05-02-2019

Chi pubblicamente critica il datore di lavoro e denigra la struttura aziendale puo' essere licenziato legittimamente

La Cassazione, sezione lavoro, con sentenza del 7 novembre 2006, n. 2376, ha affermato che le critiche che il lavoratore muove al datore di lavoro possono integrare giusta causa di licenziamento anche se ciò non è specificato nel codice disciplinare affisso in azienda.
Infatti, nel caso di specie, non è stato ritenuto che fosse necessario portare a conoscenza dei lavoratori le regole di convivenza civile che si possono ritenere radicate nella coscienza sociale.

I fatti
La prof. A. ha convenuto dinanzi al Tribunale di Trento il Centro di Formazione Professionale Università Popolare del Trentino, di cui era stata dipendente in qualità di insegnante, con le mansioni di direttrice di una unità operativa, impugnando una sanzione disciplinare irrogatale il 19 aprile 2001 ed il successivo licenziamento intimatole il 29 gennaio 2002.
Nel caso di specie era stato addebitato alla lavoratrice di avere espresso pubblicamente, e in forma polemica, aspre critiche all’Università presso la quale lavorava, informando successivamente anche la stampa locale che aveva provveduto a dare risalto all’accaduto.
Il primo giudice dichiarava la nullità della sanzione disciplinare ma respingeva le altre domande.
Questa decisione è poi stata confermata dalla Corte d’appello di Trento. Infatti, il giudice d’appello ha ritenuto che il comportamento complessivo tenuto dalla dipendente in occasione dell’affidamento di un nuovo incarico di insegnamento di informatica e, in particolare, le dichiarazioni che aveva fatto pubblicamente al consiglio di classe, avessero superato i limiti del diritto di critica e sconfinassero nell’area dell’illecito comportando la denigrazione. 
La prof. A. proponeva ricorso per Cassazione adducendo i seguenti motivi :
1) con il primo la ricorrente denunziava l’insufficiente e contraddittoria motivazione, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. circa gli oneri probatori sui fatti che costituiscono una giusta causa di licenziamento. Infatti, secondo il ricorso la sentenza, pur affermando che le dichiarazioni della prof. A. potevano in astratto giustificarsi come espressione del diritto di critica, aveva ritenuto che la divulgazione di esse a mezzo stampa avrebbe costituito la dimostrazione che l’interessata non intendeva esercitare il diritto di critica ma denigrare l’istituzione sua datrice di lavoro.
Il ricorso argomentava che la signora A. rispondeva, però, soltanto di quello che aveva fatto o detto personalmente e non di come la stampa riportava le sue parole e le sue azioni.
L’articolo di stampa menzionato dalla sentenza non poteva esserle riferito; l’ente datore non le aveva contestato di avere messo a disposizione dei giornalisti le dichiarazioni che questi ultimi avevano riportate, e, comunque, sarebbe stato onere dell’Università Popolare di dare prova della circostanza.
2) con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 7, comma 1, della legge 300/70. In particolare la A. ricorda che non era stato
affisso preliminarmente il codice disciplinare, e contesta l’interpretazione della Ca secondo cui in quel caso l’affissione preventiva non sarebbe stata necessaria perché la sanzione espulsiva si basava sulla violazione d’obblighi di carattere generale contenuti nel codice civile, osservando che, in ogni modo, quelle violazioni avrebbero potuto comportare in astratto sanzioni differenti, e che perciò dovevano essere specificate mediante l’affissione le sanzioni effettivamente applicabili nei singoli casi.

La decisione
La S.C. ritenendo il ricorso della A. infondato ha affermato che “il carattere ontologicamente disciplinare del licenziamento, mentre implica la necessità della preventiva contestazione
degli addebiti e della possibilità di difesa del lavoratore, non comporta invece che il potere di recesso del datore di lavoro per giusta causa o giustificato motivo debba essere esercitato in ogni caso previa inclusione dei fatti contestati in un codice disciplinare e affissione del medesima. Tali ultimi adempimenti non sono, infatti, necessari in relazione a quei fatti il cui divieto risiede nella coscienza sociale quale minimo etico e non già nelle disposizioni collettive o nelle   determinazioni  dell’imprenditore”.
Nel caso di specie la lavoratrice denigrando il proprio datore di lavoro ha tenuto un comportamento consistente nella violazione di regole di convivenza civile, che impongono il reciproco
rispetto e che sono radicate nella coscienza sociale, e che come tali non necessitavano di essere portate specificamente a conoscenza dei dipendenti.
Inoltre, i giudici di merito hanno ritenuto che la divulgazione dei fatti a mezzo stampa non era un elemento costitutivo della fattispecie posta a base del recesso, e che il giudice aveva ritenuto giustificativo del licenziamento, ma piuttosto un mezzo di prova, riferito all’elemento psicologico che aveva motivato la condotta della ricorrente, della volontarietà del danno che aveva cagionato (o che aveva tentato di cagionate) alla datrice di lavoro.

Conclusioni

Con questa sentenza la Cassazione ha stabilito che nel caso in cui le esternazioni violino le regole di convivenza civile che impongono il reciproco rispetto non può essere invocato il legittimo diritto di critica.
Inoltre, mentre la procedura di cui all’art. 7 Legge 300/1970 implica la necessità della preventiva contestazione degli addetti e della possibilità di difesa del lavoratore, non è detto che il potere di recesso del datore di lavoro per giusta causa o giustificato motivo debba essere sempre subordinato all’inclusione dei fatti contestati in un codice disciplinare.
Quindi, per valutare la sussistenza o meno di una giusta causa o di un giustificato motivo soggettivo di licenziamento, non è sempre necessaria l’esistenza di una corrispondente previsione del codice disciplinare, perchè il potere di recesso del datore di lavoro potrebbe derivare direttamente dalla legge e, in genere, dalle regole di convivenza civile.

Matteo Mazzon

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