ASPI E MINI ASPI ECCO I NUOVI AMMORTIZZATORI
SOCIALI
Per chi è diventato disoccupato dal 1° gennaio
2013 ci sono novità importanti a livello previdenziale: è infatti
attiva una nuova prestazione, l’Aspi (Assicurazione sociale per
l’impiego), che prevede l’erogazione di un’indennità mensile di
disoccupazione, per i lavoratori che abbiano perduto
involontariamente il lavoro.
Questa nuova forma di sostegno al reddito è
valida per tutti i dipendenti e viene estesa anche agli apprendisti
ed ai soci di cooperativa che abbiano stabilito un rapporto di
lavoro in forma subordinata. Rimangono esclusi dalla nuova
assicurazione i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con
contratto subordinato a tempo indeterminato e gli operai agricoli a
tempo determinato o indeterminato.
Non si può richiedere l’Aspi, invece, se si è
interrotto il rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione
consensuale del contratto, salvo nel caso di licenziamento per
giustificato motivo oggettivo, se questo è intervenuto nell’ambito
della procedura di conciliazione presso la direzione provinciale del
Lavoro.
Il lavoratore deve far valere almeno 2 anni di
anzianità assicurativa ed almeno 1 anno di contribuzione, nel
biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.
La misura della nuova indennità (Aspi) è
rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali
percepita negli ultimi 2 anni. All’importo viene applicata una
riduzione del 15% dopo i primi 6 mesi di fruizione e di un altro 15%
trascorsi 12 mesi di erogazione.
Nel periodo in cui si percepisce questa
indennità, viene riconosciuta la contribuzione figurativa
settimanale, pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini
previdenziali dell’ultimo biennio. I contributi figurativi sono
utili per il diritto e la misura dei trattamenti pensionistici,
mentre non vengono considerati ai fini del diritto alla pensione,
nei casi in cui la normativa prescriva di tenere conto della sola
contribuzione effettivamente versata (ad esempio per la pensione di
vecchiaia a 70 anni con almeno 5 anni di contributi).
Dal 1° gennaio 2016, la durata massima dell’Aspi
è di 12 mesi, detratti eventuali periodi di indennità già fruiti nel
medesimo periodo (compresi i trattamenti brevi – i cosiddetti “mini
Aspi”), per i lavoratori di età inferiore a 55 anni. Per chi ha
un’età pari o superiore a 55 anni, invece, l’indennità viene
corrisposta per un massimo di 18 mesi, da cui bisogna detrarre
eventuali periodi già fruiti negli ultimi 18 mesi, anche in
relazione ai trattamenti brevi (Mini-Aspi).
L’indennità di disoccupazione spetta a partire
dall’8° giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo
rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro 8 giorni,
oppure dal giorno successivo a quello in cui viene presentata la
domanda. La richiesta deve essere inoltrata all’Inps entro 2 mesi
dalla data in cui spetta il trattamento (a pena di decadenza). E’
possibile farsi assistere nell’invio della domanda dal patronato
Inas. La fruizione dell’indennità è subordinata, ovviamente, alla
permanenza dello stato di disoccupazione.
Sempre dal 1° gennaio 2013, ai lavoratori che
possono far valere almeno 13 settimane di contribuzione da attività
lavorativa negli ultimi 12 mesi, per la quale siano stati versati o
siano dovuti i contributi obbligatori, è concessa una indennità di
importo pari a quello previsto per l’Aspi. Questa indennità,
chiamata mini Aspi, viene corrisposta mensilmente per un periodo
equivalente alla metà delle settimane di contribuzione nell’ultimo
anno. Ai fini della durata, non sono conteggiati i periodi
contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della
prestazione.