Indennità di malattia per lavoratori marittimi

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I lavoratori del settore marittimo beneficiano di una specifica disciplina per eventi a tutela dello stato di malattia, in parte diversa, quanto ad ammontare e durata, da quella prevista per altre categorie di lavoratori. Possono, inoltre, beneficiare di una prestazione esclusivamente riconosciuta a tale categoria in caso di inidoneità all'imbarco conseguente a malattia comune.

Le indennità a tutela dello stato di malattia sono riconosciute ai lavoratori marittimi e del settore pesca, appartenenti alle categorie di cui alla circolare 23 dicembre 2013, n. 179

L’inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale è riconosciuta per gli eventi di malattia insorti a bordo che causano lo sbarco, mentre quella per malattia complementare è riconosciuta per gli eventi insorti entro 28 giorni dallo sbarco.

Costituisce rischio assicurato dalle indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale e per malattia complementare “ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, da cui derivi una inabilità al lavoro, assoluta o parziale, e che richieda assistenza medica e somministrazione di mezzi terapeutici”.  

Le indennità per malattia fondamentale e per malattia complementare possono essere riconosciute per la durata massima di un anno dall’annotazione dello sbarco sul ruolo.

In caso di evento di malattia che insorge tra i 28 e i 180 giorni dallo sbarco, i lavoratori in continuità di rapporto di lavoro e di disponibilità retribuita hanno anche diritto all’indennità per inabilità temporanea per un massimo di 180 giorni.

Un’ulteriore prestazione specifica ed esclusiva del lavoro marittimo è l’indennità di temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia, erogata dall’INPS al termine di un evento di malattia comune (per eventi di malattia professionale o infortunio sul lavoro è erogata dall’INAIL), ai marittimi di primo e secondo grado dichiarati temporaneamente inidonei all’imbarco, per tutta la durata della malattia, fino a massimo un anno.

In caso di inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale o complementare, l’indennità giornaliera è pari al 75% della retribuzione media giornaliera dei 30 giorni precedenti allo sbarco.

In caso di inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto, l’indennità è a pari al 50% (per i primi 20 giorni) e al 66,66% (tra i 21 e i 180 giorni) della retribuzione effettivamente goduta alla data di manifestazione della malattia.

In caso di temporanea inidoneità all’imbarco, l’indennità cosiddetta “Legge Focaccia” è pari al 75% della retribuzione percepita alla data dello sbarco, per la durata massima di un anno dalla dichiarazione di inidoneità, considerando le sole voci della retribuzione ordinaria e con esclusione quindi delle voci variabili (per esempio compenso per lavoro straordinario, pulizia cisterna, ecc.). Occorre invece considerare l’indennità di navigazione (nella misura del 50%) avendo tale compenso carattere ordinario e continuativo.

La richiesta di pagamento dell’indennità di malattia è effettuata mediante l’invio da parte del lavoratore alla struttura INPS territorialmente competente (circolare 23 ottobre 2015, n. 173) della certificazione medica in originale, entro due giorni dalla data di rilascio, per non incorrere nelle sanzioni di legge consistenti nella perdita del diritto all’indennità per ogni giorno di ingiustificato ritardo rispetto ai due giorni. Inoltre,  il datore di lavoro deve trasmettere online la denuncia delle retribuzioni corrisposte nel periodo di riferimento, in base alla specifica prestazione richiesta.

La prestazione di temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia comune (Legge Focaccia 16 ottobre 1962, n. 1486) è richiesta producendo il  giudizio di inidoneità alla navigazione rilasciato dalla commissione medica di primo grado operante presso le Capitanerie di porto ovvero la valutazione della commissione medica centrale costituita presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti sul ricorso eventualmente presentato dal marittimo, dall’Istituto o dal Ministero della Salute avverso il giudizio della commissione medica di primo grado (art. 8, legge 28 ottobre 1962, n. 1602).

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