06-11-2019

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Circolare Inps nr. 1551.        Chiarimenti su quota 100 per i marittimi.

 

1.9 Periodi di prolungamento dei marittimi di cui agli articoli 24 e 25 della legge n. 413/1984

Quesito

Possibilità di valorizzare i periodi di prolungamento calcolati ai sensi degli articoli 24 e 25 della legge n. 413/1984 ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di 38 anni e di 35 anni al netto dei periodi di malattia e disoccupazione o equiparati per il conseguimento della pensione quota 100.

Chiarimento

I periodi di prolungamento calcolati ai sensi degli articoli 24 e 25 della legge n. 413/1984 sono utili per il perfezionamento del requisito contributivo di 38 anni e di 35 anni al netto dei periodi di malattia e di disoccupazione richiesto per il conseguimento della pensione quota 100.

1.10 Riliquidazione delle pensioni a carico della previdenza marinara ai sensi dell’articolo 36, commi da 4 a 6, della legge n. 413/1984

Quesito

Possibilità, su richiesta dell’interessato, di riliquidare le pensioni a carico della previdenza marinara ai sensi dell’articolo 36 della legge n. 413/1984 al perfezionamento dei requisiti previsti per la pensione quota 100.

Chiarimento

I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 36 della legge n. 413/1984 prevedono che le pensioni liquidate in base alle disposizioni di cui agli articoli 31, 33 e 34 della medesima legge, senza il concorso dei requisiti previsti dalle norme dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), sono riliquidate - a seguito di domanda - al verificarsi dei requisiti stessi, prendendo a riferimento l'intera posizione assicurativa e applicando le norme della predetta assicurazione generale obbligatoria. L'importo della pensione riliquidata non può essere inferiore a quello già in godimento. I periodi assicurativi relativi ad attività lavorativa comunque prestata successivamente alla data di riliquidazione, di cui al comma 4 del citato articolo 36, saranno considerati utili secondo le norme dell’AGO in materia di valutazione dei periodi successivi al pensionamento.

Al riguardo si chiarisce che la citata norma fa riferimento alle prestazioni ordinarie dell’AGO e non a quelle per le quali le norme istitutive prevedono un circoscritto arco temporale entro e non oltre il quale poter perfezionare i prescritti requisiti, come nel caso della pensione quota 100.

 

Pasquale De Dilectis

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