Amianto,
ha pieno
valore
la
certificazione
INAIL
che
indica
il grado
di
esposizione
e la
durata.
Pubblicato
il 27
giugno
2011
La
Cassazione,
con
sentenza
n. 12823
del 10
giugno
2011 ha
riconosciuto
pieno
valore
alla
certificazione
INAIL
che
indica
il
superamento
della
soglia
di
esposizione
la
relativa
durata,
per il
riconoscimento
del
diritto
alla
maggiorazione
contributiva
La
Cassazione,
con
sentenza
n. 12823
del 10
giugno
2011 ha
evidenziato
che la
stessa
Corte ha
già
riconosciuto
elemento
di prova
sufficiente,
in sede
giudiziale,
per
ritenere
dimostrata
l’esposizione
superiore
alla
soglia
prevista
– sulla
effettiva
consistenza
della
esposizione
all’amianto
nelle
varie
realtà
aziendali
anche
dismesse
e non
più
verificabili
– la
certificazione
INAIL
concernente,
per
ciascun
lavoratore,
il grado
di
esposizione
e la sua
durata
rilasciata
sulla
base
degli
atti di
indirizzo
del
Ministero
del
Lavoro
(Cass. 9
gennaio
2007, n.
151).
Conseguentemente,
per
fondare
il
diritto
alla
maggiorazione
contributiva,
è da
ritenere
sufficiente
la
suddetta
certificazione
fornita
dall’INAIL
che è
ente
professionalmente
attrezzato
ed in
grado di
svolgere
i
necessari
accertamenti
tecnici.
Tuttavia,
gli
Ermellini
hanno
sottolineato
che la
certificazione
in
questione
non
costituisce
prova
esclusiva
della
esposizione
qualificata,
in
quanto
sussiste,
ovviamente,
la
possibilità
che
questa
venga
dimostrata
in
giudizio
attraverso
gli
ordinari
mezzi di
prova.
Infine
si
sottolinea
che è
stata
esclusa
la
valenza
probatoria
al
pagamento
del
premio
asbestosi
da parte
del
datore
di
lavoro,
alle
certificazioni
INAIL
prive
del
valore
di
esposizione
ed agli
atti di
indirizzo
ministeriale
cui non
sia
seguita
la
certificazione
INAIL.
Fonte:
IPSOA