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DALLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 24-NOV-2009

COSA SUCCEDE IN CASO DI CESSIONE D'AZIENDA?

Art. 19 -quater
Modifi che all’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990,
n. 428. Causa C-561/07 - Procedura d’infrazione
2005/2433
1. Al fine di dare attuazione alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee l’11 giugno 2009 nella causa C-561/07, all’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4 -bis .
Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell’occupazione, l’articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende:
a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell’articolo 2, quinto comma, lettera
c) , della legge 12 agosto 1977, n. 675;
b) per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell’attività»;
b) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole:
«aziende o unità produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell’articolo 2, quinto comma, lettera c) , della legge 12 agosto 1977, n. 675, o».
Riferimenti normativi:
— Si riporta il testo dell’art. 47 della legge 29 dicembre 1990,
n. 428, pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale del 12 gennaio 1991, n. 10,
S.O., come modifi cato dalla presente legge:
«Art. 47 (Trasferimenti di azienda) . — 1. Quando si intenda effettuare,
ai sensi dell’art. 2112 del codice civile, un trasferimento d’azienda
in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori,
anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d’azienda, ai
sensi del medesimo art. 2112, il cedente ed il cessionario devono darne
comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia
perfezionato l’atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta
un’intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell’art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento.
In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l’obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria
comparativamente più rappresentativi e può essere assolto dal cedente
e dal cessionario per il tramite dell’associazione sindacale alla quale
aderiscono o conferiscono mandato. L’informazione deve riguardare: a )
la data o la data proposta del trasferimento; b ) i motivi del programmato
trasferimento d’azienda; c ) le sue conseguenze giuridiche, economiche
e sociali per i lavoratori; d ) le eventuali misure previste nei confronti di
questi ultimi.
2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati
di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.
3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli
obblighi previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai
sensi dell’art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
4. Gli obblighi d’informazione e di esame congiunto previsti dal
presente articolo devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata assunta da altra impresa controllante.
       La mancata trasmissione da parte di quest’ultima delle informazioni necessarie non giustifica l’inadempimento dei predetti obblighi.
4- bis . Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell’occupazione, l’art. 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende:
a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai
sensi dell’art. 2, quinto comma, lettera c) , della legge 12 agosto 1977,
n. 675;
b) per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria,
ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell’attività;
5. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle
quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l’acquirente non trova applicazione l’art. 2112 del codice civile, salvo che dall’accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest’ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell’alienante.
6. I lavoratori che non passano alle dipendenze dell’acquirente,
dell’affi ttuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi
collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assunti
dall’acquirente, dall’affi ttuario o dal subentrante in un momento successivo al trasferimento d’azienda, non trova applicazione l’art. 2112
del codice civile.

02-03-2011                          Stampa questa pagina 

 

                                          

 

 

 

   

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