05-11-2019

Chi paga malattia lavoro?

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Pagamento dell’indennità per malattia al lavoratore dipendente: come si calcola, chi la deve corrispondere, casi particolari.

Sei un lavoratore dipendente e sei assente per malattia? Devi sapere che hai diritto, nella generalità dei casi, ad essere comunque retribuito, nonostante il rapporto di lavoro sia sospeso per la tua temporanea impossibilità di prestare servizio.

Nello specifico, quando sei assente per malattia hai diritto a ricevere un’indennità: l’indennità ti spetta sino alla guarigione, ma entro un determinato periodo massimo. Se, dunque, hai una patologia molto grave, che si prevede di lunga durata, potresti non aver diritto all’indennità per tutta la durata della malattia.

Ma chi paga malattia lavoro? Normalmente, l’indennità di malattia è a carico dall’Inps, anche se viene anticipata in busta paga dal datore di lavoro; l’indennità a carico dell’Inps può essere inoltre integrata dal datore di lavoro stesso. In alcune ipotesi particolari, l’indennità di malattia è soltanto a carico del datore di lavoro, ma ci sono anche dei casi in cui può essere corrisposta direttamente dall’Inps.

Ma procediamo per ordine e facciamo il punto della situazione sull’indennità spettante ai dipendenti assenti per malattia: chi la paga, qual è il suo importo e qual è il periodo massimo indennizzabile?

A quali lavoratori spetta l’indennità di malattia?

L’indennità di malattia spetta a tutti i lavoratori subordinati, cioè dipendenti: il Codice civile [1] stabilisce infatti che, nel caso in cui il dipendente si ammali, è sempre dovuta la retribuzione o un’indennità, anche se il lavoratore non è assicurato.

L’indennità di malattia spetta anche ai collaboratori, o lavoratori parasubordinati, iscritti alla gestione Separata e, in alcune ipotesi, anche ai lavoratori autonomi.

Indennità di malattia a carico dell’Inps

Come osservato, l’indennità di malattia in alcuni casi può risultare a carico dell’Inps, con integrazione o meno da parte del datore di lavoro, mentre in altre ipotesi può essere a carico del datore di lavoro: questo dipende dalla categoria a cui appartiene il dipendente.

In particolare, l’indennità risulta a carico dell’Inps per i seguenti lavoratori:

operai del settore industria;
operai ed impiegati del settore terziario e servizi;
lavoratori dell’agricoltura;
apprendisti;
disoccupati;
lavoratori sospesi dal lavoro;
lavoratori dello spettacolo;
lavoratori marittimi.

L’indennità a carico dell’Inps è normalmente anticipata in busta paga dal datore di lavoro, ed eventualmente integrata, secondo le previsioni del contratto collettivo applicato.

Indennità di malattia pagata direttamente dall’Inps

In alcune ipotesi, l’Inps corrisponde l’indennità di malattia direttamente al lavoratore, senza che il datore di lavoro, dunque, anticipi l’importo in busta paga.

Nello specifico, la liquidazione diretta dell’indennità di malattia al lavoratore da parte dell’Inps spetta se l’interessato è:

un dipendente stagionale;
un operaio agricolo a tempo determinato (Otd);
un dipendente disoccupato o sospeso che non beneficia della Cig (cassaintegrazione ordinaria);
un dipendente di un’azienda sottoposta a una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria);
un dipendente che riceve il pagamento diretto della Cigo o della cassa integrazione in deroga;
un dipendente che ha diritto al versamento diretto dell’indennità secondo le disposizioni dell’Itl (Ispettorato Territoriale del Lavoro);
un dipendente che si è ammalato prima della cessazione dell’attività aziendale;

Il pagamento diretto dell’indennità di malattia da parte dell’Inps può avvenire anche quando il datore di lavoro sia impossibilitato ad anticipare l’importo, o si rifiuti di anticiparlo. In quest’ultima ipotesi l’Inps invia una diffida: se il datore non liquida l’indennità al lavoratore entro 30 giorni dal sollecito, l’istituto procede al pagamento diretto.

Domanda indennità di malattia pagata direttamente dall’Inps

Se il dipendente ha diritto alla liquidazione diretta dell’indennità di malattia da parte dell’Inps, per ottenerla deve a presentare una domanda di pagamento alla sede dell’istituto territorialmente competente.

L’istanza può essere inviata:

direttamente dal portale web dell’istituto, se il lavoratore possiede le credenziali di accesso (Pin dispositivo, Spid almeno di secondo livello, Carta nazionale dei servizi); la domanda d’indennità di malattia è accessibile dalla sezione My Inps, al percorso: “Prestazioni e servizi”, “Indennità di malattia per lavoratori dipendenti”;
tramite il call center dell’Inps, chiamando il numero 803.164, oppure 06.164.164 (da cellulare); in questo caso occorre l’interessato deve comunque essere in possesso del Pin dispositivo dell’Inps;
tramite patronato.

