10-05-2020

Il testo del Decreto del rilancio dove viene prorogata la continuità territoriale per le isole maggiori e minori

 ESCAPE='HTML'

Al fine di evitare che gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 sulle condizioni di domanda e offerta di servizi marittimi possano inficiare gli esiti delle procedure avviate ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CEE) 7 dicembre 1992, n. 3577/92/CEE per l’organizzazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori,l’efficacia della convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006 e dell’articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, per l’effettuazione di detti servizi è prorogata fino alla conclusione delle procedure di cui all’articolo 4 del citato regolamento n. 3557/92/CEE e comunque per un periodo non superiore ai dodici mesi successivi alla scadenza dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili dichiarato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dal Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020.
L’efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 30.285.684 per l’anno 2020 e in euro 42.399.958 per l’anno 2021, si provvede quanto ad euro 23.307.563 per l’anno 2020 e ad euro 32.630.588 per l’anno 2021 a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e quanto ad euro 6.978.121 per l’anno 2020 e ad euro 9.769.370 per l’anno 2021 a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione prevede la proroga, fino alla conclusione delle procedure di cui all’articolo 4 del citato regolamento n. 3557/92/CEE e comunque per un periodo non superiore ai dodici mesi successivi alla scadenza dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connessoall'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili dichiarato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24,comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dal Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020, della Convenzione per i servizi marittimi di continuità territoriale con la Sicilia, la Sardegna e le isole Tremiti in scadenza il 18luglio 2020, stipulata con la Compagnia Italiana di Navigazione– CIN S.p.A. in data 18 luglio 2012, ad esito dell’aggiudicazione della procedura di evidenza pubblica per la cessione del ramo d’azienda di Tirrenia S.p.a. in A.S., e successivamente modificata con accordo del 7 agosto 2014, approvata con decreto interministeriale n. 361 del 4 settembre 2014.

La misura è necessitata dal fatto che la diffusione del contagio da COVID-19 si è verificata mentre erano (e sono tuttora in corso) presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le procedure di analisi previste dall’art. 4 del Regolamento (CEE) n. 3577/92 e dalla delibera dell’Autorità di regolazione dei Trasporti n. n. 22/2019 del 13 marzo 2019 propedeutiche alla definizione delle esigenze di servizio pubblico ed alla verifica, attraverso la consultazione del mercato, della possibilità che dette esigenze possano essere soddisfatte senza alcun ricorso a misure di intervento pubblico ovvero, in subordine, attraverso il ricorso alle misure meno restrittive per la concorrenza in un’ottica di proporzionalità dell’intervento.

I gravi effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 sulle condizioni di domanda e offerta di servizi marittimi – soprattutto nei segmenti estivi generalmente più profittevoli – possono senz’altro inficiare gli esiti delle analisi in corso se solo di considera che la consultazione degli operatori presenti sul mercato potrebbe fornire risultati distorti, condizionati dal crollo della domanda e dei ricavi dell’imminente stagione estiva 2020, verosimilmente destinato a protrarsi anche nel corso del 2021 fino alla cessazione definitiva dello stato di emergenza e delle sue conseguenze psicologiche sugli utenti dei servizi marittimi.

La consultazione del mercato finalizzata alla revisione dei servizi marittimi di continuità territoriale nel contesto specifico dell’emergenza in corso potrebbe fornire dati di benchmark fuorvianti, incompatibili con la durata verosimilmente lunga di una nuova convenzione (o eventuali obblighi di servizio pubblico orizzontali di analogo contenuto) ed implicare un maggior esborso per l’erario rispetto a quanto riconosciuto oggi a C.I.N. sulla base della convenzione in vigore.

In definitiva, non appaiono sussistere allo stato le condizioni affinché l’organizzazione dei servizi possa beneficiare del massimo grado di concorrenza espresso dal mercato.  Appare opportuno pertanto prorogare l’attuale convenzione fino a quando le condizioni di domanda e offerta dei servizi, con la conclusione dell’emergenza e la normalizzazione dei flussi di traffico, torneranno a regimi ordinari.

 ESCAPE='HTML'

Le foto e gli articoli presenti su "Torre d'amare" sono stati in parte presi da internet, e quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione, che provvederà prontamente alla rimozione

Per contatti con la nostra Redazione  torredamare@virgilio.it