"Nuova disciplina dell'amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in stato di
insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge
30 luglio 1998, n. 274"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
185 del 9 agosto 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 30
luglio 1998, n. 274, che delega il Governo ad
emanare entro centottanta giorni dalla sua
entrata in vigore, un decreto legislativo
recante la nuova disciplina dell'amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in stato di
insolvenza;
Visto l'articolo 52, comma 3,
della legge 23 dicembre 1998, n.
448, che ha prorogato al 30
settembre 1999 il termine per l'emanazione del
decreto legislativo;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 30 giugno 1999;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e del Ministro di grazia e giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Natura e finalita'
dell'amministrazione straordinaria).
1. L'amministrazione
straordinaria e' la procedura concorsuale della
grande impresa commerciale insolvente, con
finalita' conservative del patrimonio
produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione
o riconversione delle attivita' imprenditoriali.
Art. 2.
(Imprese soggette
all'amministrazione straordinaria).
1. Possono essere ammesse
all'amministrazione straordinaria, alle
condizioni e nelle forme previste dal presente
decreto, le imprese, anche individuali, soggette
alle disposizioni sul fallimento che hanno
congiuntamente i seguenti requisiti:
a) un numero di lavoratori subordinati, compresi
quelli ammessi al trattamento di integrazione
dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno
un anno;
b) debiti per un ammontare complessivo non
inferiore ai due terzi tanto del totale
dell'attivo dello stato patrimoniale che dei
ricavi provenienti dalle vendite e dalle
prestazioni dell'ultimo esercizio.
TITOLO II
DICHIARAZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA
CAPO I
PROCEDIMENTO
Art. 3.
(Accertamento dello
stato di insolvenza).
1. Se un'impresa avente i
requisiti previsti dall'articolo 2 si trova in
stato di insolvenza, il tribunale del luogo in
cui essa ha la sede principale, su ricorso
dell'imprenditore, di uno o piu' creditori, del
pubblico ministero, ovvero d'ufficio, dichiara
tale stato con sentenza in camera di consiglio.
2. Il tribunale provvede a norma
del comma 1 anche quando, in base alle
disposizioni contenute nei titoli III e IV del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ("legge
fallimentare"), si dovrebbe far luogo alla
dichiarazione di fallimento di un'impresa
ammessa alla procedura di concordato preventivo
o di amministrazione controllata.
Art. 4.
(Dichiarazione dello
stato di insolvenza di una impresa individuale).
1. La dichiarazione dello stato
di insolvenza di una impresa individuale e'
soggetta alle disposizioni degli articoli 10 e
11 della legge fallimentare.
2. Se l'imprenditore muore dopo
la dichiarazione dello stato di insolvenza si
applicano le disposizioni dell'articolo 12 della
legge fallimentare.
Art. 5.
(Obblighi
dell'imprenditore che chiede la dichiarazione
del proprio stato di insolvenza).
1. L'imprenditore che chiede la
dichiarazione del proprio stato di insolvenza
deve esporre, nel ricorso, le cause che lo hanno
determinato, segnalando ogni elemento utile ai
fini della valutazione dell'esistenza dei
requisiti e delle condizioni indicati negli
articoli 2 e 27.
2. L'imprenditore deve altresi'
depositare presso la cancelleria del tribunale:
a) le scritture contabili;
b) i bilanci relativi agli ultimi due esercizi,
ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha
avuto una minore durata;
c) una situazione patrimoniale aggiornata a non
piu' di trenta giorni anteriori alla data di
presentazione del ricorso;
d) l'elenco nominativo dei creditori con
l'indicazione dei rispettivi crediti e delle
cause di prelazione;
e) l'elenco nominativo di coloro che vantano
diritti reali mobiliari su cose in suo possesso
e l'indicazione delle cose stesse e del titolo
da cui deriva il diritto.
Art. 6.
(Ricorso dei
creditori).
1. Il creditore, nel ricorso
per la dichiarazione dello stato di insolvenza,
deve eleggere domicilio nella circoscrizione del
tribunale adito.
2. Se l'elezione di domicilio
manca, ovvero e' insufficiente o inidonea, le
notificazioni e le comunicazioni che debbono
effettuarsi al creditore ricorrente nel corso
del procedimento sono eseguite presso la
cancelleria del tribunale.
Art. 7.
(Procedimento).
1. Prima di provvedere, il
tribunale convoca l'imprenditore, il ricorrente
e il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ("Ministro dell'industria"), il
quale puo' designare un delegato per la
comparizione o far pervenire un parere scritto.
L'audizione puo' essere delegata dal tribunale
ad uno dei componenti del collegio.
2. Tra la data della
comunicazione dell'avviso di convocazione e
quella dell'udienza deve intercorrere un termine
non inferiore a quindici giorni liberi. Il
termine puo' essere abbreviato dal tribunale,
con decreto motivato, se ricorrono particolari
ragioni di urgenza.
3. L'avviso di convocazione
diretto al Ministro dell'industria contiene
l'invito ad indicare, entro la data fissata per
l'udienza, uno o tre commissari giudiziali, da
nominare nel caso di dichiarazione dello stato
di insolvenza. Il numero dei commissari e'
stabilito dal tribunale.
Art. 8.
(Sentenza dichiarativa
dello stato di insolvenza).
1. Con la sentenza dichiarativa
dello stato di insolvenza il tribunale:
a) nomina il giudice delegato per la procedura;
b) nomina uno o tre commissari giudiziali, in
conformita' dell'indicazione del Ministro
dell'industria, ovvero autonomamente, se
l'indicazione non e' pervenuta nel termine
stabilito a norma dell'articolo 7, comma 3;
c) ordina all'imprenditore di depositare entro
due giorni in cancelleria le scritture contabili
e i bilanci, se non vi si e' provveduto a norma
dell'articolo 5, comma 2;
d) assegna ai creditori e ai terzi, che
vantano diritti reali mobiliari su beni in
possesso dell'imprenditore, un termine non
inferiore a novanta giorni e non superiore a
centoventi giorni dalla data dell'ammissione
della sentenza per la presentazione in
cancelleria delle domande;
e) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora
dell'adunanza in cui, nel termine di trenta
giorni da quello indicato nella lettera a, si
procedera' all'esame dello stato passivo davanti
al giudice delegato;
f) stabilisce se la gestione dell'impresa, fino
a quando non si proceda a norma dell'articolo
30, e' lasciata all'imprenditore insolvente o e'
affidata al commissario giudiziale.
2. La nomina di tre commissari
giudiziali e' limitata ai casi di eccezionale
rilevanza e complessita' della procedura.
3. La sentenza e' comunicata ed
affissa nei modi e nei termini stabiliti
dall'articolo 17, primo e secondo comma, della
legge fallimentare, salvo quanto previsto
dall'articolo 94 del presente decreto. A cura
del cancelliere, essa e' altresi' comunicata
entro tre giorni al Ministro dell'industria.
Art. 9.
(Opposizione alla
dichiarazione dello stato di insolvenza).
1. Contro la sentenza
dichiarativa dello stato di insolvenza puo'
essere proposta opposizione da qualunque
interessato, davanti al tribunale che l'ha
pronunciata, nel termine di trenta giorni. Il
termine decorre per l'imprenditore dalla data
della comunicazione e, per ogni altro
interessato, dalla data dell'affissione.
2. L'opposizione e' proposta con
atto di citazione notificato al commissario
giudiziale e a chi ha richiesto la dichiarazione
dell'insolvenza, nonche' all'imprenditore
dichiarato insolvente, se l'opponente e'
soggetto diverso da quest'ultimo.
3. L'opposizione non sospende
l'esecuzione della sentenza.
Art. 10.
(Revoca della sentenza
dichiarativa dello stato di insolvenza).
1. La sentenza che revoca la
dichiarazione dello stato di insolvenza e'
comunicata e affissa a norma dell'articolo 8,
comma 3.
2. Restano salvi gli effetti
degli atti legalmente compiuti dagli organi
della procedura.
Art. 11.
(Accoglimento
dell'opposizione per mancanza dei requisiti per
l'ammissione all'amministrazione straordinaria).
1. L'accertamento della mancanza
dei requisiti indicati nell'articolo 2 non
comporta la revoca della dichiarazione dello
stato di insolvenza.
2. Quando e' passata in giudicato
la sentenza che accoglie l'opposizione per tale
motivo, il tribunale che ha dichiarato lo stato
di insolvenza dispone, con decreto, la
conversione della procedura in fallimento,
sempre che questo non sia stato gia' dichiarato
a norma degli articoli 30, 69 e 70.
3. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 71, commi 2 e 3.
Art. 12.
(Rigetto del ricorso).
1. Il tribunale che respinge il
ricorso per dichiarazione dello stato di
insolvenza provvede con decreto motivato.
2. Contro il decreto il
ricorrente puo', entro quindici giorni dalla
comunicazione, proporre reclamo alla corte di
appello, la quale provvede in camera di
consiglio, sentiti il reclamante e
l'imprenditore.
3. La corte di appello, se
accoglie il reclamo, rimette d'ufficio gli atti
al tribunale per la dichiarazione dello stato di
insolvenza.
CAPO II
ORGANI
Art. 13.
(Competenza del
tribunale che ha dichiarato lo stato di
insolvenza).
1. Il tribunale che ha dichiarato
lo stato di insolvenza e' competente a conoscere
di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne
sia il valore, fatta eccezione per le azioni
reali immobiliari, per le quali restano ferme le
norme ordinarie di competenza.
Art. 14.
(Giudice delegato).
1. Il giudice delegato adotta i
provvedimenti di sua competenza con decreto.
2. I decreti sono impugnabili nei
modi consentiti per i decreti del giudice
delegato al fallimento.
Art. 15.
(Commissario
giudiziale).
1. Il commissario giudiziale e',
per quanto attiene all'esercizio delle sue
funzioni, pubblico ufficiale.
