E' una specie di domanda di non aggressione da parte dei creditori delle due compagnie del Gruppo Onorato, Una pausa di sei mesi entro il quale dovranno presentare il piano di rientro.
Grazie ad un articolo 161, sesto comma, della Legge
Fallimentare consente all'imprenditore di depositare
il ricorso contenente
la domanda di concordato, unitamente ai bilanci relativi
agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la
proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi
secondo e terzo del medesimo art. 161, entro
un termine fissato dal giudice.
Tale termine deve essere compreso
fra sessanta e centoventi giorni.
Secondo gli ultimi orientamenti,
generalmente i vari Tribunali italiani tendono a
concedere il termine richiesto, senza particolari
motivazioni (salva l’ipotesi di procedimento pre –
fallimentare, per cui si applica il termine minimo di 60
giorni).
L’art. 161
L.F. prevede, inoltre, la possibilità di ottenere
un’ulteriore proroga di 60 giorni, oltre il termine già
concesso.
Grazie a questa scelta le due società del gruppo Onorato potranno inoltrare trattative con i propri creditori in modo da raggiungere un accordo di ristrutturazione, chiaramente sempre con il controllo del tribunale di Milano, sia per tutelare la continuità aziendale e garantire la normale operatività delle rotte per i clienti, i dipendenti e l’indotto”, recita una nota del gruppo armatoriale.
“Il Gruppo Moby – in una nota- confida infatti di raggiungere, entro i termini previsti dalla legge un accordo con i propri creditori equo, di comune soddisfazione e idoneo a garantire il superamento delle attuali difficoltà, continuando il rilancio del Gruppo già intrapreso, nell’interesse di tutti gli stakeholders. Questo percorso si baserà su una situazione di Gruppo che presenta validi fondamentali economici, come dimostrato dai trend ampiamente positivi registrati lo scorso anno”.