Lavoro: quarantena pagata come malattia

21-04-2020

Lavoro: quarantena pagata come malattia

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Per i lavoratori dipendenti la quarantena per Coronavirus è equiparata alla malattia. Per poterla ottenere ci vuole il certificato medico. Di seguito norme, definizioni e procedure.

L’art 26 comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recita testualmente:

il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’art.1 comma 2, lettera h) e i) del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto; mentre il comma 3 dello stesso art. di cui sopra, chiarisce che: per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’art.1 comma 2, lettere h) e i) del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6.

Per quanto riguarda la definizione di legge, la: 

quarantena con sorveglianza attiva: persone che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva (articolo 1, comma 2, lettera h, dl 6/2020). 

permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva: persone che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio (lettera i, dello stesso articolo). 

La seconda definizione resta valida e si applica anche declinata in base a specifiche ordinanze locali legate al rischio di contagio da Coronavirus.

In ogni caso è il Dipartimento di prevenzione della Asl a disporre il provvedimento di quarantena o sorveglianza in base alle indicazioni che possono arrivare dalla persone stessa, dall’azienda o dai medici di base.

Quest’ ultimi redigono il certificato, specificando gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare. Il provvedimento può venire emesso dall’autorità sanitaria in relazione a una delle notizie sopra riportate.

Come si puo’ notare dai fatti su esposti, che la quarantena equivale a un periodo di malattia. Ed è quindi retribuita di conseguenza. E non vale ai fini del periodo di comporto (cioè al numero massimo di giorni in cui un lavoratore può stare a casa per malattia mantenendo il diritto al posto di lavoro). Quindi invito tutti i colleghi marittimi sbarcati che appena si recano presso il proprio domicilio, di farsi redigere il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ai fini del riconoscimento dell’indennità di malattia per poi inoltrarlo all’INPS di competenza. E’ chiaro che il Turno Generale si rivolgerà al medico di base mentre i turni particolari e i CRL si rivolgeranno ai medici curanti del SASN. Alcuni colleghi mi hanno segnalato che i medici SASN non rilasciano il certificato, in quanto non hanno disposizioni in merito e per questo faccio un appello agli organi preposti di attivarsi e dare le giuste direttive in merito.

Attenzione: sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell’entrata in vigore del decreto Cura Italia (quindi, prima del 17 marzo), anche in assenza dell’indicazione del provvedimento in base al quale si dispone la quarantena.

Rimango a disposizione per qualsivoglia dubbio e/o chiarimento a riguardo.

C.L.C Mario Collaro      mariocollaro@libero.it

 

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