Nel caso in cui la modalità d’invio prescelta sia il portale web dell’Inps, la domanda d’indennità di malattia è accessibile dalla sezione My Inps (nella quale si può entrare una volta effettuato l’accesso con le proprie credenziali).

Nel form online o nel modello di domanda d’indennità di malattia, il dipendente deve dichiarare:

di non avere ricevuto da parte del datore di lavoro nessuna somma per la malattia indennizzabile;
nel caso in cui abbia ricevuto una parte dell’indennità di malattia, è tenuto a dichiarare l’importo incassato: l’Inps liquiderà quanto ancora spettante.

Indennità di malattia a carico del datore di lavoro

L’indennità di malattia risulta, invece, interamente a carico del datore di lavoro per:

i collaboratori familiari (cioè i lavoratori domestici);
gli impiegati del settore dell’industria.

L’indennità a carico del datore di lavoro è calcolata in misura differente a seconda della categoria di appartenenza, dell’anzianità di servizio e dell’inquadramento del lavoratore.

Nella generalità dei casi, i primi tre giorni di malattia, detti periodo di carenza, sono sempre integralmente a carico del datore di lavoro.

Per quanto riguarda i lavoratori domestici (colf, badanti, governanti, giardinieri…), il datore di lavoro è tenuto a pagare i primi 3 giorni di malattia nella misura del 50% della retribuzione, e le successive giornate lavorative nella misura del 100% della retribuzione, sino a un massimo di:

8 giorni, per anzianità di servizio inferiore a 6 mesi;
10 giorni, per anzianità di servizio da 6 mesi a 2 anni;
15 giorni, per anzianità di servizio oltre i 2 anni.

Chi paga l’indennità di malattia per i lavoratori a termine?

Per i dipendenti assunti a termine, l’indennità di malattia è normalmente a carico dell’Inps, ed è anticipata ed eventualmente integrata dal datore di lavoro, in base al contratto collettivo applicato ed alla categoria di appartenenza del dipendente.

Il pagamento dell’indennità deve essere effettuato:

dal datore di lavoro, che anticipa l’importo e lo conguaglia con i contributi previdenziali dovuti, per un numero di giorni pari a quelli di attività svolta dal lavoratore alle sue dipendenze;
direttamente da parte dell’Inps:

per le giornate di lavoro corrispondenti a quelle svolte dal dipendente presso precedenti datori di lavoro;
se nei 12 mesi precedenti al verificarsi della malattia il dipendente ha lavorato per meno di 30 giorni; il periodo indennizzabile massimo, in questi casi, è pari a 30 giorni nell’anno.

Sino a quando spetta l’indennità di malattia?

Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, l’indennità a carico dell’Inps spetta per un periodo massimo di 180 giorni in un anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre).

Per determinare la durata del periodo massimo, bisogna sommare tutte le giornate di malattia dell’anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre), anche se si tratta di patologie diverse, comprese quelle per le quali non è stata corrisposta l’indennità (sono ad esempio inclusi i giorni di carenza indennizzati dal datore di lavoro, ed i periodi non indennizzati per mancata o per ritardata certificazione della malattia).

Se la malattia sorta nel corso di un anno solare continua, senza interruzione, nell’anno successivo [2]:

la malattia stessa può essere indennizzata dal 1° gennaio successivo per un massimo di ulteriori 180 giorni, se nell’anno in cui è insorta non sono stati raggiunti i 180 giorni indennizzati;
la malattia stessa può essere indennizzata dal 1° gennaio successivo per un massimo di ulteriori 180 giorni soltanto se permane il rapporto di lavoro, con retribuzione, anche parziale, a carico dell’azienda, se nell’anno d’insorgenza della malattia i 180 giorni indennizzati sono stati superati prima del 31 dicembre.

Per i lavoratori a termine, l’indennità di malattia non può essere superiore al periodo di attività lavorativa svolta nei 12 mesi immediatamente precedenti al verificarsi della patologia, sino a un massimo di 180 giorni nell’anno solare.

Se il lavoratore a termine nei 12 mesi immediatamente precedenti la malattia non può far valere periodi lavorati superiori a 30 giorni, l’indennità spetta sino a un massimo di 30 giorni nell’anno solare [3].

Come si calcola l’indennità di malattia?

L’ammontare dell’indennità di malattia dovuta dall’Inps è pari ad una percentuale della retribuzione media giornaliera:

il 50% dal 4° sino al 20° giorno di assenza, ed il 66,66% dal 21° giorno, sino ad un massimo di 180 giorni;
l’80% per tutto il periodo di assenza, per i dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria.

Il datore di lavoro deve integrare l’indennità Inps secondo quanto previsto dallo specifico contratto collettivo applicato.

https://www.laleggepertutti.it/324536_chi-paga-malattia-lavoro

 
 

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