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ASPI E MINI ASPI ECCO I NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI

 

Per chi è diventato disoccupato dal 1° gennaio 2013 ci sono novità importanti a livello previdenziale: è infatti attiva una nuova prestazione, l’Aspi (Assicurazione sociale per l’impiego), che prevede l’erogazione di un’indennità mensile di disoccupazione, per i lavoratori che abbiano perduto involontariamente il lavoro.

Questa nuova forma di sostegno al reddito è valida per tutti i dipendenti e viene estesa anche agli apprendisti ed ai soci di cooperativa che abbiano stabilito un rapporto di lavoro in forma subordinata. Rimangono esclusi dalla nuova assicurazione i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con contratto subordinato a tempo indeterminato e gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.

Non si può richiedere l’Aspi, invece, se si è interrotto il rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale del contratto, salvo nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, se questo è intervenuto nell’ambito della procedura di conciliazione presso la direzione provinciale del Lavoro.

Il lavoratore deve far valere almeno 2 anni di anzianità assicurativa ed almeno 1 anno di contribuzione, nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.

La misura della nuova indennità (Aspi) è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali percepita negli ultimi 2 anni. All’importo viene applicata una riduzione del 15% dopo i primi 6 mesi di fruizione e di un altro 15% trascorsi 12 mesi di erogazione.

Nel periodo in cui si percepisce questa indennità, viene riconosciuta la contribuzione figurativa settimanale, pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dell’ultimo biennio. I contributi figurativi sono utili per il diritto e la misura dei trattamenti pensionistici, mentre non vengono considerati ai fini del diritto alla pensione, nei casi in cui la normativa prescriva di tenere conto della sola contribuzione effettivamente versata (ad esempio per la pensione di vecchiaia a 70 anni con almeno 5 anni di contributi).

Dal 1° gennaio 2016, la durata massima dell’Aspi è di 12 mesi, detratti eventuali periodi di indennità già fruiti nel medesimo periodo (compresi i trattamenti brevi – i cosiddetti “mini Aspi”), per i lavoratori di età inferiore a 55 anni. Per chi ha un’età pari o superiore a 55 anni, invece, l’indennità viene corrisposta per un massimo di 18 mesi, da cui bisogna detrarre eventuali periodi già fruiti negli ultimi 18 mesi, anche in relazione ai trattamenti brevi (Mini-Aspi).

L’indennità di disoccupazione spetta a partire dall’8° giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro 8 giorni,  oppure dal giorno successivo a quello in cui viene presentata la domanda. La richiesta deve essere inoltrata all’Inps entro 2 mesi dalla data in cui spetta il trattamento (a pena di decadenza). E’ possibile farsi assistere nell’invio della domanda dal patronato Inas. La fruizione dell’indennità è subordinata, ovviamente, alla permanenza dello stato di disoccupazione.

Sempre dal 1° gennaio 2013, ai lavoratori che possono far valere almeno 13 settimane di contribuzione da attività lavorativa negli ultimi 12 mesi, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi obbligatori, è concessa una indennità di importo pari a quello previsto per l’Aspi. Questa indennità, chiamata mini Aspi, viene corrisposta mensilmente per un periodo equivalente alla metà delle settimane di contribuzione nell’ultimo anno. Ai fini della durata, non sono conteggiati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.

 

 

 

 

 

                                        

 

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