I MARITTIMI IMBARCATI SULLE NAVI
DEL REGISTRO-BIS, NON DEVONO PAGARE L'IRPEF.............
Da Lussemburgo è giunta una indicazione piuttosto precisa per quel
che riguarda la disciplina fiscale della navigazione marittima: in
effetti, i giudici comunitari hanno dovuto affrontare la questione
di un ricorso che era stato presentato da una società operante in
tale ambito, convinta che si potesse contestare la tassazione
agevolata nei confronti dei marittimi imbarcati a bordo di mezzi
iscritti in Danimarca presso il registro internazionale. La
situazione è piuttosto particolare. Nel paese scandinavo, di cui si
è parlato per argomenti di altro tipo di recente (La Danimarca
cambia idea sulla tassazione dei cibi grassi), vi sono due distinti
registri per la navigazione.
Si tratta del registro Dis (la sigla sta per Danish International
Ship), di stampo internazionale, e del registro Das (semplicemente
Danish Ship). Nel primo caso, si punta a evitare l’abbandono della
bandiere marittime dell’Ue piuttosto che di quelle di convenienza.
Il ricorso è stato respinto dagli eurogiudici: esso era stato
presentato contro la Commissione Europea e la Danimarca intesa come
Stato, con riferimento alla legge che esenta dall’imposta sul
reddito i lavoratori marittimi che sono imbarcati su navi registrate
in base al Dis.
La compagnia ricorrente se l’è presa proprio con Bruxelles e
Copenaghen per l’assenza di obiezioni nei confronti di questo regime
tributario agevolato. Il registro Dis è stato introdotto nel 1988,
dopo di che sono state introdotte delle misure per favorire i
marittimi di cui si sta parlando; soltanto nel caso di navi
immatricolate secondo il Das il trattamento fiscale avrebbe avuto un
senso. Il ricorso pretendeva una indagine formale da parte della
Commissione. Il problema riscontrato dalla Corte Europea è stato
quello relativo alle difficoltà che hanno fatto sorgere dei dubbi
per quel che riguarda la compatibilità degli aiuti: il ricorso in
questione è stato respinto dopo aver valutato ogni singola
motivazione e senza tenere conto delle questioni pregiudiziali
relative al riesame del Tribunale.