MARITTIMI

 

ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO DELLA GENTE DI MARE

 

Approvata la legge n. 97 del  6 agosto 2013, apparsa sulla Gazzette Ufficiale del 20 agosto, “riguardanti le disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea”, che  regolamenta l’orario di lavoro per la gente di mare.

Tale norma ripristina in parte quanto già previsto dal Decreto Legge del 27 maggio 2005, n.108, successivamente modificato della del governo di centro destra nel novembre 2010 (Collegato lavoro), peggiorando le condizioni dei lavoratori ed in violazione della direttiva 1999/63/CE.

Ricordiamo, inoltre che la direttiva UE è coerente e conseguenza di  un accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).

L’attuale legge all’art. 11, rimette in vigore la previgente procedura, ovvero che l’applicazione degli accordi sindacali stipulati tra le parti che concedono deroghe all’estensione dell’orario di lavoro, avvengono dopo l’autorizzazione da parte dei Ministeri del Lavoro e dei Trasporti. Viene inoltre stabilito che entro sei mesi chi ha in essere tali deroghe deve presentare istanza di autorizzazione. 

Questo sistema di autorizzazioni, oltre ad evitare che un contratto collettivo peggiori le condizioni di lavoro,  determina un sistema di controllo da parte dei competenti Ministeri a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e degli utenti.

Come FILT, abbiamo sempre sostenuto la necessità che le deroghe all’orario di lavoro devono essere preventivamente autorizzate dai Ministeri competenti e valutiamo positivamente il ripristino di tale procedura.


 

 

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