27--12-2019

Rinnovo COC. Alcune precisazioni

In riferimento all’articolo pubblicato sul vostro sito in data 26/12/2019 dal titolo “Una Svista del Ministero che penalizza gli Ufficiali Italiani” al fine di effettuare una corretta informazione, mi corre l’obbligo di fare alcune precisazioni per quanto riguarda i rinnovi dei COC. Volevo ribadire che quest’ultimi sono regolamentati dal DM  1/3/2016, n. 51 concernente le "Procedure di rinnovo dei certificati di competenza, dei certificati di addestramento e delle prove documentali  ai sensi dell'art. 13, comma 5, lett. b) del Decreto Legislativo 12/5/2015, n. 71 (Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE).

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 62 del 15/3/2016 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale in oggetto, che disciplina le procedure di rinnovo dei certificati di competenza, di addestramento e delle prove documentali, tenuto conto delle innovazioni introdotte dagli Emendamenti di Manila 2010 alla Convenzione STCW'78.

L'articolo 4, comma 2, del Decreto in parola, prevede che il marittimo per il rinnovo del certificato di competenza, debba avere effettuato specifici periodi di navigazione svolgendo le "funzioni della certificazione" posseduta. Per "funzioni della certificazione, si intendono le funzioni svolte nel livello consentito dalla certificazione posseduta (direttivo, operativo e di supporto) cosi come specificato nella circolare 35 serie XIII titolo Gente di mare del 17/03/2016.

Per il rilascio del COC da Comandante su navi di stazza pari o superiore alle 3000 GT, l’art 8 comma 2 lettera d del DM 251 del 25 Luglio 2016, prevede di effettuare trentasei mesi di navigazione in qualità di ufficiale di coperta responsabile di una guardia in navigazione su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW, risultanti dal libretto di navigazione. Il periodo di navigazione è ridotto a trenta mesi,

(mentre per la direttiva 2012/35/UE bastano 24 mesi), nel caso in cui dodici mesi di navigazione sono svolti in qualità di primo ufficiale su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW, a livello direttivo, risultanti dal libretto di navigazione.

Per poter rinnovare tale certificato bisogna aver effettuato negli ultimi 5 anni, almeno 12 mesi di navigazione in qualità di Comandante o da 1°Ufficiale di Coperta su navi soggette alla STCW avente una stazza superiore agli 80 GT.

Come si può notare di seguito vi sono due grandissime contraddizioni: la prima e che se un marittimo è in possesso di un COC da 1°Ufficiale di Coperta ed imbarca negli ultimi 5 anni con la qualifica immediatamente inferiore cioè da 2°Ufficiale di Coperta, oltre a perdere il COC da 1° Ufficiale di Coperta, per poter continuare    la sua mansione svolta negli ultimi 5 anni, cioè 2° Ufficiale di Coperta, deve sostenere di nuovo l’esame, perche’ per l’Amministrazione Italiana, il principio della qualifica immediatamente inferiore non trova applicazione, in quanto la prima risulta a livello direttivo e la seconda a livello operativo; la seconda contraddizione e che la navigazione (36 mesi) da ufficiale di coperta a livello operativo, mi permette di conseguire il COC da Comandante (livello direttivo), ma non mi permette di rinnovarlo.

Poi ci sono altre contraddizioni che penalizzano i marittimi italiani tra cui gli appesantimenti procedurali e la richiesta di requisiti maggiori rispetto a quanto previsto dalle direttive europee. Infine volevo spendere due parole anche per i direttori di macchina in possesso di un COC su navi aventi apparato motore superiore ai 3000 KW e tra i 750kw e 3000 kw che imbarcano negli ultimi 5 anni su unità inferiori ai 750 kw che si vedono negare il rinnovo ed il declassamento del COC posseduto.

Nell’augurarmi di essere stato chiaro nell’esposizione dei fatti su esposti, colgo l’occasione per inviare a tutti i colleghi marittimi, i miei più sinceri auguri di buon anno.

Rimango a disposizione per  ulteriori dubbi e/o chiarimenti,

 

C.L.C Mario Collaro

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