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Comunicati Sindacali

 

                    Lettera ai lavoratori del Gruppo Tirrenia

Care amiche e amici e care compagne e compagni,

 

Come vi avevo anticipato nella mia precedente lettera del 23 agosto scorso, Vi rimetto di seguito una sintesi del corposo parere legale sulle conseguenze a cui andiamo incontro con lo sciopero del 30 e 31 agosto, la cui versione integrale di 29 pagine invierò comunque al sito Torre d’Amare che potrà valutare la possibilità di pubblicarla.

Come si potrà evincere dalla sintesi ed ancora meglio dalla versione integrale lo sciopero in violazione della prevista  franchigia sino al 5 settembre e la non ottemperanza della eventuale ma del tutto probabile precettazione, espone i lavoratori e le Organizzazioni sindacali solamente alla sanzioni amministrative previste dalla legge 146 in quanto l’adesione ad uno sciopero illegittimo può essere punito solo in via disciplinare o amministrativa e sfugge alla sanzione penale prevista dall’art, 340 del codice penale.

Non credo sia ormai necessario ricordare a tutti Voi quali sono le ragioni che mi hanno indotto, sentendo molti di voi, a ricorrere ad una forma di sciopero molto più incisiva anche se qualcuno definirà “selvaggia” ma  che ritengo obbligata in questa difficilissima  vertenza che comunque la Uiltrasporti ha avuto il merito, che spero tutti vorranno riconoscerci, di portare al centro dell’attenzione politica e della pubblica opinione la TIrrenia ed i suoi lavoratori  ed ha impedito così sicura  la morte “silenziosa” della Compagnia  in pieno e deserto mese di agosto.

Crediamo di aver fatto  tutto quello che potevamo fare, dovrei dire anche quello che non potevamo, ma abbiamo ritenuto che quando c’è in discussione il posto di lavoro e la possibilità di poter far fronte ai bisogni propri e della propria famiglia non ci sia molto da andare per il sottile o molto da pensare.

Tuttavia vi invito a riflettere serenamente e senza condizionamenti di alcun genere su cosa fare il giorno 30 e di decidere secondo conoscenza e coscienza.

Inviterei pertanto coloro i quali che, per ragioni che certo non sfuggiranno a nessuno,  continuano una campagna di disinformazione   allo scopo di intimorire i lavoratori lasciando intravedere loro il “tintinnio della manette” , di farlo attraverso la produzione di documentazione che dimostri quanto artatamente affermato circa i reali rischi a cui loro vanno incontro piuttosto che con le parole che lasciano il tempo che trovano e che dobbiamo augurarci non incantino nessuno.

Non mi resta quindi che augura a tutti noi : in bocca al lupo.  Sento già la corale e più che mai gradita risposta di tutti voi, CREPI !

 

SINTESI DEL PARERE LEGALE SU CONSEGUENZE SCIOPERO

In definitiva e in estrema sintesi: sciopero illegittimo non equivale necessariamente a sciopero penalmente rilevante.

Le fattispecie incriminatrici sulla carta configurabili, come annotato, sono quelle previste dall’art. 650 c.p., dall’art. 340 c.p. e dall’art. 17 d.lgs. 507/99.

Ferma restando l’esperibilità – ove ne ricorrano i presupposti - di tutte le opportune impugnazioni avverso i provvedimenti amministrativi che dovessero essere emanati, nella materia involta, come quasi sempre accade, si registrano orientamenti difformi sia in dottrina, sia in giurisprudenza.

Nel corpo della ricostruzione del panorama giuridico afferente ai reati or ora richiamati si è avuto modo di puntare i riflettori sulle posizioni maggiormente inclini alla tutela dei diritti dei lavoratori e alla loro difesa esercitata in forma collettiva alla luce dei valori tutelati dalla nostra Carta Fondamentale e dell’evoluzione normativa in argomento.

Un peso decisivo in tal senso ha assunto la L. 146/90 che ha abrogato gli art. 330 e 333 c.p. (che prevedevano, rispettivamente, l’<<abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori>> e l’<<abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro>>, così come essi erano sopravvissuti nella versione manipolata dagli interventi in tempi successivi della Corte Costituzionale), introducendo una serie di sanzioni di natura amministrativa e disciplinare.

La sopravvivenza dell’art. 340 c.p. (“interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità) all’intervento del legislatore del ’90 ha comportato l’applicazione di tale disposizione e l’instaurazione di processi anche nelle ipotesi di astensione collettiva dal lavoro per ragioni economiche, politiche, ecc.

Sono stati illustrati i passaggi argomentativi della più sagace prassi applicativa di merito che, anche in forza di alcuni salienti interventi della Cassazione, hanno “smontato” le contrapposte tesi proclivi a ritenere integrato il delitto in questione anche dopo l’introduzione della disciplina dettata dalla più volte menzionata L. 146/90 (v. per tutte, Trib. Trento 3 gennaio 2007 secondo cui “non costituisce reato ex art. 340 c.p. l’adesione a un’astensione collettiva dal lavoro non annunciata, in quanto lo sciopero illegittimo sfugge alla sanzione penale prevista dall'art. 340 c.p. essendo punibile solo in via disciplinare o amministrativa).

Quanto alla contravvenzione di cui all’art. 650 c.p. (concernente l’inosservanza di un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d’igiene, se il fatto non costituisce un più grave reato), è stata posta in risalto la sua natura sussidiaria e si è illustrato il principio di specialità in virtù del quale, in tanto la norma può trovare applicazione, in quanto la violazione del provvedimento dell’Autorità  non sia prevista da altra specifica norma dell’ordinamento (cfr. Cass. 9 marzo 2007, n. 10257;  Cass. 15 ottobre 1998, n. 13048, Berardinelli): e nella specie occorre tenere presente, per l’appunto, le sanzioni extra-penali della L. 146/90.

Con riguardo, infine, alle previsioni dell’art. 17 d.lgs. 507/99, essa è certamente una norma “aperta” – in attrito, per vero, col principio costituzionale di legalità sub specie della tipicità a causa della formulazione di chiusura eccessivamente elastica: essa, proprio per la sua portata tendenzialmente espansiva, potrebbe essere invocata nelle ipotesi delle agitazioni sindacali in commento, anche se le condotte ivi punite parrebbero presupporre, piuttosto, comportamenti di tipo attivo che cagionino ostruzione e ingombro delle zone portuali in qual misura difformi dalle astensioni collettive dal lavoro stricto sensu intese.

Summa summarum, dunque, nell’ipotesi di instaurazione di procedimenti penali, non mancherebbero in fatto e in diritto le ragioni giuridiche e gli strumenti tecnici per una adeguata difesa, rimanendo implicita l’ovvia considerazione che la magmaticità della materia di riferimento e le diverse opzioni ermeneutiche che è dato riscontrare non consentono di formulare alcuna conclusione che abbia i crismi della definitività, anche per la permanente attualità dell’antico brocardo di Terenzio e Cicerone quot capita  tot sententiae.

Parere Legale su sciopero 30 agosto

                

                         Roma 25-08-2010

 

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