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Amianto, ha pieno valore la certificazione INAIL che indica il grado di esposizione e la durata.

Pubblicato il 27 giugno 2011
 

La Cassazione, con sentenza n. 12823 del 10 giugno 2011 ha riconosciuto pieno valore alla certificazione INAIL che indica il superamento della soglia di esposizione la relativa durata, per il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva

La Cassazione, con sentenza n. 12823 del 10 giugno 2011 ha evidenziato che la stessa Corte ha già riconosciuto elemento di prova sufficiente, in sede giudiziale, per ritenere dimostrata l’esposizione superiore alla soglia prevista – sulla effettiva consistenza della esposizione all’amianto nelle varie realtà aziendali anche dismesse e non più verificabili – la certificazione INAIL concernente, per ciascun lavoratore, il grado di esposizione e la sua durata rilasciata sulla base degli atti di indirizzo del Ministero del Lavoro (Cass. 9 gennaio 2007, n. 151).

Conseguentemente, per fondare il diritto alla maggiorazione contributiva, è da ritenere sufficiente la suddetta certificazione fornita dall’INAIL che è ente professionalmente attrezzato ed in grado di svolgere i necessari accertamenti tecnici.

Tuttavia, gli Ermellini hanno sottolineato che la certificazione in questione non costituisce prova esclusiva della esposizione qualificata, in quanto sussiste, ovviamente, la possibilità che questa venga dimostrata in giudizio attraverso gli ordinari mezzi di prova. Infine si sottolinea che è stata esclusa la valenza probatoria al pagamento del premio asbestosi da parte del datore di lavoro, alle certificazioni INAIL prive del valore di esposizione ed agli atti di indirizzo ministeriale cui non sia seguita la certificazione INAIL.

Fonte: IPSOA

 


 

                 03-08-2011

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