2. In caso di nomina di tre
commissari giudiziali, gli stessi deliberano a
maggioranza. La rappresentanza e' esercitata da
almeno due di essi.
3. Si applicano al commissario
giudiziale le disposizioni degli articoli 37,
38, primo e secondo comma, e 39 della legge
fallimentare, salvo quanto previsto dagli
articoli 39, comma 1, e' 47 del presente
decreto.
Art. 16.
(Sostituzione del
commissario giudiziale.
1. Se occorre procedere alla
sostituzione del commissario giudiziale il
tribunale richiede al Ministro dell'industria di
indicare il nuovo commissario, stabilendo il
termine entro il quale l'indicazione deve
pervenire.
2. Il tribunale nomina il nuovo
commissario in conformita' dell'indicazione del
Ministro, ovvero autonomamente, se l'indicazione
stessa non e' pervenuta nel termine.
Art. 17.
(Reclamo contro gli
atti del commissario giudiziale).
1. Contro gli atti di
amministrazione del commissario giudiziale
chiunque vi abbia interesse puo' proporre
reclamo al giudice delegato, che decide con
decreto motivato.
2. Il decreto del giudice
delegato e' impugnabile nei modi indicati
dall'articolo 14, comma 2.
CAPO III
EFFETTI E PROVVEDIMENTI IMMEDIATI
Art. 18.
(Effetti della
dichiarazione dello stato di insolvenza).
1. La sentenza che dichiara lo
stato di insolvenza determina gli effetti
previsti dagli articoli 45, 52, 167, 168 e 169
della legge fallimentare. Si applica, altresi',
nei medesimi limiti che nel fallimento, la
disposizione dell'articolo 54, terzo comma,
della legge fallimentare.
2. Sono inefficaci rispetto ai
creditori i pagamenti di debiti anteriori alla
dichiarazione dello stato di insolvenza eseguiti
dall'imprenditore dopo la dichiarazione stessa
senza l'autorizzazione del giudice delegato.
Art. 19.
(Andamento della
gestione dell'impresa al commissario
giudiziale).
1. L'affidamento della gestione
dell'impresa al commissario giudiziale, ove non
stabilito con la sentenza dichiarativa dello
stato di insolvenza, puo' essere disposto dal
tribunale con successivo decreto.
2. Il decreto e' a cura del
cancelliere pubblicato mediante affissione e
comunicato per l'iscrizione all'ufficio del
registro delle imprese.
3. Fermo quanto previsto
dall'articolo 18, l'affidamento della gestione
al commissario giudiziale determina gli effetti
stabiliti dagli articoli 42, 43, 44, 46 e 47
della legge fallimentare, sostituito al curatore
il commissario giudiziale. Si applicano altresì
al commissario giudiziale, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 31,
32, 34 e 35 della legge fallimentare, salva la
facolta' del tribunale di stabilire ulteriori
limiti ai suoi poteri.
4. Al termine del proprio
ufficio, il commissario giudiziale cui e'
affidata la gestione dell'impresa deve rendere
il conto a norma dell'articolo 116 della legge
fallimentare. Dell'avvenuto deposito del conto e
della fissazione dell'udienza per la
presentazione delle osservazioni e' data notizia
mediante affissione, a cura del cancelliere;
tale formalita' sostituisce la comunicazione ai
singoli creditori prevista dal terzo comma del
medesimo articolo 116 della legge fallimentare.
Art. 20.
(Crediti sorti per la
continuazione dell'esercizio dell'impresa).
1. I crediti sorti per la
continuazione dell'esercizio dell'impresa e la
gestione del patrimonio del debitore dopo la
dichiarazione dello stato di insolvenza sono
soddisfatti in prededuzione, a norma
dell'articolo 111, primo comma, numero 1), della
legge fallimentare.
Art. 21.
(Provvedimenti
conservativi).
1. Il tribunale, con la sentenza
dichiarativa dello stato di insolvenza o con
successivo decreto, adotta i provvedimenti
conservativi opportuni nell'interesse della
procedura.
Art. 22.
(Avviso ai creditori
per l'accertamento del passivo).
1. Il commissario giudiziale
comunica ai creditori e ai terzi che vantano
diritti reali mobiliari su beni in possesso
dell'imprenditore insolvente il termine entro il
quale devono far pervenire in cancelleria le
loro domande, nonche' le disposizioni della
sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza
che riguardano l'accertamento del passivo.
2. La comunicazione e'
effettuata mediante lettera raccomandata o con
mezzi telematici che diano certezza della
ricezione.
CAPO IV
SOCIETÀ CON SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI
Art. 23.
(Dichiarazione dello
stato di insolvenza di societa' con soci
illimitatamente responsabili).
1. Gli effetti della
dichiarazione dello stato di insolvenza di una
societa' con soci illimitatamente responsabili
previsti dagli articoli 18 e 19, comma 3, si
estendono ai soci illimitatamente responsabili.
2. Nei confronti del socio
receduto o escluso e del socio defunto
l'estensione ha luogo se la dichiarazione dello
stato di insolvenza e' pronunciata entro l'anno
successivo, rispettivamente, alla data in cui il
recesso o l'esclusione sono divenuti opponibili
ai terzi e a quella della morte, sempre che
l'insolvenza della societa' attenga, in tutto o
in parte, a debiti contratti anteriormente a
tale data.
3. Il tribunale, prima di
provvedere, sente i soci illimitatamente
responsabili nelle forme previste dall'articolo
7, commi 1 e 2.
4. Contro la sentenza il socio
puo' proporre opposizione a norma dell'articolo
9 nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione.
Art. 24.
(Accertamento
successivo dell'esistenza di un socio
illimitatamente responsabile).
1. Se l'esistenza di un socio
illimitatamente responsabile risulta dopo la
dichiarazione dello stato di insolvenza della
societa' o di una impresa individuale, il
tribunale estende i relativi effetti nei suoi
confronti con sentenza in camera di consiglio,
che e' comunicata ed affissa a norma
dell'articolo 8, comma 3.
2. Il tribunale provvede su
ricorso dei soggetti indicati nell'articolo 3,
comma 1, di altro socio, del commissario
giudiziale, ovvero d'ufficio.
3. Se la societa' o l'impresa
individuale e' stata ammessa alla procedura di
amministrazione straordinaria, il ricorso puo'
essere proposto anche dal commissario
straordinario.
4. Si osservano le disposizioni
degli articoli 12 e 23, commi 2, 3 e 4,
sostituita alla dichiarazione dello stato di
insolvenza la sentenza di estensione.
Art. 25.
(Estensione
dell'amministrazione straordinaria e del
fallimento ai soci illimitatamente
responsabili).
1. I provvedimenti di apertura
dell'amministrazione straordinaria, di
dichiarazione di fallimento e di conversione
delle procedure, previsti dal presente decreto,
si estendono ai soci illimitatamente
responsabili cui sono estesi gli effetti della
dichiarazione dello stato di insolvenza o che,
nel caso di conversione del fallimento in
amministrazione straordinaria, sono stati
dichiarati falliti.
Art. 26.
(Societa'
cooperative).
1. Le disposizioni del presente
capo non si applicano alle societa' cooperative.
TITOLO III
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
CAPO I
APERTURA DELLA PROCEDURA
Art. 27.
(Condizioni per
l'ammissione alla procedura).
1. Le imprese dichiarate
insolventi a norma dell'articolo 3 sono ammesse
alla procedura di amministrazione straordinaria
qualora presentino concrete prospettive di
recupero dell'equilibrio economico delle
attivita' imprenditoriali.
2. Tale risultato deve potersi
realizzare, in via alternativa:
a) tramite la cessione dei complessi aziendali,
sulla base di un programma di prosecuzione
dell'esercizio dell'impresa di durata non
superiore ad un anno ("programma di cessione dei
complessi aziendali");
b) tramite la ristrutturazione economica e
finanziaria dell'impresa, sulla base di un
programma di risanamento di durata non superiore
a due anni ("programma di ristrutturazione").
Art. 28.
(Relazione del
commissario giudiziale).
1. Entro trenta giorni dalla
dichiarazione dello stato di insolvenza, il
commissario giudiziale deposita delle cause
dello stato di insolvenza e una valutazione
motivata circa l'esistenza delle con dizioni
previste dall'articolo 27 ai fini
dell'ammissione alla procedura di
amministrazione straordinaria.
2. Alla relazione sono allegati
lo stato analitico ed estimativo delle attivita'
e l'elenco nominativo dei creditori con
l'indicazione dei rispettivi crediti e delle
cause di prelazione.
3. Nel medesimo termine indicato
nel comma 1, il commissario giudiziale trasmette
copia della relazione al Ministero
dell'industria, depositando in cancelleria la
prova dell'avvenuta ricezione.
4. Un avviso dell'avvenuto
deposito della relazione e' affisso entro
ventiquattro ore, a cura del cancelliere.
5. L'imprenditore insolvente, i
creditori e ogni altro interessato hanno
facolta' di prendere visione della relazione e
di estrarne copia.
Art. 29.
(Parere del Ministero
dell'industria e osservazioni).
1. Il Ministero dell'industria,
nei dieci giorni successivi alla ricezione della
relazione del commissario giudiziale, deposita
in cancelleria il proprio parere in ordine
all'ammissione dell'impresa dichiarata
insolvente alla procedura di amministrazione
straordinaria. Il tribunale provvede a norma
dell'articolo 30 anche in mancanza del parere,
se lo stesso non e' depositato nel termine.
2. L'imprenditore insolvente, i
creditori e ogni altro interessato possono
depositare in cancelleria osservazioni scritte
nel termine di dieci giorni dall'affissione
dell'avviso di deposito della relazione.
Art. 30.
(Apertura della
procedura Dichiarazione di fallimento).
