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Pensione ai superstiti dei lavoratori marittimi

I marittimi, attualmente, sono iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell'Inps e, pur conservando alcune specificità, possono accedere a tutte le prestazioni AGO.

La pensione ordinaria ai superstiti è la prestazione che viene liquidata agli eredi del lavoratore (pensione indiretta), o del titolare di pensione diretta (pensione di reversibilità).

I superstiti aventi diritto alla prestazione sono:

  • il coniuge, anche se è separato legalmente in modo consensuale. Se legalmente separato con addebito oppure divorziato, spetta solo a particolari condizioni

  • i figli minori. Se maggiorenni, spetta soltanto se sono ancora studenti (fino a 26 anni se universitari) oppure se sono assolutamente e permanentemente inabili a svolgere qualsiasi attività lavorativa ed erano a carico del defunto

  • i genitori (in assenza di coniuge e figli), se hanno più di 65 anni alla data del decesso del lavoratore, se erano a carico dello stesso, e se non percepiscono nessun altra pensione (diretta o indiretta);

  • i fratelli e sorelle (in assenza di coniuge, figli e genitori) se erano a carico del defunto, inabili, non coniugati e non titolari di alcun tipo di pensione (diretta o indiretta)

Se il lavoratore deceduto era già titolare di una pensione, il diritto alla reversibilità c’è sempre; se invece è morto mentre ancora lavorava, il diritto alla pensione indiretta c’è soltanto se aveva almeno 15 anni di contributi in tutta la sua vita lavorativa, oppure anche solo 5 anni di contributi in tutto, di cui però almeno 3 nell’ultimo quinquennio.

In assenza dei requisiti per la pensione indiretta, viene liquidata una indennità una tantum:

  • nel sistema retributivo /misto, in presenza di almeno 1 anno di contribuzione nei cinque anni precedenti il decesso. Spetta al coniuge o, in mancanza di questo, ai figli. La relativa domanda deve essere presentata entro un anno dal decesso

  • nel sistema contributivo, a prescindere dall'ammontare dei contributi accreditati, qualora i superstiti non abbiano diritto a rendita Inail in conseguenza della morte del dante causa e si trovino nelle condizioni reddituali previste per l'assegno sociale.

L’importo della pensione ai superstiti, calcolato sulla base della pensione che spettava o che sarebbe spettata al defunto, varia in relazione al superstite:

  • al coniuge va il 60%

  • al figlio unico avente diritto il 70%, a ciascun figlio avente diritto il 20% (se anche il coniuge ha diritto) oppure il 40% (se il coniuge non ha diritto),

  • a genitori o fratelli e sorelle 15% ciascuno

La somma delle percentuali non può essere superiore al 100% della pensione spettante al defunto.
La percentuale così calcolata, per le pensioni ai superstiti liquidate a partire dal 17.8.95, viene ridotta in presenza di redditi del superstite superiori a certi limiti, determinati annualmente: la riduzione, pertanto, può essere del 25%, del 40% o del 50%.

Alcune particolarità:

  • se il coniuge superstite si risposa, perde il diritto alla pensione, però viene liquidato con due annualità della stessa;

  • il figlio studente universitario può percepire la pensione fino a 26 anni, però nel limite della durata del corso di studio (cioè se è fuori corso perde il diritto alla pensione);

  • per i figli maggiorenni inabili: dall’1.11.2000 i limiti di reddito (nonché i redditi da considerare) per essere considerati a carico del defunto sono quelli utilizzati per la pensione di invalidità civile totale;

  • il coniuge divorziato, se lo dispone il giudice, può ottenere una quota della pensione anche se esiste un coniuge superstite;

  • la pensione spetta anche ai figli nati postumi (cioè nati entro 300 giorni dalla data di decesso del padre

 

 

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           Camillo Scala

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