MARITTIMI
DALLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 24-NOV-2009
COSA SUCCEDE IN CASO DI CESSIONE D'AZIENDA?
Art. 19 -quater
Modifi che all’articolo 47 della legge 29 dicembre
1990,
n. 428. Causa C-561/07 - Procedura d’infrazione
2005/2433
1. Al fine di dare attuazione alla sentenza di
condanna emessa dalla Corte di giustizia delle
Comunità europee l’11 giugno 2009 nella causa
C-561/07, all’articolo 47 della legge 29 dicembre
1990, n. 428, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4 -bis .
Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa
il mantenimento, anche parziale, dell’occupazione,
l’articolo 2112 del codice civile trova applicazione
nei termini e con le limitazioni previste
dall’accordo medesimo qualora il trasferimento
riguardi aziende:
a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi
aziendale, ai sensi dell’articolo 2, quinto comma,
lettera
c) , della legge 12 agosto 1977, n. 675;
b) per le quali sia stata disposta l’amministrazione
straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8
luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di
mancata cessazione dell’attività»;
b) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole:
«aziende o unità produttive delle quali il CIPI
abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma
dell’articolo 2, quinto comma, lettera c) , della
legge 12 agosto 1977, n. 675, o».
Riferimenti normativi:
— Si riporta il testo dell’art. 47 della legge 29
dicembre 1990,
n. 428, pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale del 12
gennaio 1991, n. 10,
S.O., come modifi cato dalla presente legge:
«Art. 47 (Trasferimenti di azienda) . — 1. Quando si
intenda effettuare,
ai sensi dell’art. 2112 del codice civile, un
trasferimento d’azienda
in cui sono complessivamente occupati più di
quindici lavoratori,
anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una
parte d’azienda, ai
sensi del medesimo art. 2112, il cedente ed il
cessionario devono darne
comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni
prima che sia
perfezionato l’atto da cui deriva il trasferimento o
che sia raggiunta
un’intesa vincolante tra le parti, se precedente,
alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie,
ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali
costituite, a norma dell’art. 19 della legge 20
maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive
interessate, nonché ai sindacati di categoria che
hanno stipulato il contratto collettivo applicato
nelle imprese interessate al trasferimento.
In mancanza delle predette rappresentanze aziendali,
resta fermo l’obbligo di comunicazione nei confronti
dei sindacati di categoria
comparativamente più rappresentativi e può essere
assolto dal cedente
e dal cessionario per il tramite dell’associazione
sindacale alla quale
aderiscono o conferiscono mandato. L’informazione
deve riguardare: a )
la data o la data proposta del trasferimento; b ) i
motivi del programmato
trasferimento d’azienda; c ) le sue conseguenze
giuridiche, economiche
e sociali per i lavoratori; d ) le eventuali misure
previste nei confronti di
questi ultimi.
2. Su richiesta scritta delle rappresentanze
sindacali o dei sindacati
di categoria, comunicata entro sette giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 1,
il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare,
entro sette giorni dal ricevimento della predetta
richiesta, un esame congiunto con i soggetti
sindacali richiedenti. La consultazione si intende
esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo
inizio, non sia stato raggiunto un accordo.
3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del
cessionario, degli
obblighi previsti dai commi 1 e 2 costituisce
condotta antisindacale ai
sensi dell’art. 28 della legge 20 maggio 1970, n.
300.
4. Gli obblighi d’informazione e di esame congiunto
previsti dal
presente articolo devono essere assolti anche nel
caso in cui la decisione relativa al trasferimento
sia stata assunta da altra impresa controllante.
La mancata
trasmissione da parte di quest’ultima delle
informazioni necessarie non giustifica
l’inadempimento dei predetti obblighi.
4- bis . Nel caso in cui sia stato raggiunto un
accordo circa il mantenimento, anche parziale,
dell’occupazione, l’art. 2112 del codice civile
trova applicazione nei termini e con le limitazioni
previste dall’accordo medesimo qualora il
trasferimento riguardi aziende:
a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi
aziendale, ai
sensi dell’art. 2, quinto comma, lettera c) , della
legge 12 agosto 1977,
n. 675;
b) per le quali sia stata disposta l’amministrazione
straordinaria,
ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270, in caso di continuazione o di mancata
cessazione dell’attività;
5. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei
confronti delle
quali vi sia stata dichiarazione di fallimento,
omologazione di concordato preventivo consistente
nella cessione dei beni, emanazione del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa
ovvero di sottoposizione all’amministrazione
straordinaria, nel caso in cui la continuazione
dell’attività non sia stata disposta o sia cessata e
nel corso della consultazione di cui ai precedenti
commi sia stato raggiunto un accordo circa il
mantenimento anche parziale dell’occupazione, ai
lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con
l’acquirente non trova applicazione l’art. 2112 del
codice civile, salvo che dall’accordo risultino
condizioni di miglior favore. Il predetto accordo
può altresì prevedere che il trasferimento non
riguardi il personale eccedentario e che
quest’ultimo continui a rimanere, in tutto o in
parte, alle dipendenze dell’alienante.
6. I lavoratori che non passano alle dipendenze
dell’acquirente,
dell’affi ttuario o del subentrante hanno diritto di
precedenza nelle assunzioni che questi ultimi
effettuino entro un anno dalla data del
trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore
stabilito dagli accordi
collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti,
che vengano assunti
dall’acquirente, dall’affi ttuario o dal subentrante
in un momento successivo al trasferimento d’azienda,
non trova applicazione l’art. 2112
del codice civile.
02-03-2011
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