1. Il tribunale, entro trenta
giorni dal deposito della relazione, tenuto
conto del parere e delle osservazioni
depositati, nonche' degli ulteriori accertamenti
eventualmente disposti, dichiara con decreto
motivato l'apertura della procedura di
amministrazione straordinaria, se sussistono le
condizioni indicate dall'articolo 27. In caso
contrario, dichiara con decreto motivato il
fallimento.
2. I decreti previsti dal comma 1
sono comunicati ed affissi a norma dell'articolo
8, comma 3. Di essi e' data altresi'
comunicazione, a cura del cancelliere, alla
regione ed al comune in cui l'impresa ha la sede
principale.
Art. 31.
(Dichiarazione di
fallimento).
1. Il decreto che dichiara il
fallimento nomina il giudice delegato per la
procedura e il curatore. A seguito di esso
cessano le funzioni degli organi nominati con la
sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza,
salvo quanto previsto dall'articolo 34.
2. L'accertamento dello stato
passivo nel fallimento prosegue sulla base delle
disposizioni della sentenza dichiarativa dello
stato di insolvenza.
Art. 32.
(Provvedimenti per la
prosecuzione dell'esercizio dell'impresa).
1. Con il decreto che dichiara
aperta la procedura di amministrazione
straordinaria, il tribunale adotta o conferma i
provvedimenti opportuni ai fini della
prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, sotto
la gestione del commissario giudiziale, sino
alla nomina del commissario straordinario.
Art. 33.
(Reclamo avverso il
decreto di apertura dell'amministrazione
straordinaria o di dichiarazione del
fallimento).
1. Contro i decreti previsti
dall'articolo 30, comma 1, chiunque vi abbia
interesse puo' proporre reclamo alla corte di
appello nel termine di quindici giorni. Il
termine decorre, per il Ministro dell'industria,
per l'imprenditore insolvente e per il creditore
che ha richiesto la dichiarazione dello stato di
insolvenza, dalla data della comunicazione; per
ogni altro interessato, dalla data
dell'affissione.
2. Il reclamo non sospende
l'esecuzione del decreto.
3. Con il reclamo non possono
dedursi motivi che avrebbero potuto o che
possono farsi valere con l'opposizione alla
sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.
4. La corte di appello provvede
in camera di consiglio, sentiti i soggetti
indicati nel comma 1. Prima di provvedere, la
corte sente altresi' il commissario giudiziale,
anche se cessato dalle funzioni, nonche' il
commissario straordinario o il curatore, secondo
che il reclamo sia proposto avverso il decreto
di apertura della procedura di amministrazione
straordinaria o il decreto che dichiara il
fallimento. Se il commissario straordinario non
e' stato ancora nominato, e' sentito
esclusivamente il commissario giudiziale.
5. La pendenza del giudizio di
opposizione alla sentenza dichiarativa dello
stato di insolvenza non costituisce motivo di
sospensione del procedimento di reclamo a norma
dell'articolo 295 del codice di procedura
civile.
6. Se la corte accoglie il
reclamo, rimette d'ufficio gli atti al tribunale
affinche' adotti i provvedimenti previsti dagli
articoli 30, 31 e 32, in conformita' della
decisione della corte stessa. Restano in ogni
caso salvi gli effetti degli atti legalmente
compiuti dagli organi della procedura.
Art. 34.
(Giudizi in corso nei
confronti del commissario giudiziale).
1. Se i decreti previsti
dall'articolo 30, comma 1, sono emessi mentre e'
in corso il giudizio di opposizione alla
sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza,
il commissario straordinario o il curatore,
secondo che sia stata aperta la procedura di
amministrazione straordinaria o dichiarato il
fallimento, intervengono nel giudizio in
sostituzione del commissario giudiziale.
2. In mancanza dell'intervento,
il giudizio prosegue nei confronti del
commissario giudiziale, salva la facolta' delle
parti di chiamare nel processo il commissario
straordinario o il curatore.
3. Se alla data dei decreti
previsti dall'articolo 30, comma 1, non e'
ancora scaduto il termine per proporre
opposizione alla sentenza dichiarativa dello
stato di insolvenza, l'atto di opposizione e'
notificato al commissario straordinario, ove
nominato, o al curatore, in luogo del
commissario giudiziale.
4. Le disposizioni dei commi 1 e
2 si applicano anche agli altri giudizi in corso
nei quali e' parte il commissario giudiziale.
Art. 35.
(Conversione del
fallimento a seguito di accoglimento
dell'opposizione).
1. L'accertamento del possesso,
da parte dell'impresa fallita, dei requisiti
indicati dall'articolo 2 non comporta la revoca
della sentenza dichiarativa di fallimento
pronunciata in base alle disposizioni della
legge fallimentare.
2. Quando e' passata in giudicato
la sentenza che accoglie per tale motivo
l'opposizione prevista dall'articolo 18 della
legge fallimentare, il tribunale che ha
dichiarato il fallimento, ove non sia esaurita
la liquidazione dell'attivo, invita con decreto
il curatore a depositare in cancelleria ed a
trasmettere al Ministro dell'industria entro
trenta giorni una relazione contenente una
valutazione motivata circa l'esistenza delle
condizioni previste dall'articolo 27 ai fini
dell'ammissione dell'impresa fallita alla
procedura di amministrazione straordinaria.
3. Il tribunale, entro trenta
giorni dal deposito della relazione, con decreto
motivato dispone la conversione del fallimento
in amministrazione straordinaria, ovvero
dichiara che non sussistono le condizioni per
farvi luogo.
4. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 28,
commi 4 e 5, 29, 30, comma 2, e 33, sostituito
al commissario giudiziale il curatore.
Art. 36.
(Disposizioni
applicabili all'amministrazione straordinaria).
1. Per quanto non previsto dal
presente decreto, si applicano alla procedura di
amministrazione straordinaria, in quanto
compatibili, le disposizioni sulla liquidazione
coatta amministrativa, sostituito al commissario
liquidatore il commissario straordinario,
CAPO II
ORGANI
Art. 37.
(Vigilanza sulla
procedura).
1. La procedura di
amministrazione straordinaria si svolge ad opera
di uno o tre commissari straordinari, sotto la
vigilanza del Ministero dell'industria, salve le
competenze del tribunale e del giudice delegato
nelle materie ad essi affidate.
2. Ai fini dell'esercizio delle
funzioni previste dal presente decreto il
Ministero puo' avvalersi dell'opera di esperti o
di societa' specializzate, a norma dell'articolo
3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.
3. Il Ministero dell'industria
puo' altresi' avvalersi del personale della
Guardia di finanza per le verifiche ed i
controlli necessari ai fini dell'espletamento
dell'attivita' di vigilanza e dell'adozione
degli atti e dei provvedimenti di propria
competenza.
Art. 38.
(Nomina del
commissario straordinario).
1. Entro cinque giorni dalla
comunicazione del decreto che dichiara aperta la
procedura, il Ministro dell'industria nomina con
decreto uno o tre commissari straordinari. In
quest'ultimo caso, i commissari deliberano a
maggioranza e la rappresentanza e' esercitata
congiuntamente da almeno due di essi.
2. La nomina di tre commissari e'
limitata ai casi di eccezionale rilevanza e
complessita' della procedura.
3. Il decreto di nomina e'
comunicato al tribunale che ha dichiarato lo
stato di insolvenza, all'ufficio del registro
delle imprese, nonche' alla regione ed al comune
in cui l'impresa ha la sede principale. Di esso
è data altresì pubblica notizia con messi
informatici, a cura del Ministero
dell'industria, secondo le modalita' stabilite
con il regolamento previsto dall'articolo 94.
4. Con la nomina del commissario
straordinario cessano le funzioni del
commissario giudiziale, salvo quanto previsto
dall'articolo 34.
Art. 39.
(Criteri per la scelta
dei commissari e degli esperti).
1. Con regolamento del Ministro
dell'industria, di concerto con il Ministro di
grazia e giustizia, sono stabili i requisiti di
professionalita' e di onorabilita' dei
commissari giudiziali e dei commissari
straordinari.
2. Il Ministro dell'industria
stabilisce altresi' preventivamente, con proprio
decreto, i criteri per la scelta degli esperti
la cui opera e' richiesta dalla procedura.
Art. 40.
(Poteri del
commissario straordinario).
1. Il commissario
straordinario ha la gestione dell'impresa e
l'amministrazione dei beni dell'imprenditore
insolvente e dei soci illimitatamente
responsabili ammessi alla procedura, fermo, per
questi ultimi, quanto previsto dall'articolo
148, secondo comma, della legge fallimentare.
Per quanto attiene all'esercizio delle sue
funzioni, egli e' pubblico ufficiale.
Art. 41.
(Intrasmissibilita'
delle attribuzioni del commissario
straordinario).
1. Il commissario esercita
personalmente le attribuzioni del proprio
ufficio, con facolta' di delegare ad altri,
sotto la propria responsabilita', le funzioni
inerenti alla gestione corrente dell'impresa.
Negli altri casi, la delega puo' essere
conferita soltanto per singole operazioni e con
l'autorizzazione del Ministero dell'industria.
2. Il commissario puo' essere
altresi' autorizzato dal Ministero
dell'industria a farsi coadiuvare da esperti,
sotto la propria responsabilita'.
Art. 42.
(Controllo preventivo
sugli atti del commissario straordinario).
1. Sono soggetti ad
autorizzazione del Ministero dell'industria,
sentito il comitato di sorveglianza:
a) gli atti di alienazione e di affitto di
aziende e di rami di aziende;
b) gli atti di alienazione e di locazione di
beni immobili e di costituzione di diritti reali
sui medesimi, gli atti di alienazione di beni
mobili in blocco, di costituzione di pegno e le
transazioni, se di valore indeterminato o
superiore a lire quattrocento milioni.
Art. 43.
(Revoca del
commissario straordinario).
