Il Consiglio
dei ministri ha approvato in via
definitiva il decreto legislativo con
gli sconti su età e contributi
Lavori
usuranti, pensione anticipata Domande
entro il 30 settembre per chi raggiunge
i requisiti quest`anno.
Dopo 20
anni di discussioni, passi avanti,
ripensamenti, veti incrociati, il
Consiglio dei ministri di ieri ha
approvato il decreto legislativo sugli
sconti i requisiti di età e contributi
per la pensione, una compensazione per i
lavoratori che hanno svolto «attività
usuranti». In ogni caso sono sempre
richiesti almeno 35 anni di contributi .
A regime, dal 2013, sull`età per il
pensionamento -e sulla quota tra
anzianità anagrafica e contributi ci
sarà uno sconto di tre anni rispetto ai
requisiti "normali" per l`assegno di
anzianità. Resta fermo che per ottenere
l`assegno occorrerà attendera la
finestra (secondo la disciplina vigente
al momento di maturazione dei requisiti;
si parte dal 2008) e che l`età sarà
adeguata all`aumentare dell`aspettativa
di vita.
Le
domande di quanti hanno maturato o
raggiungono i requisiti entro il 31
dicembre vanno presentate entro il 30
settembre.
A regime,
le istanze andranno inviate entro ili
`marzo dell`anno in cui sono raggiunti i
requisiti.
Il
decreto (si veda «11 Sole 24 Ore» di
ieri) fa proprie le risultanze dei
confronti svolti in questi anni: basti
pensare che tra le attività riconosciute
meritevoli di un`agevolazione nei
requisiti pensionistici figurano quelle
elencate nel decreto «Salvi» del 19
maggio 1999 (lavoro in spazi angusti,
cave, casseformi eccetera). Inoltre,
sulla definizione di lavoro notturno si
è fatto tesoro - a tre annidi distanza -
del "lascito" della scorsa legislatura,
quando si era proposto di scendere, per
individuare i turnisti da agevolare,
sotto la soglia delle 8o notti l`anno.
Il lavoro notturno è considerato
usurante se organizzato in turni (almeno
sei ore comprensive della fascia tra la
mezzanotte e le cinque del mat- tino)
per almeno 64 notti l`anno (con una
graduazione degli sconti su età e
contributi) per quanti raggiungono i
requisiti dal 1° gennaio 2009. Inoltre,
è usurante il lavoro svolto in modo
ordinario in periodo notturno (almeno
tre ore). Completano l`elenco i
dipendenti addetti alle linee di catena,
i conducenti addetti a mezzi per il
trasporto di persone (almeno nove posti)
e ilavoratori individuati, come detto
sopra, dal decreto «Salvi». Il lavoro
usurante deve essere svolto per almeno
sette anni (compreso quello di
maturazione dei requisiti) negli ultimi
dieci; e dal 2018 per almeno la metà
della vita lavorativa.
L`approvazione del provvedimento ha
registrato la soddisfazione di tutte le
parti politiche.
«Il
processo di riforma del sistema
previdenziale si è completato con il
riconoscimento ai lavoratori che hanno
svolto attività usuranti adeguati
benefici che riducono l`età per la
pensione. Si è trattato -hariconosciuto
il ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi
- di un esercizio non semplice perché il
confine di questi lavori può essere
opinabile ma conforta la decisionepresa
il largo consenso riscontrato nelle
commissioni parlamentari» .
«La
normativa - gli fa eco Giuliano Cazzola,
relatore del provvedimento alla
commissione Lavoro della Camera era
attesa da almeno vent`anni.
Il
Governo ha rispettato l`impegno preso
con la delega e ha riconosciuto priorità
ai diritti dei lavoratori».
«Si
compie un atto di giustizia sociale dopo
annidi dibattito - ha dichiarato al Sole
24 Ore l`ex ministro Cesare Damiano (Pd)
-. Si riconosce il diritto di andare in
pensione prima degli altri a chi sul
lavoro è esposto a rischi particolari».
