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PRIMO
INCONTRO A GENOVA IL 28-07-2011
Marittimi, cambiano le regole
Il Tirreno Piombino lunedì 19
dicembre
Il contratto a viaggio viene
trasformato in un rapporto a tempo indeterminato. Gli armatori
dovranno ricostruire la carriera dei dipendenti
Il giudice accoglie le richieste dell’avvocato Barghini: risvolti
occupazionali per tutto il comparto, da Toremar a Moby
PORTOFERRAIO. Contratto a viaggio trasformato in rapporto a
tempo indeterminato. Si apre un altro filone giudiziario per i
marittimi. Il giudice del Lavoro del Tribunale di Livorno ha accolto
la domanda di un marittimo, difeso dall’avvocato Cesarina Barghini,
che aveva chiesto l’accertamento della nullità del contratto a
viaggio.
Quello stipulato oltre 9 anni fa con la conseguente trasformazione
in contratto a tempo indeterminato.
La sentenza apre un ulteriore scenario in particolare su tutte le
convenzioni a viaggio nelle quali non sia stata specificata la
durata del viaggio e la sua destinazione.
Dice Barghini: «Potrebbe trattarsi di una sentenza di scarsa eco
se ci si limitasse a considerare che le predette specificazioni sono
imposte proprio dal codice della navigazione e che, pertanto, il
magistrato non ha fatto altro che applicare un principio ormai
vigente dal 1942, ma nel contesto in cui è stata pronunciata -
quello della privatizzazione - apre un filone destinato certamente
ad estendersi in favore di tutti quei marittimi che hanno
intrattenuto un rapporto di lavoro dello stesso tipo».
Dopo la trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei
contratti dei marittimi già iscritti nel turno particolare e, per
coloro in possesso dei requisiti, il conseguimento della Crl
(continuità di rapporto di lavoro), la sentenza pronunciata dal
Tribunale del Lavoro di Livorno ed esattamente da Domenico
Provenzano stabilisce un precedente importante che sostanzialmente
va a confermare i principi già introdotti dal giudice Jacqueline
Monica Magi oltre un anno fa in relazione alla posizione di due
ufficiali nelle stesse condizioni, non
sussistendo pregiudiziali in ordine alla qualifica o al grado.
Rimarca Barghini: «Il principio applicato è chiarissimo: il
contratto a viaggio deve indicare necessariamente il viaggio o i
viaggi per i quali il marittimo viene imbarcato e la sua o la loro
durata, come espressamente previsto dalla disciplina in materia e
come indicato anche nel facsimile allegato al contratto collettivo
di riferimento; in assenza di tali elementi il contratto si
trasforma in contratto a tempo indeterminato, con la conseguente
condanna dell’armatore a ricostruire la carriera del marittimo sia
sotto il profilo retributivo che sotto il profilo previdenziale, a
partire dal primo contratto a viaggio stipulato in violazione della
citata disciplina». Soltanto i marittimi iscritti nel Turno
Particolare che, al momento dell’iscrizione hanno sottoscritto un
accordo sindacale, rinunciando agli effetti retributivi e
previdenziali del tempo indeterminato maturati fino a quel momento,
sono
inibiti dal richiedere l’accertamento giudiziale della
trasformazione
retroattiva del rapporto di lavoro, e quindi della loro stabilità
alle
dipendenze dell’armatore. Nuove regole insomma per tutto il comparto
con le evidenti ripercussioni occupazionali per tanti marittimi
Toremar e Moby.

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19-11-2011
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