1. Il Ministro dell'industria
puo' in ogni tempo, su proposta del comitato di
sorveglianza o d'ufficio, revocare il
commissario straordinario. Il Ministro provvede
previa comunicazione dei motivi di revoca o
contestazione degli eventuali addebiti e dopo
aver invitato il commissario ad esporre le
proprie deduzioni.
Art. 44.
(Rendiconto del
commissario straordinario).
1. Il commissario straordinario
che cessa dal suo ufficio, anche durante
l'amministrazione straordinaria, deve rendere il
conto della gestione a norma dell'articolo 75.
Art. 45.
(Nomina del comitato
di sorveglianza).
1. Entro quindici giorni dalla
nomina del commissario straordinario, il
Ministro dell'industria nomina con decreto un
comitato di sorveglianza, composto da tre o
cinque membri. Uno o due di essi, a seconda che
il comitato sia composto da tre o cinque membri,
sono scelti tra i creditori chirografari; i
membri residui tra persone particolarmente
esperte nel ramo di attivita' esercitata
dall'impresa o nella materia concorsuale.
2. Il Ministro nomina, altresi',
tra i membri del comitato, il presidente. 3. Il
decreto di nomina del comitato e' comunicato al
tribunale che ha dichiarato lo stato di
insolvenza, nonche' alla regione ed al comune in
cui l'impresa ha la sede principale.
4. I membri del comitato nominati
in qualita' di esperti hanno diritto a compenso
secondo le disposizioni del regolamento previsto
dall'articolo 47; gli altri membri al solo
rimborso delle spese. Il compenso e le spese
sono liquidati dal Ministero dell'industria.
Art. 46.
(Funzioni del comitato
di sorveglianza).
1. Il comitato di sorveglianza
esprime il parere sugli atti del commissario nei
casi previsti dal presente decreto e in ogni
altro caso in cui il Ministero dell'industria lo
ritiene opportuno.
2. Le deliberazioni del comitato
sono prese a maggioranza di voti dei suoi
componenti.
3. Il comitato esprime il parere
entro dieci giorni dalla richiesta, salvo che,
per ragioni di urgenza, non sia invitato a
pronunciarsi entro un termine piu' breve,
comunque non inferiore a tre giorni.
4. Il comitato ed ogni suo membro
possono in qualunque momento ispezionare le
scritture contabili e i documenti della
procedura e possono chiedere chiarimenti al
commissario straordinario e all'imprenditore
insolvente.
Art. 47.
(Compenso dei
commissari e dei membri del comitato di
sorveglianza).
1. L'ammontare del compenso
spettante al commissario giudiziale, al
commissario straordinario ed ai membri del
comitato di sorveglianza ed i relativi criteri
di liquidazione sono determinati con regolamento
del Ministro di grazia e giustizia, di concerto
con i Ministri dell'industria e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
2. I compensi di cui al comma 1
sono a carico dell'impresa sottoposta alla
procedura.
CAPO III
EFFETTI
Art. 48.
(Divieto di azioni
esecutive individuali).
1. Sui beni dei soggetti ammessi
alla procedura di amministrazione straordinaria
non possono essere iniziate o proseguite azioni
esecutive individuali, anche speciali.
Art. 49.
(Azioni revocatorie).
1. Le azioni per la dichiarazione
di inefficacia e la revoca degli atti
pregiudizievoli ai creditori previste dalle
disposizioni della sezione III del capo III del
titolo II della legge fallimentare possono
essere proposte dal commissario straordinario
soltanto se e' stata autorizzata l'esecuzione di
un programma di cessione dei complessi
aziendali, salvo il caso di conversione della
procedura in fallimento.
2. I termini stabiliti dalle
disposizioni indicate nel comma 1 si computano a
decorrere dalla dichiarazione dello stato di
insolvenza. Tale disposizione si applica anche
in tutti i casi in cui alla dichiarazione dello
stato di insolvenza segua la dichiarazione di
fallimento.
Art. 50.
(Contratti in corso).
1. Salvo quanto previsto dal
comma 4, il commissario straordinario puo'
sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione
continuata o periodica, ancora ineseguiti o non
interamente eseguiti da entrambe le parti alla
data di apertura dell'amministrazione
straordinaria.
2. Fino a quando la facolta'
di scioglimento non e' esercitata, il contratto
continua ad avere esecuzione.
3. Dopo che e' stata autorizzata
l'esecuzione del programma, l'altro contraente
puo' intimare per iscritto al commissario
straordinario di far conoscere le proprie
determinazioni nel termine di trenta giorni
dalla ricezione dell'intimazione, decorso il
quale il contratto si intende sciolto.
4. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano:
a) ai contratti di lavoro subordinato, in
rapporto ai quali restano ferme le disposizioni
vigenti;
b) se sottoposto ad amministrazione
straordinaria e' il locatore, ai contratti di
locazione di immobili, nei quali il commissario
straordinario subentra, salvo patto contrario.
Art. 51.
(Diritti dell'altro
contraente).
1. I diritti dell'altro
contraente, nel caso di scioglimento o di
subentro del commissario straordinario nei
contratti ancora ineseguiti o non interamente
eseguiti alla data di apertura
dell'amministrazione straordinaria, sono
regolati dalle disposizioni della sezione IV del
capo III del titolo II della legge fallimentare.
2. Nel caso di subentro del
commissario straordinario nei contratti di
somministrazione, la disposizione del secondo
comma dell'articolo 74 della legge fallimentare
non si applica se il somministrante opera in
condizione di monopolio.
3. Nei casi in cui le
disposizioni indicate nel comma 1 prevedono
diritti da far valere mediante ammissione al
passivo, il contraente puo' chiedere
l'ammissione sotto condizione dello scioglimento
o del subentro del commissario straordinario nel
contratto, ove non ancora verificatosi, a norma
dell'articolo 55, terzo comma, della legge
fallimentare.
Art. 52.
(Crediti sorti per la
continuazione dell'esercizio dell'impresa).
1. I crediti sorti per la
continuazione dell'esercizio dell'impresa e la
gestione del patrimonio del debitore sono
soddisfatti in prededuzione a norma
dell'articolo 111, primo comma, numero 1), della
legge fallimentare, anche nel fallimento
successivo alla procedura di amministrazione
straordinaria.
CAPO IV
ACCERTAMENTO DEL PASSIVO
Art. 53.
(Accertamento del
passivo).
1. L'accertamento del passivo
prosegue sulla base delle disposizioni della
sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza,
secondo il procedimento previsto dagli articoli
93 e seguenti della legge fallimentare,
sostituito al curatore il commissario
straordinario.
2. Se e' ammessa
all'amministrazione straordinaria una societa'
con soci illimitatamente responsabili si
applicano altresi' le disposizioni dell'articolo
148, terzo, quarto e quinto comma, della legge
fallimentare.
CAPO V
DEFINIZIONE ED ESECUZIONE DEL PROGRAMMA
Art. 54.
(Predisposizione del
programma).
1. Il commissario straordinario,
entro i sessanta giorni successivi al decreto di
apertura della procedura, presenta al Ministero
dell'industria un programma redatto secondo uno
degli indirizzi alternativi indicati
nell'articolo 27, comma 2.
2. Il termine previsto dal comma
1 puo' essere prorogato dal Ministero
dell'industria, per una sola volta e per non
piu' di sessanta giorni, se la definizione del
programma risulta di particolare complessita'.
3. Della presentazione del
programma e del provvedimento di proroga del
relativo termine e' data notizia, entro tre
giorni, al tribunale che ha dichiarato lo stato
di insolvenza, a cura del commissario
straordinario.
4. La mancata presentazione del
programma nel termine originario o prorogato
costituisce causa di revoca del commissario.
Art. 55.
(Criteri di
definizione del programma).
1. Il programma e' redatto sotto
la vigilanza del Ministero dell'industria ed in
conformita' degli indirizzi di politica
industriale dal medesimo adottati, in modo da
salvaguardare l'unita' operativa dei complessi
aziendali, tenuto conto degli interessi dei
creditori.
2. Se il programma prevede il
ricorso alla garanzia del Tesoro dello Stato di
cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 30
gennaio 1979, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95,
o ad altre agevolazioni pubbliche non rientranti
fra le misure autorizzate dalla Commissione
europea, esso deve conformarsi alle disposizioni
ed agli orientamenti comunitari sugli aiuti di
Stato per il salvataggio e la ristrutturazione
di imprese in difficolta'.
Art. 56.
(Contenuto del
programma).
1. Il programma deve indicare:
a) le attivita' imprenditoriali destinate alla
prosecuzione e quelle da dismettere;
b) il piano per la eventuale liquidazione dei
beni non funzionali all'esercizio dell'impresa;
c) le previsioni economiche e finanziarie
connesse alla prosecuzione dell'esercizio
dell'impresa;
d) i modi della copertura del fabbisogno
finanziario, con specificazione dei
finanziamenti o delle altre agevolazioni
pubbliche di cui e' prevista l'utilizzazione.
2. Se e' adottato l'indirizzo
della cessione dei complessi aziendali, il
programma deve altresi' indicare le modalita'
della cessione, segnalando le offerte pervenute
o acquisite, nonche' le previsioni in ordine
alla soddisfazione dei creditori.
3. Se e' adottato l'indirizzo
della ristrutturazione dell'impresa, il
programma deve indicare, in aggiunta a quanto
stabilito nel comma 1, le eventuali previsioni
di ricapitalizzazione dell'impresa e di
mutamento degli assetti imprenditoriali, nonche'
i tempi e le modalita' di soddisfazione dei
creditori, anche sulla base di piani di modifica
convenzionale delle scadenze dei debiti o di
definizione mediante concordato.
Art. 57.
(Autorizzazione
all'esecuzione del programma).
1. L'esecuzione del programma e'
autorizzata dal Ministero dell'industria con
decreto, sentito il comitato di sorveglianza,
entro trenta giorni dalla sua presentazione.