...........................................................................
www.ilsoie24ore.com
Il testo
del decreto legislativo La mappa dei
requisiti Età pensionabile e quota
(contributi + età) Requisiti o-
Requisiti normali Ridotti 2008 2009
:2009 61 dal 1/1 e1 30/6) 61 (dal
1/7a131/12) 61 60 60 (- 60 59 59 59 58
os i 58 (57 annidi età 57 +35 anni di
contributi 57 +35 anni di contributi 57
+ 36 di contributi) 2010 2031-2012 dal
2013 61 61 61 61) 60 00 59 59 59 (57
anni di età ° (57 anni di età 5 (58 anni
di età 57 + 37 di contributi) 57 + 37 di
contributi) 57 + 36 di contributi) Età
pensionabile e quota a seconda del
numero di notti in un anno Numero di
notti da 64 a 71 Numero di notti da 72 a
77 quota 94 quota 94 60 59 59 59 58 58
,-* , * ._ 58 58 *,. ,.., . s 57 57 ...
2009 2010
2011 l Fonte: elaborazione de So1e240re
2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
Ritiro anticipato per le mansioni
notturne Definite le regole per le
pensioni dei lavori usuranti
Vialiberadefinitivo in Consiglio dei
ministri al decreto legislativo che
riconosce il diritto al pensionamento
anticipato peri lavoratori impegnati in
attività usuranti. Fermo il requisito
dei 35 anni di contributi, dal 2013
sull`età per il pensionamento e sulla
quota tra anzianità anagrafica e
contributi ci sarà uno sconto di tre
anni rispetto ai requisiti "normali" per
l`assegno di anzianità. Potrà lasciare
il lavoro a 58 anni (e a quota 94, se si
considera il mix tra anzianità
anagrafica e contributi versati) chi ha
effettuato turni di notte (per 78 notti)
e chi ha lavorato in gallerie, cave e
miniere, in cassoni ad aria compressa,
in spazi sottomarini, sulle «linee
catena».
Il
ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi,
ha salutato il varo del provvedimento
parlando di un atto con cui
«Si
riconosce il diritto a chi fatica nel
lavoro ed è esposto a rischi particolari
sul luogo di lavoro ad andare in
pensione prima degli altri»
AGEVOLAZIONI PER ATTIVITÀ USURANTI
Secondo
il D.L. 11 agosto 1993, n. 374 i lavori
usuranti sono quelli per cui è richiesto
un impegno psico-fisico particolarmente
intenso e continuativo, condizionato da
fattori che non possono essere prevenuti
da misure idonee. Per queste mansioni è
previsto un anticipo del limite
di età pensionabile di due mesi per ogni
anno di occupazione, fino a un
massimo di cinque anni, e una
riduzione del limite di anzianità
contributiva di un anno ogni dieci di
occupazione in queste attività,
fino a un massimo di quattro anni.
Norme
successive, non ancora pienamente
specificate nè quindi attuate, hanno
decretato una ridefinizione dell'elenco
delle attività.Le ultime disposizioni in
materia sono dettate dalla L.
247/2007 che prevede, tra l' altro,
disposizioni in materia di benefici
pensionistici in favore di lavoratori
dipendenti che hanno svolto attività
lavorative usuranti. In particolare l'
art. 1, c. 3, della citata legge prevede
che "il Governo è delegato ad adottare,
entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi, al fine di
concedere ai lavoratori dipendenti che
maturano i requisiti per l'accesso al
pensionamento a decorrere dal 1° gennaio
2008 impegnati in particolari lavori o
attività la possibilità di conseguire,
su domanda, il diritto al pensionamento
anticipato con requisiti inferiori a
quelli previsti per la generalità dei
lavoratori dipendenti" , secondo i
principi e i criteri direttivi previsti
dalla medesima norma.
