PREVIDENZA MARINARA  - INABILITA’ MARITTIMA LEGGE 222/84

 

La Cassa Nazionale per la Previdenza Marinara, istituita nel 1938, era divisa in due gestioni: la gestione marittimi e la gestione speciale, alla quale erano assicurati il personale appartenente allo Stato Maggiore navigante e gli addetti ai servizi amministrativi.

Dal 1/9/1984 è stata soppressa la Cassa Nazionale per la Previdenza Marinara e sono state poste le basi per il definitivo passaggio dei marittimi nel sistema dell’assicurazione generale obbligatoria, ma sono stati anche garantiti alcuni degli istituti tipici della preesistente normativa, connessi alla particolare attività svolta da tali lavoratori.

 

 

 

SOGGETTI ESCLUSI

 

I soggetti esercenti attività marittima che non potevano essere iscritti alla gestione marittima continuano tuttora ad essere esclusi da tale contribuzione e sono quindi considerati lavoratori dipendenti e/o associati come la generalità degli iscritti all’AGO, e, non possono quindi usufruire delle specifiche prestazioni previste per i marittimi.

 

Tali lavoratori sono:

•dipendenti delle linee di navigazione su acque interne;

•i marittimi associati in cooperative;

•i pescatori autonomi;

•i marittimi imbarcati su navi di stazza inferiore alle 10 tonnellate;

•gli ormeggiatori;

•i barcaioli;

•il personale imbarcato su galleggianti non autopropulsi;

•il personale delle piattaforme galleggianti;

•i marittimi dipendenti da Pubblica Amministrazione.

 

  

 

CONTRIBUZIONE

Sono considerati utili ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche:

•i periodi di navigazione sotto bandiera italiana;

•dal 1/9/1984 i periodi di navigazione sotto bandiera estera se coperti da assicurazione;

•i periodi di navigazione estera precedenti al 1/9/1984 se regolarmente riscattati;

•i periodi di contribuzione figurativa per malattia;

•i periodi di disoccupazione;

•i periodi di servizio militare;

•i periodi di contribuzione volontaria;

•il servizio militare volontario nella Marina (C.E.M.M.);

•i prolungamenti dei periodi di effettiva contribuzione marittima.

 

PENSIONE DI INABILITA’ ALLA NAVIGAZIONE

I marittimi, attualmente, sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Inps e, pur conservando alcune specificità, possono accedere a tutte le prestazioni Ago.

La pensione ordinaria di inabilità alla navigazione viene liquidata al marittimo che, a qualsiasi età, venga riconosciuto, a seguito dei prescritti accertamenti sanitari, permanentemente inabile alla navigazione.

Il procedimento sanitario può anche essere attivato autonomamente dalle Capitanerie di porto, a prescindere dalla presentazione di apposita richiesta da parte dell’interessato, ma la liquidazione della relativa prestazione potrà avvenire soltanto dietro proposizione della domanda di pensione di inabilità alla navigazione da parte del marittimo.

Il trattamento pensionistico ordinario di inabilità alla navigazione viene erogato in presenza dei seguenti requisiti

520 settimane di contribuzione marittima, sia derivante da contribuzione effettiva che da figurativa

52 settimane di contribuzione marittima ( un anno di navigazione effettiva nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione.

Dopo aver verificato il diritto, per la misura della pensione vanno considerati tutti i contributi effettivi de figurativi derivanti da attività marittima:

NAVIGAZIONE EFFETTIVA;

PROLUNGAMENTI;

DISOCCUPAZIONE – MINI ASPI – ASPI – NAPI ECT

MALATTIA

SERVIZIO MILITARE ( ANCHE SE SVOLTO A TERRA )

Nel caso in cui il richiedente, contestualmente alla presentazione della domanda di pensione ordinaria di inabilità ha diritto, dietro presentazione della domanda, all’assegno ordinario di invalidità,ai sensi della legge 222/84, ai soli fini della misura della prestazione saranno considerati anche i periodi di assicurazione non marittima.

Al momento della maturazione del diritto a pensione dell'Ago (assicurazione generale obbligatoria), il trattamento, su richiesta dell’interessato, potrà essere riliquidato, comprendendo tutta la posizione assicurativa dello stesso. L’importo della pensione riliquidata non dovrà essere inferiore a quello già in godimento ai sensi dell’ex legge 413/84 art. 36.

In caso di accertamento dell’effettiva connessione tra l’evento invalidante e l’attività marittima (malattia o infortunio, verificatosi durante l’imbarco o per causa di servizio connesso all’imbarco), verrà concessa la pensione privilegiata per inabilità alla navigazione. L’assicurato, in tal caso, può conseguire la prestazione specifica a prescindere da qualsiasi requisito assicurativo o di età. Inoltre, qualunque sia la contribuzione accreditata o dovuta a favore del marittimo, l’importo della stessa non può essere inferiore a quello che sarebbe spettato se l’interessato fosse stato in possesso della metà dell’anzianità assicurativa massima prevista per legge (1040 contributi settimanali).

 

La prestazione è incumulabile con la rendita Inail o Ipsema, liquidata per lo stesso evento invalidante, legge 335/95.

 

 

PENSIONE PRIVILEGIATA DI INABILITA’ ALLA NAVIGAZIONE

 

Spetta all’iscritto che sia riconosciuto inidoneo alla navigazione per infermità dipendente da causa di servizio e che non sia titolare di altro trattamento di invalidità previsto dalle norme dell’AGO, indipendentemente dalla durata del rapporto assicurativo marittimo. La pensione deve essere calcolata considerando quindi tutta la contribuzione marittima e non marittima e non può essere di importo inferiore a quello spettante sulla base di 1040 contributi settimanali. La decorrenza è la più favorevole tra quella del mese successivo alla domanda di pensione e quella del mese successivo alla data del verbale medico.

 

 

PASQUALE DE DILECTIS

SEDE PROVINCIALE PATRONATO ANMIL

NAPOLI

 

 

 

 

 

 

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