2. Salvo quanto previsto
dall'articolo 58, il programma si intende
comunque autorizzato se il Ministero non si
pronuncia entro novanta giorni dalla
presentazione.
3. Il termine previsto dal comma
2 e' sospeso se il Ministero chiede chiarimenti,
modifiche o integrazioni del programma; ad essi
il commissario straordinario provvede entro
trenta giorni dalla richiesta, a pena di revoca
dall'incarico. Ulteriori richieste di
chiarimenti, modifiche o integrazioni non hanno
effetto sospensivo.
4. I termini di durata del
programma stabiliti a norma dell'articolo 27,
comma 2, decorrono dalla data
dell'autorizzazione.
Art. 58.
(Autorizzazione
all'esecuzione del programma in casi
particolari)
1. Se il programma prevede il
ricorso a finanziamenti o agevolazioni pubbliche
soggetti ad autorizzazione della Commissione
europea in base alle disposizioni ed agli
orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per
il salvataggio e la ristrutturazione di imprese
in difficolta', i termini per l'autorizzazione
del programma previsti dall'articolo 57, commi 1
e 2, decorrono dalla data della decisione della
Commissione stessa.
2. Nel caso di diniego
dell'autorizzazione della Commissione europea, o
se questa non e' concessa nei centoventi giorni
successivi alla presentazione del programma, il
commissario straordinario presenta al Ministero
dell'industria un nuovo programma che non
preveda il ricorso ai finanziamenti e alle
agevolazioni.
3. Il commissario straordinario
provvede a norma del comma 2 entro trenta
giorni, a pena di revoca dall'incarico. In
rapporto al nuovo programma i termini previsti
dall'articolo 57, commi 2 e 3, sono ridotti
della meta'.
Art. 59.
(Comunicazione al
tribunale del programma autorizzato).
1. Il commissario straordinario
trasmette entro tre giorni copia del programma
autorizzato al tribunale, segnalando se esso
contenga notizie o previsioni specifiche la cui
divulgazione prima della scadenza potrebbe
pregiudicarne l'attuazione.
2. Il giudice delegato dispone il
deposito in cancelleria del programma, con
esclusione delle parti in relazione alle quali
siano ravvisabili esigenze di riservatezza a
norma del comma 1. L'imprenditore insolvente, i
creditori e ogni altro interessato possono
prendere visione ed estrarre copia del programma
depositato, che reca l'indicazione della
eventuale mancanza di parti per ragioni di
riservatezza.
Art. 60.
(Modifica o
sostituzione del programma autorizzato).
1. Nel corso dell'esecuzione del
programma, il commissario straordinario puo'
chiedere al Ministero dell'industria,
indicandone le ragioni, la modifica del
programma autorizzato o la sua sostituzione con
un programma che adotta l'indirizzo alternativo
fra quelli previsti nell'articolo 27, comma 2.
2. La modifica o la sostituzione
e' autorizzata a norma degli articoli 57, comma
1, 58, comma 1, e 59. L'autorizzazione e'
inefficace se interviene dopo la scadenza del
termine del primo programma autorizzato, ovvero,
nel caso di sostituzione del programma di
ristrutturazione con un programma di cessione
dei complessi aziendali, se interviene dopo che
e' trascorso un anno dalla data di
autorizzazione del primo programma.
3. Il termine di durata del
programma modificativo o sostitutivo stabilito a
norma dell'articolo 27, comma 2, si computa in
ogni caso a decorrere dalla data di
autorizzazione del primo programma.
4. Nel caso di sostituzione di un
programma di cessione dei complessi aziendali
con un programma di ristrutturazione, le azioni
proposte dal commissario straordinario in base
alle disposizioni della sezione III del capo III
del titolo II della legge fallimentare sono
sospese sino a quando e' in corso l'esecuzione
del programma sostitutivo. Ai fini della
fissazione dell'udienza per la eventuale
prosecuzione del processo dopo la sospensione,
l'istanza prevista dall'articolo 297 del codice
di procedura civile deve essere proposta entro
sei mesi dalla cessazione dell'esecuzione del
programma stesso.
Art. 61.
(Esecuzione del
programma).
1. Il commissario straordinario
compie tutte le attivita' dirette all'esecuzione
del programma autorizzato, fermo quanto
stabilito dall'articolo 42.
2. Il commissario straordinario
presenta ogni tre mesi al Ministro
dell'industria una relazione sull'andamento
dell'esercizio dell'impresa e sulla esecuzione
del programma.
3. Nei dieci giorni successivi al
termine di scadenza del programma, il
commissario presenta una relazione finale, con
la quale illustra analiticamente gli esiti della
sua esecuzione, specificando se gli obiettivi
indicati nell'articolo 27 siano stati o meno
conseguiti.
4. Le relazioni sono sottoposte
al parere del comitato di sorveglianza. Copia
delle medesime e del parere del comitato e'
depositata entro tre giorni dal commissario
presso la cancelleria del tribunale, ove
qualunque interessato puo' prenderne visione ed
estrarne copia.
Art. 62.
(Alienazione dei
beni).
1. L'alienazione dei beni
dell'impresa insolvente, in conformita' delle
previsioni del programma autorizzato, e'
effettuata con forme adeguate alla natura dei
beni e finalizzate al migliore realizzo, in
conformita' dei criteri generali stabiliti dal
Ministro dell'industria.
2. La vendita di beni immobili,
aziende e rami d'azienda di valore superiore a
lire cento milioni e' effettuata previo
espletamento di idonee forme di pubblicita'.
3. Il valore dei beni e'
preventivamente determinato da uno o piu'
esperti nominati dal commissario straordinario.
Art. 63.
(Vendita di aziende in
esercizio).
1. Per le aziende e i rami di
azienda in esercizio la valutazione effettuata a
norma dell'articolo 62, comma 3, tiene conto
della redditivita', anche se negativa, all'epoca
della stima e nel biennio successivo.
2. Ai fini della vendita di
aziende o di rami di azienda in esercizio,
l'acquirente deve obbligarsi a proseguire per
almeno un biennio le attivita' imprenditoriali e
a mantenere per il medesimo periodo i livelli
occupazionali stabiliti all'atto della vendita.
3. La scelta dell'acquirente e'
effettuata tenendo conto, oltre che
dell'ammontare del prezzo offerto, dell'affidabilita'
dell'offerente e del piano di prosecuzione delle
attivita' imprenditoriali da questi presentato,
anche con riguardo alla garanzia di mantenimento
dei livelli occupazionali.
4. Nell'ambito delle
consultazioni relative al trasferimento
d'azienda previste dall'articolo 47 della legge
29 dicembre 1990, n. 428, il commissario
straordinario, l'acquirente e i rappresentanti
dei lavoratori possono convenire il
trasferimento solo parziale dei lavoratori alle
dipendenze dell'acquirente e ulteriori modifiche
delle condizioni di lavoro consentite dalle
norme vigenti in materia.
5. Salva diversa convenzione, e'
esclusa la responsabilita' dell'acquirente per i
debiti relativi all'esercizio delle aziende
cedute, anteriori al trasferimento.
Art. 64.
(Cancellazione delle
iscrizioni e trascrizioni).
1. La cancellazione delle
iscrizioni relative a diritti di prelazione e
delle trascrizioni dei pignoramenti e dei
sequestri conservativi sui beni trasferiti e'
ordinata dal Ministero dell'industria con
decreto nei quindici giorni successivi al
trasferimento.
Art. 65.
(Impugnazione degli
atti di liquidazione).
1. Contro gli atti e i
provvedimenti lesivi di diritti soggettivi,
relativi alla liquidazione dei beni di imprese
in amministrazione straordinaria, e' ammesso
ricorso al tribunale in confronto del
commissario straordinario e degli altri
eventuali interessati.
2. Il tribunale decide in camera
di consiglio con decreto soggetto a reclamo a
norma dell'articolo 739 del codice di procedura
civile.
3. Il ricorso non ha effetto
sospensivo.
4. Nel caso di accoglimento
dell'impugnazione proposta contro i decreti di
cancellazione delle iscrizioni e delle
trascrizioni, previsti dall'articolo 64, il
tribunale ordina al conservatore dei registri le
rettifiche e le integrazioni conseguenti alla
decisione assunta.
Art. 66.
(Proroga del termine
di scadenza del programma di cessione dei
complessi aziendali).
1. Se alla scadenza del programma
di cessione dei complessi aziendali, la cessione
non e' ancora avvenuta, in tutto o in parte, ma
risultano in corso iniziative di imminente
definizione, il commissario straordinario puo'
chiedere al tribunale, con l'autorizzazione del
Ministero dell'industria, sentito il comitato di
sorveglianza, la proroga del termine di scadenza
del programma.
2. La proroga puo' essere
concessa una sola volta e per un periodo non
superiore a tre mesi.
3. Il tribunale provvede con
decreto motivato.
4. Alla scadenza del termine
prorogato, il commissario straordinario presenta
una ulteriore relazione a norma dell'articolo
61, commi 3 e 4.
CAPO VI
RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO
Art. 67.
(Ripartizione
dell'attivo).
1. Ogni quattro mesi a partire
dalla data di scadenza del programma di cessione
dei complessi aziendali, ovvero dalla data di
deposito del decreto che dichiara esecutivo lo
stato passivo a norma dell'articolo 97 della
legge fallimentare, se successiva, il
commissario straordinario presenta al giudice
delegato un prospetto delle somme disponibili ed
un progetto di ripartizione delle medesime,
corredato dal parere del comitato di
sorveglianza
2. Le ripartizioni hanno luogo
secondo le disposizioni degli articoli 110,
secondo e terzo comma, 111, 112, 113, 114, 115 e
117, secondo e terzo comma, della legge
fallimentare.
3. La ripartizione finale ha
luogo dopo l'approvazione del conto della
gestione e la liquidazione del compenso al
commissario straordinario a norma dell'articolo
75.
Art. 68.
(Acconti ai
creditori).