I benefici pensionistici previsti dalla
L._247/2007 potranno essere riconosciuti
qualora vengano emanati i decreti
legislativi di attuazione. Si precisa,
al riguardo, che la delega prevista
dalla legge sopra citata è scaduta e che
è attualmente all' esame del Senato un
disegno di legge per il rinnovo della
medesima.
Al momento non si può stabilire quindi
quale sia la documentazione con relativi
elementi di prova necessaria per
attestare l'esistenza dei requisiti
richiesti per il riconoscimento del
beneficio.Per completezza d'
informazione si aggiunge che i benefici
pensionistici per lavori usuranti
riconosciuti ai sensi dell'art. 78, cc.
8,11,12 e 13 della L.388 del 23 dicembre
2000 sono ormai non più applicabili per
scadenza dei termini di legge.
REQUISITO SOGGETTIVO
Il beneficio è riconosciuto alle
seguenti categorie di lavoratori:
-
lavoratori impegnati in mansioni
particolarmente usuranti di cui
all'art. 2 del decreto 19 maggio
1999 del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con
i Ministri del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica,
della sanità e per la funzione
pubblica (Decreto Salvi);
-
lavoratori dipendenti notturni come
definiti dal Decreto Legislativo 8
aprile 2003, n. 66, che possano far
valere una permanenza minima nel
periodo notturno;
-
lavoratori addetti alla cosiddetta
«linea catena» che - all'interno di
un processo produttivo in serie,
contraddistinto da un ritmo
collegato a lavorazioni o a
misurazione di tempi di produzione
con mansioni organizzate in sequenze
di postazioni - svolgano attività
caratterizzate dalla ripetizione
costante dello stesso ciclo
lavorativo su parti staccate di un
prodotto finale, che si spostano a
flusso continuo o a scatti con
cadenze brevi determinate
dall'organizzazione del lavoro o
dalla tecnologia, con esclusione
degli addetti a lavorazioni
collaterali a linee di produzione,
alla manutenzione, al rifornimento
materiali e al controllo di qualità;
-
conducenti di veicoli pesanti
adibiti a servizi pubblici di
trasporto di persone.
REQUISITO OGGETTIVO
Il
beneficio pensionistico è riconosciuto
ai lavoratori che, in possesso
dei requisiti soggettivi
richiesti, abbiano svolto:
-
nel periodo transitorio (ancora in
fase di conferma), una delle
attività usuranti per un periodo
minimo di sette anni negli ultimi
dieci anni di attività lavorativa;
-
a regime, una delle attività
usuranti per un periodo pari almeno
alla metà della vita lavorativa.
BENEFICI
La
disciplina delle decorrenze del
pensionamento di anzianità dei soggetti
in questione è dettata dalle
disposizioni di cui all' art. 1, c. 6,
ll. c) e d), della legge 23 agosto 2004,
n. 243.
Chi
entrerà nella lista definitiva degli
addetti ad attività usuranti potrà
usufruire di un sconto massimo di tre
anni sull'età minima per la pensione di
anzianità, anche se non si potrà
scendere sotto i 57 anni, da combinare
con almeno 35 anni di contributi.La
concessione del bonus è subordinata
inoltre alla permanenza effettiva nelle
attività considerate usuranti di almeno
sette anni negli ultimi dieci, nel
periodo transitorio 2008-2017, ovvero
per almeno metà della vita lavorativa
dal 2018 in poi. Queste sono le
condizioni di base fissate dalla L.
247/2007, che dovranno essere confermate
dalle norme di attuazione.
MANSIONI USURANTI
Tabelle delle attività usuranti
Legge 247 del 24 dicembre 2007
-
Lavoratori impegnati in mansioni
particolarmente usuranti di cui
all'articolo 2 del decreto 19 maggio
1999 del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con
i Ministri del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica,
della sanità e per la funzione
pubblica (Decreto Salvi).
-
Lavoratori dipendenti notturni come
definiti dal Decreto Legislativo 8
aprile 2003, n. 66, che possano far
valere una permanenza minima nel
periodo notturno.
