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I MARITTIMI IMBARCATI SULLE NAVI DEL REGISTRO-BIS, NON DEVONO PAGARE L'IRPEF.............

Da Lussemburgo è giunta una indicazione piuttosto precisa per quel che riguarda la disciplina fiscale della navigazione marittima: in effetti, i giudici comunitari hanno dovuto affrontare la questione di un ricorso che era stato presentato da una società operante in tale ambito, convinta che si potesse contestare la tassazione agevolata nei confronti dei marittimi imbarcati a bordo di mezzi iscritti in Danimarca presso il registro internazionale. La situazione è piuttosto particolare. Nel paese scandinavo, di cui si è parlato per argomenti di altro tipo di recente (La Danimarca cambia idea sulla tassazione dei cibi grassi), vi sono due distinti registri per la navigazione.
Si tratta del registro Dis (la sigla sta per Danish International Ship), di stampo internazionale, e del registro Das (semplicemente Danish Ship). Nel primo caso, si punta a evitare l’abbandono della bandiere marittime dell’Ue piuttosto che di quelle di convenienza. Il ricorso è stato respinto dagli eurogiudici: esso era stato presentato contro la Commissione Europea e la Danimarca intesa come Stato, con riferimento alla legge che esenta dall’imposta sul reddito i lavoratori marittimi che sono imbarcati su navi registrate in base al Dis.
La compagnia ricorrente se l’è presa proprio con Bruxelles e Copenaghen per l’assenza di obiezioni nei confronti di questo regime tributario agevolato. Il registro Dis è stato introdotto nel 1988, dopo di che sono state introdotte delle misure per favorire i marittimi di cui si sta parlando; soltanto nel caso di navi immatricolate secondo il Das il trattamento fiscale avrebbe avuto un senso. Il ricorso pretendeva una indagine formale da parte della Commissione. Il problema riscontrato dalla Corte Europea è stato quello relativo alle difficoltà che hanno fatto sorgere dei dubbi per quel che riguarda la compatibilità degli aiuti: il ricorso in questione è stato respinto dopo aver valutato ogni singola motivazione e senza tenere conto delle questioni pregiudiziali relative al riesame del Tribunale.

 

 

 

 

 

                                        

 

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