ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO
DI LAVORO DELLA GENTE DI MARE
Approvata la legge n. 97 del 6 agosto 2013,
apparsa sulla Gazzette Ufficiale del 20 agosto, “riguardanti le
disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea”, che regolamenta
l’orario di lavoro per la gente di mare.
Tale norma ripristina in parte quanto già
previsto dal Decreto Legge del 27 maggio 2005, n.108,
successivamente modificato della del governo di centro destra nel
novembre 2010 (Collegato lavoro), peggiorando le condizioni dei
lavoratori ed in violazione della direttiva 1999/63/CE.
Ricordiamo, inoltre che la direttiva UE è
coerente e conseguenza di un accordo sull'organizzazione
dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso
dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla
Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea
(FST).
L’attuale legge all’art. 11, rimette in vigore la
previgente procedura, ovvero che l’applicazione degli accordi
sindacali stipulati tra le parti che concedono deroghe
all’estensione dell’orario di lavoro, avvengono dopo
l’autorizzazione da parte dei Ministeri del Lavoro e dei Trasporti.
Viene inoltre stabilito che entro sei mesi chi ha in essere tali
deroghe deve presentare istanza di autorizzazione.
Questo sistema di autorizzazioni, oltre ad
evitare che un contratto collettivo peggiori le condizioni di
lavoro, determina un sistema di controllo da parte dei
competenti Ministeri a tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori e degli utenti.
Come FILT, abbiamo sempre sostenuto la necessità
che le deroghe all’orario di lavoro devono essere preventivamente
autorizzate dai Ministeri competenti e valutiamo positivamente il
ripristino di tale procedura.