Marittimi. Rimborso spese viaggio in caso di malattia

 ESCAPE='HTML'

A seguito di diverse segnalazioni ricevute da alcuni colleghi che, lamentano di pagarsi le spese viaggio in caso di sbarco per malattia, pensando erroneamente che tali spese verranno poi rimborsate dall’INPS, volevo ribadire che, il comma 1 dell’art 365 “Rimpatrio dell’arruolato ammalato o ferito” del codice della navigazione*  (Se l’arruolato è sbarcato per malattia o lesioni, nei casi in cui non è diversamente disposto da leggi speciali, il comandante deve depositare presso l’autorità marittima o consolare l’indennità spettante all’arruolato ai sensi del secondo comma dell’articolo precedente, nonché la somma necessaria per la cura e il rimpatrio), *prevede espressamente che le spese viaggio devono essere a carico dell’armatore sempre che la malattia o la lesione non sia stata procurata intenzionalmente dall’arruolato, cosi come previsto dal comma 2 dell’art 336 del codice della navigazione.

Il comma 4 della circolare INPS n° 105 del 03/07/2017 “Rimborso spese di viaggio ai lavoratori marittimi sbarcati per malattia non prevede il rimborso di tali spese, cosi come di seguito specificato:

Non è infrequente che nell’ambito della gestione delle domande di prestazioni per i lavoratori marittimi, unitamente alle indennità di malattia, vengano richieste somme ulteriori imputabili a titolo di rimborso spese di viaggio sostenute in caso di sbarco per malattia. 

Tali voci di spesa erano già oggetto di rimborso da parte della gestione delle Casse marittime, per effetto dell’articolo 26 del Regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1938, n. 831. 

Tuttavia, l’articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 1980, l’attribuzione all’Inps della competenza all’erogazione delle sole prestazioni economiche per malattia che, in virtù delle relative peculiarità, sono state gestite dalle Casse marittime in virtù di specifica convenzione. 

Tale attività, dal 1° gennaio 2014, per effetto della sopravvenuta evoluzione normativa descritta in premessa, è effettuata direttamente dall’Istituto, che riconosce le prestazioni previdenziali a tutela della malattia, senza alcun onere aggiuntivo a titolo di rimborso spese di viaggio non rientranti nella competenza istituzionale. 

Pertanto, nessun onere economico a titolo di spese di viaggio potrà essere posto a carico dell’Istituto in presenza di eventi di malattia comportanti lo sbarco, trattandosi, come detto, di prestazioni ulteriori e diverse rispetto alla tutela previdenziale.

 

Quindi in definitiva invito i colleghi che si trovano nella condizione di sbarcare per malattia, di pretendere dalla società il pagamento delle spese viaggio e di non inoltrare successivamente richiesta all’INPS, in quanto quest’ultimo non è tenuto ad effettuare alcun rimborso come sopra specificato.

 

Rimango a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

 

C.L.C Mario Collaro

Le foto e gli articoli presenti su "Torre d'amare" sono stati in parte presi da internet, e quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione, che provvederà prontamente alla rimozione

Per contatti con la nostra Redazione  torredamare@virgilio.it