Pubblicato il 16 ottobre 2018, nella seduta n. 47
ANASTASI , LANZI , PARAGONE , VACCARO , CROATTI - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti. -
Premesso che:
i marittimi costituiscono un'ampia e particolare categoria di lavoratori, oggetto di una disciplina speciale che presenta specifiche differenze rispetto alla normativa vigente applicabile a tutte le altre categorie, atteso che le peculiarità del lavoro marittimo sono tali da giustificare la diversità della disciplina dettata dal Codice della navigazione;
l'articolo 326 del Codice della navigazione, di cui al Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, disciplina la formazione dei contratti di arruolamento del personale marittimo stabilendo che: "il contratto a tempo determinato e quello per più viaggi non possono essere stipulati per una durata superiore ad un anno; se sono stipulati per una durata superiore, si considerano a tempo indeterminato. Se, in forza di più contratti a viaggio, o di più contratti a tempo determinato, ovvero di più contratti dell'uno e dell'altro tipo, l'arruolato presta ininterrottamente servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore ad un anno, il rapporto di arruolamento è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato. Agli effetti del comma precedente, la prestazione del servizio è considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai sessanta giorni";
con interpello 24/2014 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali era intervenuto in risposta a un quesito avanzato da Fedarlinea in ordine alla possibile applicazione della disciplina sul contratto di lavoro a termine di cui all'allora vigente decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante "Attuazione della direttiva 1999I70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES", ai contratti di arruolamento a tempo determinato e "a viaggio", previsti nel settore marittimo dagli articoli 325 e 326 del Codice della navigazione;
in tale contesto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aveva negato la possibilità di tale applicazione, in quanto "l'art. 326 stabilisce dei limiti evidentemente più rigorosi rispetto a quelli previsti dalle norme di diritto comune di cui al D.Lgs. n. 368/2001 (...) Nel settore del lavoro marittimo trova applicazione la disciplina contemplata in materia di contratto a termine dal Codice della Navigazione, da intendersi come disciplina speciale rispetto a quella di diritto comune";
considerato che, risulta agli interroganti:
a dispetto di quanto esposto, sembrerebbe diffusa la pratica di rinnovi di contratti a tempo determinato per impiegati nel settore marittimo e compagnie navali, pur nel rispetto del termine di 60 giorni fra un'assunzione a termine e l'altra, al fine di celare prestazioni lavorative continuate alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, eludendo, di fatto, l'applicazione delle norme sul contratto a termine previste dal Codice della navigazione e rendendo impossibili le assunzioni a tempo indeterminato;
quanto descritto sarebbe riscontrabile dal libretto di navigazione degli impiegati che, a tutti gli effetti di legge, equivale a un libretto di lavoro per il servizio prestato dagli iscritti nelle matricole della gente di mare a bordo delle navi e dei galleggianti,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto e se corrisponda al vero quanto riportato relativamente alla corrente pratica di rinnovo dei contratti;
se intendano avviare procedure di verifica sulla regolarità dei contratti di assunzione a termine;
se intendano adottare provvedimenti al fine di scongiurare il reiterarsi delle pratiche descritte, favorendo la stabilizzazione degli impiegati del settore marittimo, anche attraverso un'organica revisione del Titolo IV "Del contratto di arruolamento - Capo I Della formazione del contratto" del Codice della navigazione.
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