1. In qualunque momento nel
corso della procedura, tenuto conto delle
esigenze connesse all'esercizio dell'impresa, il
commissario straordinario, sentito il parere del
comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione
del giudice delegato, puo' distribuire acconti
parziali ai creditori, o ad alcune categorie di
essi, sulle somme che saranno prevedibilmente
attribuite in via definitiva nel rispetto delle
cause legittime di prelazione.
2. Nella distribuzione degli
acconti e' data preferenza ai crediti dei
lavoratori subordinati e ai crediti degli
imprenditori per le vendite e somministrazioni
di beni e per le prestazioni di servizi
effettuate a favore dell'impresa insolvente nei
sei mesi precedenti la dichiarazione dello stato
di insolvenza.
3. Le disposizioni del presente
articolo si applicano indipendentemente dal tipo
di programma adottato fra quelli
alternativamente previsti dall'articolo 27,
comma 2.
CAPO VII
CESSAZIONE DELLA PROCEDURA
SEZIONE I
CONVERSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
IN FALLIMENTO
Art. 69.
(Conversione in corso
di procedura).
1. Qualora, in qualsiasi momento
nel corso della procedura di amministrazione
straordinaria, risulta che la stessa non puo'
essere utilmente proseguita, il tribunale, su
richiesta del commissario straordinario o
d'ufficio, dispone la conversione della
procedura in fallimento.
2. Prima di presentare la
richiesta di conversione, il commissario
straordinario ne riferisce al Ministro
dell'industria.
Art. 70.
(Conversione al
termine della procedura).
1. Il tribunale, su richiesta del
commissario straordinario o d'ufficio, dispone
la conversione della procedura di
amministrazione straordinaria in fallimento:
a) quando, essendo stato autorizzato un
programma di cessione dei complessi aziendali,
tale cessione non sia ancora avvenuta, in tutto
o in parte, alla scadenza del programma, salvo
quanto previsto dall'articolo 66;
b) quando, essendo stato autorizzato un
programma di ristrutturazione, l'imprenditore
non abbia recuperato la capacita' di soddisfare
regolarmente le proprie obbligazioni alla
scadenza del programma.
Art. 71.
(Decreto di
conversione).
1. La conversione della procedura
di amministrazione straordinaria in fallimento,
a norma degli articoli 69 e 70, e' disposta dal
tribunale con decreto motivato, sentiti il
Ministro dell'industria, il commissario
straordinario e l'imprenditore dichiarato
insolvente.
2. Con il decreto il tribunale
nomina il giudice delegato per la procedura e il
curatore; a seguito di esso cessano le funzioni
del commissario straordinario e del comitato di
sorveglianza. L'accertamento dello stato
passivo, se non esaurito, prosegue sulla base
delle disposizioni della sentenza dichiarativa
dello stato di insolvenza.
3. Il decreto e' comunicato e
affisso a norma dell'articolo 8, comma 3.
4. Contro il decreto che dispone
la conversione o rigetta la richiesta del
commissario straordinario chiunque vi abbia
interesse puo' proporre reclamo alla corte di
appello nel termine di quindici giorni. Il
termine decorre, per l'imprenditore insolvente
ed il commissario straordinario, dalla
comunicazione del decreto e, per ogni altro
interessato, dalla sua affissione.
5. La corte provvede in camera di
consiglio, sentiti il commissario straordinario,
l'imprenditore ed il reclamante. Il decreto che
accoglie il reclamo e' comunicato e affisso a
norma del comma 3.
Art. 72.
(Applicabilita' delle
disposizioni relative alla chiusura).
1. In tutti i casi in cui e'
disposta la conversione della procedura di
amministrazione straordinaria in fallimento, il
commissario straordinario presenta il bilancio
della procedura con il conto della gestione a
norma dell'articolo 75.
SEZIONE II
CHIUSURA DELLA PROCEDURA
Art. 73.
(Cessazione
dell'esercizio dell'impresa).
1. Nei casi in cui e' stato
autorizzato un programma di cessione dei
complessi aziendali, se nel termine di scadenza
del programma, originario o prorogato a norma
dell'articolo 66, e' avvenuta la integrale
cessione dei complessi stessi, il tribunale, su
richiesta del commissario straordinario o
d'ufficio, dichiara con decreto la cessazione
dell'esercizio dell'impresa.
2. Il decreto e' affisso e
comunicato al Ministero dell'industria e
all'ufficio del registro delle imprese a cura
del cancelliere. Contro di esso chiunque vi
abbia interesse puo' proporre reclamo alla corte
di appello nel termine di dieci giorni
dall'affissione; la corte di appello provvede in
camera di consiglio, sentito il commissario
straordinario. Il reclamo non ha effetto
sospensivo.
3. A far data dal decreto
previsto dal comma 1 l'amministrazione
straordinaria e' considerata, ad ogni effetto,
come procedura concorsuale liquidatoria.
4. La liquidazione degli
eventuali beni residui acquisiti all'attivo e'
effettuata secondo le disposizioni previste
dagli articoli 42, 62, 64 e 65.
Art. 74.
(Chiusura della
procedura).
1. La procedura di
amministrazione straordinaria si chiude:
a) se, nei termini previsti dalla sentenza
dichiarativa dello stato di insolvenza, non
sono' state proposte domande di ammissione al
passivo;
b) se, anche prima del termine di scadenza del
programma, l'imprenditore insolvente ha
recuperato la capacita' di soddisfare
regolarmente le proprie obbligazioni;
c) con il passaggio in giudicato della sentenza
che approva il concordato.
2. Se e' stato autorizzato un
programma di cessione dei complessi aziendali,
la procedura di amministrazione straordinaria si
chiude altresi':
a) quando, anche prima che sia compiuta la
ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni
ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei
crediti ammessi, o questi sono in altro modo
estinti e sono pagati i compensi agli organi
della procedura e le relative spese;
b) quando e' compiuta la ripartizione finale
dell'attivo.
Art. 75.
(Bilancio finale della
procedura e rendiconto del commissario
straordinario).
1. Prima della chiusura della
procedura, il commissario straordinario
sottopone al Ministero dell'industria il
bilancio finale della procedura con il conto
della gestione, accompagnati da una relazione
del comitato di sorveglianza. Il Ministero ne
autorizza il deposito presso la cancelleria del
tribunale che ha dichiarato lo stato di
insolvenza e liquida il compenso al commissario.
2. Un avviso dell'avvenuto
deposito e', a cura del cancelliere, comunicato
all'imprenditore insolvente e affisso entro tre
giorni.
3. Gli interessati possono
proporre le loro contestazioni con ricorso al
tribunale nel termine di venti giorni. Il
termine decorre, per l'imprenditore, dalla
comunicazione dell'avviso e, per ogni altro
interessato, dalla sua affissione. Si osservano
le disposizioni dell'articolo 213, secondo
comma, secondo e terzo periodo, della legge
fallimentare.
4. Decorso il termine indicato
nel comma 3 senza che siano proposte
osservazioni, il bilancio e il conto della
gestione si intendono approvati.
Art. 76.
(Decreto di chiusura).
1. La chiusura della procedura di
amministrazione straordinaria e' dichiarata con
decreto motivato dal tribunale, su istanza del
commissario straordinario o dell'imprenditore
dichiarato insolvente, ovvero d'ufficio.
2. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 71, commi 3, 4 e 5.
Art. 77.
(Riapertura della
procedura).
1. Nel caso previsto
dall'articolo 74, comma 2, lettera b), il
tribunale, entro cinque anni dal decreto di
chiusura, su istanza dell'imprenditore
dichiarato insolvente o di qualunque creditore,
puo' ordinare la riapertura della procedura di
amministrazione straordinaria, convertendola in
fallimento, quando risulta che nel patrimonio
dell'imprenditore esistono attivita' in misura
tale da rendere utile il provvedimento o quando
l'imprenditore offre garanzia di pagare almeno
il dieci per cento ai creditori vecchi e nuovi.
2. Il tribunale, sentito
l'imprenditore, se accoglie l'istanza, pronuncia
sentenza in camera di consiglio non soggetta ad
appello, con la quale:
a) richiama in ufficio il giudice delegato, o lo
nomina di nuovo;
b) nomina il curatore;
c) impartisce l'ordine previsto dall'articolo 8,
comma 1, lettera c);
d) stabilisce i termini previsti dall'articolo
8, comma 1, lettere d) ed e), abbreviandoli di
non oltre la meta'.
3. La sentenza e' comunicata e
affissa a norma dell'articolo 8, comma 3.
SEZIONE III
CONCORDATO
Art. 78.
(Concordato).
1. Dopo il decreto previsto
dall'articolo 97 della legge fallimentare, il
Ministero dell'industria, su parere del
commissario straordinario, sentito il comitato
di sorveglianza, puo' autorizzare l'imprenditore
dichiarato insolvente o un terzo a proporre al
tribunale un concordato, osservate le
disposizioni dell'articolo 152 della legge
fallimentare, se si tratta di societa'.
2. L'autorizzazione e' concessa
tenuto conto della convenienza del concordato e
della sua compatibilita' con il fine
conservativo della procedura.
3. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 214, secondo, terzo, quarto e
quinto comma della legge fallimentare,
sostituito al commissario liquidatore il
commissario straordinario. I termini per
proporre l'appello e il ricorso per cassazione
previsti dal quarto comma dello stesso articolo
214 decorrono dalla comunicazione della sentenza
soggetta ad impugnazione.
Art. 79.
(Concordato
particolare del socio).
1. Nell'amministrazione
straordinaria di una societa' con soci a
responsabilita' illimitata, ciascuno dei soci
ammessi alla procedura puo' proporre un
concordato ai creditori sociali e particolari
che concorrono sul suo patrimonio con
l'osservanza delle disposizioni dell'articolo
78.
TITOLO IV
GRUPPO DI IMPRESE
CAPO I
ESTENSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
ALLE
IMPRESE DEL GRUPPO
Art. 80.
