FERIE E MALATTIE, PUBBLICO E PRIVATO A CONFRONTO
Alla luce delle
novità per quanto
concerne il settore pubblico,
ecco una panoramica su ferie
e permessi retribuiti in
Italia, comparandoli con quelli in
ambito e privato.
Spettanti a tutti i lavoratori
dipendenti, tali periodi vengono
maturati nel corso dell’anno
lavorativo. Il diritto al
riposo settimanale e alle
ferie annuali è sancito
dall’articolo 36 comma 3 della
Costituzione e regolato
dall’articolo 2109 del Codice Civile
e dal Dlgs 66/2003 e successive
modificazioni, con l’obiettivo di
garantire il rispetto delle esigenze
psicofisiche e di salute dei
lavoratori.
Durata ferie
In particolare,
ogni lavoratore ha diritto a fruire
di un periodo di ferie non inferiore
alle 4
settimane all’anno
(legge 66/2003), o più se previsto
dal CCNL di categoria. Tale periodo
è concesso unicamente dal datore di
lavoro, al quale spetta inoltre la
decisione finale su quando concedere
le ferie ai propri dipendenti, in
funzione delle esigenze aziendali.
Il diritto alle 4 settimane di ferie
non si applica tuttavia ai
lavoratori con contratto a progetto
o co.co.co., trattandosi di
prestazioni di natura autonoma.
Delle 4
settimane di ferie, 2 devono essere
concesse in
forma
continuativa
nell’arco dell’anno in cui queste
sono state maturate, le restanti 2
settimane devono essere fruite
nei 18
mesi successivi
all’anno di maturazione. Il tutto
salvo deroghe della contrattazione
collettiva.
Maturazione
ferie
Il periodo di
ferie matura in proporzione all’attività
effettivamente svolta,
per cui in base al numero dei giorni
che sono stati lavorati dal
dipendente, nelle seguenti tipologie
di contratti:
·
subordinati;
·
modificati a
seguito della Legge Biagi;
·
lavoratori
intermittenti;
·
lavoro
ripartito.
In caso di
contratto
part-time
si distinguono i seguenti casi:
·
orizzontale,
le ferie spettano nella stessa
misura prevista per i dipendenti
full time;
·
verticale
le ferie sono proporzionate alla
durata della prestazione.
Agli
apprendisti
nel settore metalmeccanico
dell’industria spettano periodi di
ferie diversi a seconda dell’età :
·
a quelli sotto
ai 16 anni spettano 30 giorni;
·
a quelli con
più di 16 anni spettano 4 settimane
di ferie all’anno.
In generale i
periodi
di
malattia
concorrono alla maturazione dei
giorni di ferie, anche la maternità
per i periodi di astensione
obbligatoria e di congedo paternità.
Concorrono alla maturazione delle
ferie anche i
permessi
presi per malattia del figlio, fino
agli 8 anni di età, ed
esclusivamente per il ricovero in
ospedale. Fanno inoltre maturare le
ferie anche i periodi di congedo
matrimoniale, i permessi seggi
elettorali, sindacali, esami,
concorsi, donazione di sangue, i
contratti di solidarietà, gli
infortunio e le malattie
professionali.
Non danno invece
luogo a ferie i giorni di astensione
facoltativa e i periodi di sciopero,
anche se in questo caso bisogna
verificare i diversi accordi del
contratto di lavoro, nonché i
licenziamenti illegittimi.
Frammentazione
ferie e malattia
La fruizione
delle ferie che non può avvenire ad
ore, come avviene di consueto con i
permessi per entrare dopo o uscire
prima dal lavoro. Stesso discorso
per la malattia, anch’essa non
frazionabile. Nessun vincolo invece
alla fruizione delle ferie
successivamente ad un’assenza per
malattia e, quindi, senza la ripresa
del servizio, previo via libera del
datore di lavoro.
