13-07-2020

DIRETTIVA (UE) 2019/1159 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare

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Con l’entrata in vigore della direttiva UE 2019/1159 avvenuta 20 giorni dopo che è stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale europea del 12/07/2019 e che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 2 Agosto del 2021, mi auguro che anche ai marittimi italiani possano essere riconosciuti i certificati di addestramento conseguiti nei vari centri europei.

Il paragrafo 5 della direttiva, recita testualmente:

Uno degli obiettivi della politica comune dei trasporti nel settore marittimo è facilitare la circolazione della gente di mare all'interno dell'Unione. Tale circolazione contribuisce, tra l'altro, a rendere il settore del trasporto marittimo dell'Unione attrattivo per le future generazioni, evitando così una situazione in cui il settore marittimo europeo si trovi a fronteggiare una carenza di personale competente dotato della giusta combinazione di capacità e competenze. Il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare è essenziale per facilitare la libera circolazione della gente di mare. Alla luce del diritto ad una buona amministrazione, le decisioni degli Stati membri concernenti l'accettazione di certificati di addestramento rilasciati alla gente di mare da altri Stati membri ai fini del rilascio di certificati di competenza nazionali dovrebbero basarsi su ragioni riconoscibili da parte del marittimo interessato.

L’art.5 ter, inserito nel testo della direttiva 2008/106/CE dalla direttiva UE/2019/1159 stabilisce che:

1) Ogni Stato membro accetta certificati di addestramento e prove documentali rilasciati da un altro Stato membro, o sotto la sua autorità, in formato cartaceo o digitale, al fine di autorizzare la gente di mare a prestare servizio a bordo di navi battenti la propria bandiera.

2) Al fine di autorizzare la gente di mare a prestare servizio a bordo di navi battenti la propria bandiera, ogni Stato membro accetta certificati medici rilasciati sotto l'autorità di un altro Stato membro conformemente all'articolo 11. e si applica alla gente di mare che possiede un certificato rilasciato da uno Stato membro, indipendentemente dalla loro nazionalità.»; 

Come si evince dall’art.5 ter, bisogna riconoscere ai marittimi i certificati di addestramento e i certificati medici rilasciati da uno Stato membro, indipendentemente dalla loro nazionalità; ciò che al momento non avviene nel nostro paese, in quanto la nostra Amministrazione, non riconosce i certificati di addestramento conseguiti dai marittimi Italiani nei vari centri di formazione dell’unione europea, in quanto tali certificati devono essere conseguiti effettuando i corsi, solo ed esclusivamente in Italia. Infatti il paradosso che ho già segnalato in diverse occasioni e che, se un marittimo rumeno effettua i corsi di addestramento in Romania ed imbarca su nave battente bandiera Italiana è autorizzato a poter lavorare, invece se gli stessi corsi li effettua un marittimo Italiano nello stesso centro dove li ha effettuati il marittimo rumeno, non può lavorare sulle navi italiane, in quanto la nostra Amministrazione non riconosce i certificati conseguiti.

Concludo facendo un serio appello sia alle parti sociali e sia alla nostra Amministrazione, affinché si attivino al fine di riconoscere i certificati conseguiti nei centri europei.

C.L.C Mario Collaro

 

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