
MARITTIMI
INFORMAZIONI
ALL'INPS SUL NOSTRO TFR
ABBIAMO CHIESTO
INFORMAZIONI ALL'INPS IN MERITO AL NOSTRO TFR E SU
COME CI DOBBIAMO COMPORTARE PER RISCUOTERLO.
Gentile Utente,
La informiamo che Il
diritto al pagamento del tfr sorge esclusivamente al
momento della cessazione del rapporto di lavoro (cass
sez lav 18/11/97 n, 11470).
L’apertura di una
procedura concorsuale non determina di per sé la
risoluzione del rapporto di lavoro (Art. 2119, c.
2, c.c. ; art. 50, c.4, punto a) d.lgs. 270/99.) ,
ma è sempre necessario il licenziamento da parte del
responsabile della procedura o le dimissioni del
lavoratore stesso.
(Circ. n. 74 del
15/07/2008 )
I requisiti necessari
per accedere al Fondo di Garanzia sono diversi a
seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno
alle procedure concorsuali:
DATORE DI LAVORO
SOGGETTO ALLE PROCEDURE CONCORSUALI
Le Procedure
concorsuali garantite dal Fondo , sono:
il Fallimento,
l'Amministrazione Straordinaria, la Liquidazione
coatta
Amministrativa e il
Concordato Preventivo.
L'Amministrazione
Controllata, comunque da sempre esclusa dalla
garanzia del Fondo, è
stata abrogata dal decreto di riforma delle
procedure concorsuali
(D.Lgs. 5/2006).
I requisiti per
accedere al fondo di garanzia sono (Circ. n. 74 del
15/07/2008):
Cessazione del
rapporto di lavoro subordinato Apertura di una
procedura concorsuale: fallimento, concordato
preventivo, liquidazione coatta amministrativa e
amministrazione straordinaria.
Accertamento
dell'esistenza di crediti a titolo di T.F.R. e/o
ultime
tre mensilità e
determinazione del loro esatto ammontare (Circ. n.
122 del 31/5/1993 - punto 1).
N.B. l'accertamento
dei crediti deve essere effettuato al lordo delle
trattenute fiscali
(IRPEF)(Cassazione n. 6337/2003) Casi particolari :
Trasferimento
d'azienda/Affitto/Usufrutto Vendita di azienda
Lavoratore in CIGS
Procedure concorsuali
in stato membro UE
Esclusione dal
fallimento.
ESECUZIONE
INDIVIDUALE
Procedimento mediante
il quale il lavoratore mira ad ottenere in via
forzata il
soddisfacimento del credito.
Per procedere
all’esecuzione forzata, l’avente diritto deve essere
munito di titolo
esecutivo e di una speciale intimazione ad adempiere
che si dice precetto.
La procedura prosegue
con il pignoramento dei beni del debitore
(mobiliari e
immobiliari) e con l’eventuale vendita dei suddetti
beni ,
il cui ricavato verrà
distribuito tra i creditori privilegiati.
Qualora il ricavato
della vendita risulti insufficiente, interviene il
Fondo di Garanzia.
La DOMANDA deve
essere presenta presso la sede INPS del territorio
di residenza, sugli appositi modelli reperibili in
tutte le sedi e le agenzie INPS e sul sito internet
>http://www.inps.it/Modulistica/compila.asp
nella sezione Prestazioni a sostegno del reddito
sotto la voce:
Domanda di intervento
del Fondo di Garanzia per la liquidazione del TFR di
cui all' art.2 L. 297/82 e/o dei Crediti di lavoro
di cui all' art.
2 Dlgs 80/92 - TFR/cl
(SR50)
Cordiali saluti
La ringraziamo per
aver utilizzato il servizio INPSRisponde, non esiti
a contattarci per
ulteriori richieste.
13-07-2011
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