avviene a richiesta dell’interessato per singoli e completi periodi di assistenza IPSEMA indennizzata.

Nella scelta occorre sapere quanto segue :

-      i periodi con raffigurazione nel certificato IPSEMA inferiore ai sette giorni non danno diritto a contributi;

-      può chiedersi l’accredito massimo di 52 settimane di detti contributi per eventi morbosi insorti sino al 31.12.1996. Con cadenza triennale tale limite è stato aumentato di 2 mesi (nove settimane) sino al massimo odierno di 22 mesi ovvero 95 settimane. Il calcolo delle settimane di cui può chiedersene accredito si effettua computando la differenza chiedibile nel triennio e le settimane massime che potevano accreditarsi in quello precedente (es. 52 settimane chieste in accredito al 31.12.1996, sino al 31.12.1999 se ne possono chiedere ulteriori nove settimane. Zero settimane al 31.12.1996, al 31.12.1999 se ne possono fare accreditare 61 settimane. Lo stesso meccanismo è valido per gli ulteriori trienni sino alle attuali 95 settimane massime accreditabili.

Occorre necessariamente effettuare la scelta dei contributi di cui chiederne accredito nel caso in cui i periodi di malattia e/o infortunio dell’intero arco lavorativo superano i ventidue mesi o il massimo previsto nei vari trienni di graduale passaggio dai 12 mesi (52 settimane) del 31.12.1996 all’attuale di 95 settimane.

Una scelta oculata deve tenere conto di :

-      in via preliminare avere cura di non compromettere il minimo dei contributi effettivi richiesti dal tipo di pensione di cui si intende maturare il requisito, considerato che la L. 413/84 permette l’utilizzo dei prolungamenti cui agli articoli 24 e 25 che hanno valore di contribuzione effettiva;

-      ottenere il massimo rendimento scegliendo quelli degli ultimi anni lavorativi per determinare l’aumento degli imponibili (ultimi 5 anni) utilizzati per il calcolo delle cosiddette Quote “A” e “B” di pensione o della sola Quota “B” (ultimi 10 anni) per le pensioni liquidate con il sistema retributivo e con il sistema misto. Nelle pensioni liquidate con il sistema contributivo è sempre meglio scegliere i periodi più recenti alla data della pensione. L’utilizzo allo scopo della contribuzione figurativa da malattia a preferenza dei contributi da prolungamenti L. 413/84 è dovuto al fatto che questi ultimi hanno imponibili a discapito dei contributi effettivi che li generano. Volendo effettuare un esempio pratico poniamo caso che un Lavoratore marittimo abbia effettuato 9 mesi di seguito di imbarco (dal 01/01/2009 al 30/09/2009) e poi rimane in malattia per i seguenti tre mesi dell’anno. Durante l’imbarco ha maturato 104 giorni di prolungamento (art. 24 L. 413/84), pari a 15 settimane sufficienti a coprire i tre mesi (13 settimane) di malattia. In tale caso l’imponibile previdenziale dell’intero anno è pari a quello maturato nei nove mesi lavorati. Nel caso in cui si opta per l’inserimento della contribuzione da malattia, all’imponibile maturato nei nove mesi lavorati si deve aggiungere quello dell’imponibile assegnato alla contribuzione figurativa che è pari, su base settimanale, all’imponibile della settimana di contribuzione effettiva detratta l’incidenza delle mensilità aggiuntive (13^ e 14^ mensilità), conseguentemente l’imponibile complessivo dell’anno risulta maggiore rispetto la prima opzione. In aggiunta, il Lavoratore Marittimo non in Ruolo Organico o in Continuità di Rapporto di Lavoro, senza diritto alla disoccupazione indennizzata, potrà sfruttare i prolungamenti maturati nel corso dei nove mesi d’imbarco dalla data di guarigione sino alla prima nuova posizione assicurativa di imbarco o di comandata;

-      coprire eventuali prolungati  periodi di vacanza contributiva per malattie in cui i prolungamenti ex articoli 24 e 25 L. 413/84 risulterebbero assolutamente insufficienti.

Le altre tipologie di contribuzione figurativa utili per maturare il diritto alla pensione e per il calcolo sono : quelli coperti dall’indennità di mobilità; di cassa integrazione guadagni, di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio anche se avvenuti in un periodo in cui non si prestava attività lavorativa ma in presenza di almeno 5 anni di contributi versati e accreditati in costanza di lavoro dipendente, di assenza dal lavoro per il bambino per malattie fino a tre anni, di astensione facoltativa oltre i sei mesi e tra il terzo e l’ottavo anno di vita del bambino (contribuzione figurativa pari al 200% del valore massimo dell’assegno sociale con facoltà per l’interessato di integrarlo), di assenza dal lavoro per malattia del bambino tra il terzo e l’ottavo anno di vita (contribuzione figurativa pari al 200% del valore massimo dell’assegno sociale con facoltà per l’interessato di integrarlo), di educazione ed assistenza del figlio fino al 6° anno di vita per le pensioni liquidabili con il sistema contributivo (massimo 170 giorni per figlio), di assistenza a portatori di handicap, di assenza dal lavoro per assistenza a figli con più di 6 anni, al coniuge o al genitore con handicap grave, per le pensioni liquidate con il metodo contributivo (25 giorni l’anno, entro un massimo di 24 mesi), di assistenza antitubercolare, di servizio equiparato al militare, di persecuzione politica e razziale, dei periodi da licenziati riconosciuti per motivi politici o di credo religioso o di appartenenza politica o sindacale, di aspettativa per svolgimento di svolgimento di funzioni pubbliche elettive e per cariche sindacali provinciali e nazionali, di retribuzione ridotte per contratti di solidarietà, di fruizione di sussidi per lavori socialmente utili, di percezione della pensione di inabilità (L. 222/84 e L. 335/95) e per le giornate di riposo fruite dai donatori di sangue.

Infine la contribuzione figurativa utile per maturare solo il diritto alla pensione di vecchiaia, e non per la misura, è quella del periodo in cui si è goduto l’assegno di invalidità senza in contemporanea svolgere alcuna attività lavorativa nel caso in cui l’interessato raggiunga l’età pensionabile e l’assegno stesso venga trasformato, nonché per la pensione ai superstiti

L. 23.04.1981, articolo 8, metodo di calcolo impinibile contribuzione figurativa

 

30-12-2009 

 

  

 

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           Camillo Scala

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