Interruzione
ferie
Il datore di
lavoro privato e l’Amministrazione
Pubblica possono interrompere le
ferie e
far rientrare
al lavoro un dipendente
purché la richiesta sia motivata da
oggettive e prevalenti necessità
organizzative e pena il versamento
di un risarcimento, ovvero il
rimborso delle spese documentate di
viaggio. Il lavoratore avrà diritto
poi a consumare la parte restante in
un secondo momento. Ovviamente il
lavoratore ha sempre la possibilità
di sospendere le ferie per malattia,
propria o di un proprio figlio, con
adeguata e debita documentazione o
ricovero.
Bisogna tener
conto di particolari
accortezze
per l’interruzione delle ferie nel
caso in cui il dipendente pubblico o
privato in ferie si ammali
all’estero:
·
il dipendente
che intenda recarsi per le ferie in
uno
Stato CEE
e convenzionato dovrebbe portare con
sé l’apposito
formulario E111,
o un altro equivalente in vigore nel
Paese di destinazione. Questo andrà
esibito e compilato da chi presta
l’assistenza sanitaria e poi
trasmesso in Italia insieme alla
certificazione medica estera. Quindi
il lavoratore dovrà inviare la
domanda di interruzione ferie per
malattia, da documentare con il
relativo certificato medico, entro 2
giorni dal rilascio della
certificazione;
·
se il
dipendente si reca in un
Paese
extracomunitario
o che non intrattiene convenzioni
con l’Italia, il lavoratore che si
ammala deve inviare entro 2 giorni
dall’evento morboso il certificato
medico (al proprio datore di lavoro
e all’INPS se è un dipendente
privato).
Ferie non godute
Sia per i
dipendenti pubblici che per quelli
privati, non è prevista la
monetizzazione delle
ferie non
godute
essendo un diritto irrinunciabile, a
prescindere dalla mansione,
qualifica o contratto di lavoro,
volto a preservare lo stato
psicofisico dello stesso lavoratore,
a meno che il dipendente non venga
licenziato o si dimetta. Possono
inoltre essere
monetizzati
i giorni di ferie eccedenti le 4
settimane, previsti dalla CCNL, se
non goduti (Circ. Min. Lav. 3-3-2005
n. 8) o quelli non goduti da parte
di lavoratori messi a riposo per un
evento morboso che dà luogo ad
inabilità al lavoro totale e
permanente. In caso di dipendenti
privati, sono monetizzabili anche i
giorni di ferie non godute da parte
del lavoratore con
contratto a
tempo determinato
di durata inferiore a un anno.
=> Tasse ferie non godute: sì o no,
la normativa
Sanzioni
Nel caso di
mancato godimento dopo la scadenza
prevista (solitamente 18 mesi), il
datore di lavoro deve versare i
contributi all’INPS.
La mancata fruizione del
periodo minimo
legale
fa scattare le seguenti
sanzioni
introdotte con l’art. 7 della legge
n. 183/2010:
·
da 100 a 600
euro per ogni lavoratore;
·
da 400 a 1500
euro in caso di violazione per più
di cinque lavoratori, o in due
diverse annualità;
·
Da 800 a 4.500
euro per violazioni riguardanti più
di dieci lavoratori o che siano
durate almeno quattro anni.
Permessi
retribuiti
Anche l’accesso
ai permessi retribuiti rappresenta
un diritto del lavoratore, in questo
caso il calcolo viene effettuato in
termini di ore spettanti. Nel caso
in cui il dipendente non utilizzi
tutte le ore di permesso a propria
disposizione durante l’anno, le ore
residue vengono pagate secondo la
retribuzione del livello in cui è
inquadrato, entro il 30 giugno
dell’anno successivo alla scadenza.
Legge 104
Con riferimento
alla Legge 104/1992, che consente di
ottenere permessi retribuita per
l’assistenza ai familiari con gravi
disabilità, l’Aran Agenzia per la
Rappresentanza Negoziale delle
Pubbliche Amministrazioni) con un
report in materia di assenze per
malattia, infortuni sul lavoro,
causa di servizio e ferie nel
settore pubblico ha recentemente
precisato che, a meno di specifiche
situazioni, non si possono
convertire le ferie già fruite nei
tre giorni di permessi concessi
dalla 104. Tali permessi, inoltre,
non possono essere presi durante le
ferie.
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