Marittimi,
a
bordo
col
rischio
pirati
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Le coste della Somalia, il Golfo di
Aden, il Mar Rosso e, più di
recente, il Golfo di Guinea, il
Benin, il Togo e l'Indonesia, sono
il teatro d'azione della nuova
pi-rateria marittima contro le navi
mercantili. Dopo anni di attacchi in
costante aumento, il fenomeno,
monitorato dall'International
maritime bureau (Imb), riflette un
leggero miglioramento per effetto
delle misure di contrasto promosse a
livello internazionale, come
l'impiego di guardie armate a bordo
delle navi o la scorta di convogli
militari. Gli ultimi dati dell'Imb
per il 2012 registrano 297 navi che
in tutto il mondo hanno subito un
attacco da parte dei pirati, 6
marittimi uccisi e 585 presi in
ostaggio, mentre più di 20 sono
ancora prigionieri da oltre trenta
mesi. A tutela della salute e
dell'integrità dei marittimi
italiani, con elevati rischi sulle
rotte infestate dalla pirateria,
molti armatori hanno provveduto con
una copertura assicurativa a
carattere volontario e con il
pagamento di un premio supplementare
del 5%. L'intensificarsi degli
episodi di violenza e l'evoluzione
della giurisprudenza hanno indotto
il Settore Navigazione dell'Inail
(che ha ereditato le funzioni del
soppresso Ipsema – Istituto di
previdenza per il settore marittimo)
a riconsiderare le condizioni
lavorative dei marittimi
interessati. L'Istituto ha dedotto
che il rischio connesso ad eventi di
pirateria sia ormai tutelabile come
un ordinario rischio lavorativo
(circ. 9/2013). Il rischio
"pirateria" entra quindi a pieno
titolo fra le normali garanzie
coperte dalla assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie
professionali, e dal pagamento del
relativo premio ordinario. Sono
aboliti inoltre la precedente
assicurazione facoltativa e il
riferimento alle diverse categorie
di naviglio (trasporto passeggeri,
merci e attività ausiliarie). Il
percorso giuridico che ha indotto
l'Inail al nuovo criterio postula
che il danno subito dal lavoratore
(infortunio o malattia
professionale) deve dipendere da un
rischio assicurato collegato alla
sua attività lavorativa. Diventa
così indennizzabile (con rendite
ecc.) ogni sinistro che sia
ascrivibile in concreto
all'occasione di lavoro. In passato,
gli indennizzi erano esclusi quando
l'infortunio era connesso al fatto
doloso di un terzo, perché questi
era ritenuto idoneo ad interrompere
il nesso con il lavoro svolto. La
giurisprudenza più recente indica
invece che gli indennizzi Inail
spettano anche quando tra il lavoro
e l'evento dannoso sia intervenuto
un terzo (v. pirateria) che, pur non
essendo causa diretta, determini
condizioni che favoriscono
direttamente o indirettamente la
produzione dell'infortunio. Non sono
invece tutelate le situazioni che
fanno ragionevolmente presumere che
l'aggressore avrebbe operato il suo
attacco in ogni caso, ricercando
l'occasione propizia anche in tempi
e luoghi diversi da quelli della
prestazione di lavoro. I nuovi
criteri si applicano a partire dal
31 gennaio 2013