(Definizioni).
1. Ai fini dell'applicazione
delle disposizioni del presente capo si
intendono:
a) per "procedura madre", la procedura di
amministrazione straordinaria di una impresa che
ha i requisiti previsti dagli articoli 2 e 27,
facente parte di un gruppo;
b) per "imprese del gruppo":
1) le imprese che controllano direttamente o
indirettamente la societa' sottoposta alla
procedura madre;
2) le societa' direttamente o indirettamente
controllate dall'impresa sottoposta alla
procedura madre o dall'impresa che la controlla;
3) le imprese che, per la composizione degli
organi amministrativi o sulla base di altri
concordanti elementi, risultano soggette ad una
direzione comune a quella dell'impresa
sottoposta alla procedura madre.
2. Agli effetti del comma 1,
lettera b), numeri 1) e 2), il rapporto di
controllo sussiste, anche con riferimento a
soggetti diversi dalle societa', nei casi
previsti dall'articolo 2359, primo e secondo
comma, del codice civile.
Art. 81.
(Amministrazione
straordinaria delle imprese del gruppo).
1. Dalla data del decreto che
dichiara aperta la procedura madre, e fino a
quando la stessa e' in corso, le imprese del
gruppo soggette alle disposizioni sul
fallimento, che si trovano in stato di
insolvenza, possono essere ammesse
all'amministrazione straordinaria
indipendentemente dal possesso dei requisiti
previsti nell'articolo 2.
2. Le imprese del gruppo sono
ammesse all'amministrazione straordinaria
qualora presentino concrete prospettive di
recupero dell'equilibrio economico delle
attivita' imprenditoriali, nei modi indicati
dall'articolo 27, ovvero quando risulti comunque
opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza
nell'ambito del gruppo, in quanto idonea ad
agevolare, per i collegamenti di natura
economica o produttiva esistenti tra le singole
imprese, il raggiungimento degli obiettivi della
procedura.
Art. 82.
(Accertamento dei
presupposti per l'ammissione alla procedura).
1. L'accertamento dei presupposti
e delle condizioni per l'ammissione alla
procedura di amministrazione straordinaria
dell'impresa del gruppo e' effettuato dal
tribunale del luogo in cui essa ha la sede
principale con l'osservanza delle disposizioni
del titolo II e del capo I del titolo III.
2. Il ricorso per la
dichiarazione dello stato di insolvenza
dell'impresa del gruppo puo' essere proposto
anche dal commissario straordinario della
procedura madre.
Art. 83.
(Informazioni sui
rapporti di gruppo).
1. Al fine di accertare
l'esistenza dei rapporti indicati nell'articolo
80, comma 1, lettera b), il tribunale, il
Ministero dell'industria ed il commissario
straordinario possono chiedere informazioni alla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa
e ad ogni altro pubblico ufficio. Possono
chiedere, altresi', alle societa' fiduciarie
previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966
le generalita' degli effettivi titolari di
diritti sulle azioni intestate a loro nome.
2. Le informazioni sono fornite
entro quindici giorni dalla richiesta.
Art. 84.
(Conversione del
fallimento in amministrazione straordinaria).
1. Se il decreto che dichiara
aperta la procedura madre e' emesso dopo la
sentenza di fallimento di una impresa del
gruppo, il tribunale che ha dichiarato il
fallimento ne dispone la conversione in
amministrazione straordinaria, qualora
sussistano i presupposti stabiliti dall'articolo
81 e sempre che non sia gia' esaurita la
liquidazione dell'attivo. Il tribunale provvede
su istanza di chiunque vi abbia interesse o
d'ufficio.
2. Ai fini indicati nel comma 1,
il tribunale invita con decreto il curatore ed
il commissario straordinario a depositare in
cancelleria ed a trasmettere al Ministro
dell'industria entro trenta giorni una relazione
contenente una valutazione motivata circa la
sussistenza dei presupposti per la conversione.
3. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 28,
commi 4 e 5, 29, 30 e 33, sostituiti al
commissario giudiziale il curatore ed il
commissario straordinario.
Art. 85.
(Organi della
procedura e imputazione delle spese).
1. Alla procedura di
amministrazione straordinaria dell'impresa del
gruppo sono preposti gli stessi organi nominati
per la procedura madre, salva l'eventuale
integrazione del comitato di sorveglianza, anche
in eccedenza rispetto al numero massimo dei
componenti stabilito dal comma 1 dell'articolo
45, al fine di assicurare il rispetto della
disposizione prevista dal secondo periodo dello
stesso comma 1 dell'articolo 45.
2. Le spese generali della
procedura sono imputate alle singole imprese del
gruppo in proporzione delle rispettive masse
attive.
Art. 86.
(Programma delle
imprese del gruppo).
1. Se l'impresa del gruppo e'
stata ammessa alla procedura di amministrazione
straordinaria nel concorso delle condizioni
indicate nell'articolo 27, il commissario
straordinario predispone un programma secondo
uno degli indirizzi alternativi previsti dal
comma 2 del medesimo articolo.
2. Se l'impresa del gruppo e'
stata ammessa alla procedura in assenza delle
condizioni indicate nell'articolo 27, ed in
considerazione della opportunita' della gestione
unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo,
il commissario straordinario predispone un
programma integrativo di quello approvato a
norma dell'articolo 57 nell'ambito della
procedura madre o in relazione ad altra impresa
del gruppo ammessa alla procedura.
3. Il commissario provvede a
norma dei commi 1 e 2 nei termini stabiliti
dall'articolo 54, ridotti della meta'.
Art. 87.
(Conversione
dell'amministrazione straordinaria in
fallimento).
1. La conversione in fallimento e
la chiusura della procedura madre a norma degli
articoli 11, 69, 70 e 74, comma 1, determinano
la conversione in fallimento della procedura di
amministrazione straordinaria delle imprese del
gruppo in rapporto alle quali non sussistono le
condizioni previste dall'articolo 27.
CAPO II
RESPONSABILITA E AZIONI REVOCATORIE
Art. 88.
(Definizioni).
1. Ai fini dell'applicazione
delle disposizioni del presente capo si
intendono:
a) per "impresa dichiarata insolvente",
l'impresa dichiarata insolvente a norma
dell'articolo 3, anche se successivamente
ammessa alla procedura di all'amministrazione
straordinaria o dichiarata fallita, nonche'
l'impresa che, nel caso previsto dall'articolo
35, avrebbe dovuto essere dichiarata insolvente
a norma del medesimo articolo 3;
b) per "imprese del gruppo", le imprese, anche
non insolventi, che si trovano nei rapporti
indicati dall'articolo 80, comma 1, lettera b),
con l'impresa dichiarata insolvente;
c) per "societa' del gruppo", le imprese del
gruppo costituite in forma societaria.
Art. 89.
(Denuncia al
tribunale).
1. Il commissario giudiziale, il
commissario straordinario e il curatore
dell'impresa dichiarata insolvente possono
proporre la denuncia prevista dall'articolo 2409
del codice civile contro gli amministratori e i
sindaci delle societa' del gruppo.
2. Nel caso di accertamento delle
gravi irregolarita' denunciate, il commissario o
il curatore denunciante puo' essere nominato
amministratore giudiziario della societa' del
gruppo a norma del terzo comma dell'articolo
2409 del codice civile.
Art. 90.
(Responsabilita' nei
casi di direzione unitaria).
1. Nei casi di direzione unitaria
delle imprese del gruppo, gli amministratori
delle societa' che hanno abusato di tale
direzione rispondono in solido con gli
amministratori della societa' dichiarata
insolvente dei danni da questi cagionati alla
societa' stessa in conseguenza delle direttive
impartite.
Art. 91.
(Azioni revocatorie).
1. Fermo quanto stabilito
dall'articolo 49, comma 1, il commissario
straordinario ed il curatore dell'impresa
dichiarata insolvente possono proporre l'azione
revocatoria prevista dall'articolo 67 della
legge fallimentare nei confronti delle imprese
del gruppo relativamente agli atti indicati nei
numeri 1), 2) e 3) dello stesso articolo
compiuti nei cinque anni anteriori alla
dichiarazione dello stato di insolvenza, e
relativamente agli atti indicati nel numero 4) e
nel secondo comma dello stesso articolo compiuti
nei tre anni anteriori.
2. Al fine dell'esperimento
dell'azione il commissario straordinario ed il
curatore possono chiedere le informazioni
previste dall'articolo 83.
TITOLO V
DISPOSIZIONI COMUNI DI PROCEDURA
Art. 92.
(Composizione
collegiale del tribunale).
1. Il tribunale dichiara lo stato
di insolvenza e adotta gli altri provvedimenti
previsti dal presente decreto in composizione
collegiale.
2. Nell'ambito della procedura
regolata dal presente decreto, il tribunale
giudica altresi' in composizione collegiale
nelle cause relative all'accertamento del
passivo previste dagli articoli 98 e seguenti
della legge fallimentare e nelle cause di
approvazione del concordato previste
dall'articolo 214, terzo comma, della medesima
legge.
Art. 93.
(Sospensione dei
termini processuali).
1. La sospensione dei termini
processuali, prevista dalla legge 7 ottobre
1969, n. 742, non si applica:
a) ai procedimenti per la dichiarazione dello
stato di insolvenza e di opposizione alla
medesima;
b) al procedimento per l'apertura della
procedura di amministrazione straordinaria o la
dichiarazione di fallimento dell'impresa
insolvente, previsto dagli articoli 28, 29 e 30,
ed al relativo procedimento di reclamo;
c) ai procedimenti di conversione
dell'amministrazione straordinaria in fallimento
e di conversione del fallimento in
amministrazione straordinaria, nonche' ai
relativi procedimenti di reclamo.
Art. 94.
(Affissione con mezzi
informatici).
