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Marittimi, cambiano le regole 

 

Il Tirreno Piombino lunedì 19 dicembre

Il contratto a viaggio viene trasformato in un rapporto a tempo indeterminato. Gli armatori dovranno ricostruire la carriera dei dipendenti

Il giudice accoglie le richieste dell’avvocato Barghini: risvolti occupazionali per tutto il comparto, da Toremar a Moby

PORTOFERRAIO. Contratto a viaggio trasformato in rapporto a
tempo indeterminato. Si apre un altro filone giudiziario per i marittimi. Il giudice del Lavoro del Tribunale di Livorno ha accolto la domanda di un marittimo, difeso dall’avvocato Cesarina Barghini, che aveva chiesto l’accertamento della nullità del contratto a viaggio.
Quello stipulato oltre 9 anni fa con la conseguente trasformazione in contratto a tempo indeterminato.
La sentenza apre un ulteriore scenario in particolare su tutte le convenzioni a viaggio nelle quali non sia stata specificata la durata del viaggio e la sua destinazione.
Dice Barghini: «Potrebbe trattarsi di una sentenza di scarsa eco
se ci si limitasse a considerare che le predette specificazioni sono imposte proprio dal codice della navigazione e che, pertanto, il magistrato non ha fatto altro che applicare un principio ormai vigente dal 1942, ma nel contesto in cui è stata pronunciata - quello della privatizzazione - apre un filone destinato certamente ad estendersi in favore di tutti quei marittimi che hanno
intrattenuto un rapporto di lavoro dello stesso tipo».
Dopo la trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei contratti dei marittimi già iscritti nel turno particolare e, per coloro in possesso dei requisiti, il conseguimento della Crl (continuità di rapporto di lavoro), la sentenza pronunciata dal
Tribunale del Lavoro di Livorno ed esattamente da Domenico Provenzano stabilisce un precedente importante che sostanzialmente va a confermare i principi già introdotti dal giudice Jacqueline Monica Magi oltre un anno fa in relazione alla posizione di due ufficiali nelle stesse condizioni, non
sussistendo pregiudiziali in ordine alla qualifica o al grado.
Rimarca Barghini: «Il principio applicato è chiarissimo: il contratto a viaggio deve indicare necessariamente il viaggio o i viaggi per i quali il marittimo viene imbarcato e la sua o la loro durata, come espressamente previsto dalla disciplina in materia e come indicato anche nel facsimile allegato al contratto collettivo di riferimento; in assenza di tali elementi il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato, con la conseguente condanna dell’armatore a ricostruire la carriera del marittimo sia sotto il profilo retributivo che sotto il profilo previdenziale, a partire dal primo contratto a viaggio stipulato in violazione della citata disciplina». Soltanto i marittimi iscritti nel Turno Particolare che, al momento dell’iscrizione hanno sottoscritto un accordo sindacale, rinunciando agli effetti retributivi e previdenziali del tempo indeterminato maturati fino a quel momento, sono
inibiti dal richiedere l’accertamento giudiziale della trasformazione
retroattiva del rapporto di lavoro, e quindi della loro stabilità alle
dipendenze dell’armatore. Nuove regole insomma per tutto il comparto con le evidenti ripercussioni occupazionali per tanti marittimi Toremar e Moby.
 

 


 

            

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                 19-11-2011    

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