10-08-2020
Decreto di Agosto Indennità ai lavoratori Marittimi
1.
Ai lavoratori marittimi di cui all’art.
115 del Codice della Navigazione, nonché
a quelli di cui all’art. 17, comma 2
della Legge 5 dicembre 1986, n. 856 e
successive modifiche e integrazioni, che
hanno cessato involontariamente il
contratto di arruolamento o altro
rapporto di lavoro dipendente nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2019
e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto
la prestazione lavorativa per almeno
trenta giornate nel medesimo periodo,
non titolari di contratto di
arruolamento o di altro rapporto di
lavoro dipendente, né di NASPI, né di
indennità di malattia né di pensione
alla data di entrata in vigore della
presente decreto, è riconosciuta
un'indennità pari a 600 euro per
ciascuno dei mesi di giugno e luglio
2020.
2. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 24,6 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo pari a 26,4 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo XXX.
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