PENSIONE ANTICIPATA DI MACCHINA
Art 31 legge 413/84
L’ex Cassa
Nazionale della Previdenza Marinara,
fu istituita nel 1938, alla quale
erano assicurati il personale
addetto ai servizi della
Navigazione, allo Stato maggiore
navigante e gli addetti ai servizi
amministrativi.
I soggetti
esclusi:
Sono tutti
coloro che pur esercitando
un’attività marittima non potevano
essere iscritti nella ex gestione
marittima e continuano ad essere
esclusi da tale contribuzione e sono
quindi considerati, a tutti gli
effetti, lavoratori dipendenti
oppure associati in enti o
cooperative, come generalità degli
iscritti nell’Assicurazione Generale
Obbligatoria, e non possono, quindi,
usufruire delle specifiche
prestazioni previste per i
marittimi.
I lavoratori
esclusi sono:
-
Dipendenti
delle linee di navigazione acque
interne;
-
I marittimi
associati in cooperative;
-
I pescatori
autonomi;
-
I marittimi
imbarcati su navi di stazza
inferiore alle 10 tonnellate;
-
Gli
ormeggiatori;
-
I barcaioli;
-
Persone
imbarcato su galleggianti non
autopropulsori;
-
Il personale
delle piattaforme galleggianti;
-
I marittimi
dipendenti della pubblica
amministrazione;
La Cassa aveva
il compito di riconoscere al
personale navigante tutte le
prestazioni di carattere
previdenziale collegate ai
sotto-elencati eventi:
Invalidità;
Vecchiaia;
Anzianità;
Morte
Dal 01.09.1984
la Cassa è stata soppressa per la
Previdenza Marinara con il passaggio
dei marittimi nel sistema
dell’assicurazione generale
obbligatoria, ma sono state
garantite alcuni degli istituti
tipici della preesistente normativa,
connessi alla particolare attività
svolta dai lavoratori marittimi e
che sono le Pensioni di Inabilità
alla Navigazione – Pensione
Privilegiata alla Navigazione –
Pensione di vecchiaia di Macchina.
Parliamo del
personale di macchina:
-
Sono
considerati utili per il diritto
alla pensione di anticipata di
macchia ( art. 31 legge 413/8) la
seguente contribuzione:
1)
Tutti i
periodi di Navigazione sotto
bandiera italiana,
2)
Tutti i
periodi di navigazione estera;
3)
Periodi
figurativa di Malattia;
4)
Periodi di
Disoccupazione involontaria – Aspi –
Mini Aspi – naspi;
5)
Periodi di
servizio Militare – anche se non
svolti i marina;
6)
Periodi di
prolungamento ex art. 24 e25 legge
413/84.
Nei confronti
del lavoratori marittimi, che
svolgono servizio di macchina o di
radiotelegrafisti e possano vantare
almeno 1040 contributi settimanali (
20 anni ) di cui 520 ( 10 anni ) al
servizio di macchina o di stazione
radiografica di bordo, così come
previsto dall’articolo 31 della
legge 413/84
Nel caso
specifico l’età pensionabile pria
dell’entrate delle modifiche era al
compimento del 55esimo anno di età,
a tal proposito, anche per queste
categorie sono intervenute al
requisito di età per l’accesso alla
pensione di vecchiaia.
A Seguito delle
modifiche apportate, dall’articolo 5
comma 2 Dpr 157/2003, Circolare Inps
86/2014, il requisito per l’accesso
alla pensione di vecchiaia di
macchina, fermo restando il
requisito contributivo, è richiesto
il possesso dei seguenti requisiti
anagrafici:
-
Dal 01 gennaio
2014 al 31.12.2014
un’età
anagrafica di
56 anni e 3
mesi
(
requisito adeguato alla speranza di
vita );
-
Dal 01 gennaio
2016 al 31.12.2017
un’età
anagrafica di
57 anni e 7
mesi
(
requisito adeguato alla speranza di
vita )
-
Dal 01 gennaio
2018
un’età
anagrafica di
58 anni e 7
mesi
(
requisito adeguato alla speranza di
vita )
DAL 01 GENNAIO
2019 CI DOVREBBE ESSERE UN ULTERIORE
AUMENTO DI ASPETTATIVA DI VIA 2/3
MESI, SI DOVRA’ ATTENDERE
REGOLAMENTAZIONE IN MERITO.
A Cura del Direttore Area
Metropolitana
Patronato Anmil Napoli