1. In tutti i casi in cui il
presente decreto prevede, anche mediante rinvio
a disposizioni della legge fallimentare,
l'affissione di atti, provvedimenti, estratti o
avvisi, questa e' effettuata mediante il loro
inserimento in una rete informatica accessibile
al pubblico, secondo le modalita' stabilite con
regolamento del Ministro di grazia e giustizia,
di concerto con i Ministri dell'industria e del
tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
2. Il regolamento stabilisce i
criteri di imputazione alle imprese sottoposte
alle procedure dei costi del servizio.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI PENALI
Art. 95.
(Applicabilita' delle
disposizioni penali della legge fallimentare).
1. La dichiarazione dello stato
di insolvenza a norma degli articoli 3 e 82 e'
equiparata alla dichiarazione di fallimento ai
fini dell'applicazione delle disposizioni dei
capi I, II e IV del titolo VI della legge
fallimentare.
2. Ai fini dell'applicazione
dell'articolo 220 della legge fallimentare,
l'obbligo previsto dall'articolo 16, secondo
comma, numero 3), della medesima legge si
intende sostituito dall'obbligo previsto
dall'articolo 8, comma 1, lettera c), del
presente decreto.
Art. 96.
(Reati del commissario
giudiziale e del commissario straordinario).
1. Si applicano al commissario
giudiziale ed al commissario straordinario le
disposizioni degli articoli 228, 229 e 230 della
legge fallimentare.
2. Le stesse disposizioni si
applicano, altresi', alle persone che coadiuvano
il commissario giudiziale o il commissario
straordinario nell'amministrazione della
procedura.
Art. 97.
(Costituzione di parte
civile).
1. La facolta' di costituzione di
parte civile prevista dall'articolo 240, primo
comma, della legge fallimentare e' esercitata,
dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza,
dal commissario giudiziale e, dopo l'apertura
della procedura di amministrazione
straordinaria, dal commissario straordinario.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E
FINALI
Art. 98.
(Modifica
dell'articolo 50-bis del codice di procedura
civile).
1. Nel numero 2) del primo comma
dell'articolo 50-bis del codice di procedura
civile, aggiunto dall'articolo 56 del decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole
"al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26,
convertito con modificazioni dalla legge 3
aprile 1979, n. 95," sono soppresse.
Art. 99.
(Modifica della
disciplina penale della liquidazione coatta
amministrativa).
1. Il secondo periodo del primo
comma dell'articolo 203 della legge fallimentare
e' abrogato.
2. L'articolo 237 della legge
fallimentare e' sostituito dal seguente: "Art.
237. (Liquidazione coatta amministrativa).
L'accertamento giudiziale dello stato di
insolvenza a norma degli articoli 195 e 202 e'
equiparato alla dichiarazione di fallimento ai
fini dell'applicazione delle disposizioni del
presente titolo. Nel caso di liquidazione coatta
amministrativa, si applicano al commissario
liquidatore ed alle persone che lo coadiuvano
nell'amministrazione della procedura le
disposizioni degli articoli 228, 229 e 230.".
Art. 100.
(Modifica
dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio
1979, n. 26).
1. Nel primo comma dell'articolo
2-bis del decreto-legge 30 giugno 1979, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3
aprile 1979, n. 95, le parole "societa' in
amministrazione straordinaria" sono sostituite
dalle parole "imprese in amministrazione
straordinaria".
Art. 101.
(Adeguamento delle
disposizioni attuative dell'articolo 2-bis del
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26).
1. Con regolamento emanato entro
centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione
economica adegua le disposizioni attuative in
ordine alle condizioni e modalita' di
prestazione della garanzia dello Stato per i
debiti delle imprese in amministrazione
straordinaria, previste dall'articolo 2-bis,
terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1979,
n. 26, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 aprile 1979, n. 95, alla disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in
difficolta' e alle disposizioni del presente
decreto.
Art. 102.
(Pagamento di crediti
di lavoro a carico del Fondo di garanzia).
1. Le domande dirette a
conseguire il pagamento, a carico del Fondo di
garanzia, dei crediti dei prestatori di lavoro
subordinato alle dipendenze di imprese in
amministrazione straordinaria e dei loro aventi
causa, previsti dall'articolo 2 della legge 29
maggio 1982, n. 297 e dall'articolo 2 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80,
possono essere presentate dopo l'adozione dei
provvedimenti indicati nell'articolo 2, secondo
e terzo comma, della citata legge n. 297 del
1982.
Art. 103.
(Impiego della Guardia
di finanza ai fini dell'espletamento dei compiti
di vigilanza).
1. Ai fini dell'espletamento dei
compiti previsti dall'articolo 37, comma 3, il
Ministero dell'industria, previa intesa con il
Ministero delle finanze, puo' chiedere il
distacco presso di esso di un contingente del
personale della Guardia di finanza, nell'ambito
delle vigenti strutture e dotazione organica del
Corpo.
Art. 104.
(Termine per
l'emanazione dei regolamenti in materia di
scelta dei commissari e di compensi).
1. I regolamenti previsti dagli
articoli 39 e 47 sono emanati entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. Fino alla data di entrata in
vigore del regolamento previsto dall'articolo 39
si applicano ai commissari giudiziali ed ai
commissari straordinari i requisiti per la
nomina dei curatori fallimentari.
Art. 105.
(Termine per
l'emanazione del regolamento in materia di
pubblicita' con mezzi informatici).
1. Il regolamento previsto
dall'articolo 94 e' emanato entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto ed entra in vigore decorsi
centottanta giorni dalla pubblicazione del
regolamento stesso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
2. Fino alla data di entrata in
vigore del regolamento, nonche' nei casi di
indisponibilita presso gli uffici giudiziari
delle dotazioni necessarie ai fini
dell'effettuazione della pubblicita' con mezzi
informatici, l'affissione di atti,
provvedimenti, estratti o avvisi, prevista dal
presente decreto, e' eseguita con mezzo cartaceo
presso la porta esterna del tribunale; nei casi
in cui e' prevista l'applicazione delle
disposizioni dell'articolo 8, comma 3, un
estratto del provvedimento è inoltre pubblicato
nel foglio degli annunzi legali della provincia
a cura del cancelliere.
3. Il regolamento stabilisce
adeguate modalita' di informazione del pubblico
in ordine alla mancata effettuazione
dell'affissione con mezzi informatici da parte
dei singoli tribunali per indisponibilita' delle
necessarie dotazioni.
4. Fino alla data di entrata in
vigore del regolamento, la pubblicita' prevista
dall'articolo 38, comma 3, secondo periodo, e'
eseguita mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 106.
(Procedure di
amministrazione straordinaria in corso).
1. Salvo quanto previsto dal
comma 3, le procedure di amministrazione
straordinaria in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto continuano ad essere
regolate dalle disposizioni anteriormente
vigenti, anche per quanto attiene al successivo
assoggettamento ad amministrazione straordinaria
delle societa' o imprese controllate, a
direzione unica e garanti a norma dell'articolo
3 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3
aprile 1979, n. 95.
2. La procedura di
amministrazione straordinaria si considera in
corso quando, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, e' stato giudizialmente
accertato lo stato di insolvenza dell'impresa,
ancorche' non sia stato ancora emesso il decreto
che dispone l'amministrazione straordinaria a
norma dell'articolo 1, quinto comma, o
dell'articolo 3, secondo comma, del citato
decreto-legge n. 26 del 1979.
3. Alle procedure di
amministrazione straordinaria in corso di
applicano in ogni caso le disposizioni degli
articoli 46, comma 3, 77 e 78 del presente
decreto.
Art. 107.
(Compenso dei
commissari delle procedure di amministrazione
straordinaria in corso).
1. Con il regolamento previsto
dall'articolo 47 sono stabiliti i criteri di
liquidazione del compenso dei commissari
straordinari e dei membri del comitato di
sorveglianza nelle procedure di amministrazione
straordinaria in corso alla data del presente
decreto, per quanto attiene alle attivita'
espletate successivamente all'entrata in vigore
del decreto medesimo.
Art. 108.
(Proroga del
trattamento di cassa integrazione guadagni).
1. Ferma l'applicazione della
disciplina vigente in materia di interventi
straordinari di integrazione salariale, i
trattamenti a favore dei lavoratori dipendenti
delle imprese sottoposte ad amministrazione
straordinaria alla data di entrata in vigore del
presente decreto, previsti dall'articolo 3 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere
ulteriormente prorogati alla scadenza, su
proposta del Ministero dell'industria, per un
periodo massimo di dodici mesi, nei limiti di
disponibilita' stabiliti dall'articolo 5, comma
1, della legge 30 luglio 1998, n. 274.
2. La proposta del Ministero
dell'industria, prevista dal comma 1,
costituisce criterio di priorita' ai fini della
concessione dei trattamenti ivi indicati.
Art. 109.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogati:
a) il decreto-legge 30 giugno 1979, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3
aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni,
fatta eccezione per l'articolo 2-bis;
b) l'articolo 8, terzo comma, della legge 28
novembre 1980, n. 784;
c) l'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio
1981, n. 414, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544;
d) il decreto-legge 28 aprile 1982, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25
giugno 1982, n. 381;
e) l'articolo 2 del decreto-legge 9 aprile 1984,
n. 62, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 giugno 1984, n. 212;
f) gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 9
dicembre 1986, n. 835, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n.
19;
g) l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 4
settembre 1987, n. 366, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n.
452;
h) la legge 23 agosto 1988, n. 391;
i) l'articolo 19 del decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
2. E abrogata ogni altra
disposizione incompatibile con il presente
decreto.
Art. 110.
(Norma di
coordinamento).
1. I riferimenti contenuti in
norme vigenti, non abrogate esplicitamente o
implicitamente dal presente decreto, alle
disposizioni del decreto-legge 30 giugno 1979,
n. 26, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 aprile 1979, n. 95, si intendono
effettuati alle corrispondenti disposizioni del
presente decreto.