-
Lavoratori addetti alla cosiddetta
«linea catena» che, all'interno di
un processo produttivo in serie,
contraddistinto da un ritmo
collegato a lavorazioni o a
misurazione di tempi di produzione
con mansioni organizzate in sequenze
di postazioni, svolgano attività
caratterizzate dalla ripetizione
costante dello stesso ciclo
lavorativo su parti staccate di un
prodotto finale, che si spostano a
flusso continuo o a scatti con
cadenze brevi determinate
dall'organizzazione del lavoro o
dalla tecnologia, con esclusione
degli addetti a lavorazioni
collaterali a linee di produzione,
alla manutenzione, al rifornimento
materiali e al controllo di qualità.
-
Conducenti di veicoli pesanti
adibiti a servizi pubblici di
trasporto di persone.
Decreto Ministeriale del 19 maggio 1999
Lavori che sono caratterizzati dalla
maggiore gravosità dell'usura
-
Lavori in galleria, cava o miniera;
mansioni svolte in sotterraneo con
carattere di prevalenza o
continuità.
-
Lavori nelle cave; mansioni svolte
dagli addetti alle cave di materiale
di pietra e ornamentali.
-
Lavori nelle gallerie; mansioni
svolte dagli addetti al fronte di
avanzamento con carattere di
prevalenza e continuità.
-
Lavori in cassoni ad aria compressa.
-
Lavori svolti dai palombari.
-
Lavori ad alte temperature; mansioni
che espongono ad alte temperature,
quando non sia possibile adottare
misure di prevenzione quali, ad
esempio, quelle degli addetti alle
fonderie di seconda fusione, non
comandata a distanza, dei
refrattaristi, degli addetti ad
operazioni di colata manuale.
-
Lavoratori del vetro cavo; mansioni
dei soffiatori nell'industria del
vetro cavo eseguito a mano e a
soffio.
-
Lavori espletati in spazi ristretti;
con carattere di prevalenza e
continuità ed in particolare nelle
attività di costruzione, riparazione
e manutenzione navale; mansioni
svolte continuativamente all'interno
di spazi ristretti, quali
intercapedini, pozzetti, doppi
fondi, di bordo o di grandi blocchi
strutture.
-
Lavori di asportazione dell'
amianto; mansioni svolte con
carattere di prevalenza e
continuità.
Decreto Legislativo n. 374 dell'11
agosto 1993
-
Lavoro notturno continuativo.
-
Lavori alle linee di montaggio con
ritmi vincolati.
-
Lavori in galleria, cava o miniera.
-
Lavori espletati direttamente dal
lavoratore in spazi ristretti: all'
interno di condotti, di cunicoli di
servizio, di pozzi, di fognature, di
serbatoi, di caldaie.
-
Lavori in altezza: su scale aeree,
con funi a tecchia o parete, su
ponti a sbalzo, su ponti a castello
installati su natanti, su ponti
mobili a sospensione. A questi
lavori sono assimilati quelli svolti
dal gruista, dall' addetto alla
costruzione di camini e dal
copritetto.
-
Lavori in cassoni ad aria compressa.
-
Lavori svolti dai palombari.
-
Lavori in celle frigorifere o all'
interno di ambienti con temperatura
uguale o inferiore a 5 gradi
centigradi.
-
Lavori ad alte temperature: addetti
ai forni e fonditori nell' industria
metallurgica e soffiatori nella
lavorazione del vetro cavo.
-
Autisti di mezzi rotabili di
superficie.
-
Marittimi imbarcati a bordo.
-
Personale addetto ai reparti di
pronto soccorso,
rianimazione,chirurgia d' urgenza.
-
Trattoristi.
-
Addetti alle serre e fungaie.
-
Lavori di asportazione dell' amianto
da impianti industriali, da carrozze
ferroviarie e da edifici industriali
e civili.