MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI DECRETO 25 luglio 2016
Requisiti per il
rilascio delle certificazioni per il
settore di
coperta e di macchina per gli
iscritti alla gente di mare ai sensi
della Convenzione STCW. (16A05772)
(GU n.183 del 6-8-2016).
Titolo I FIGURE
PROFESSIONALI E CERTIFICATI IL
MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI.
Visto il decreto legislativo 12
maggio 2015, n. 71, recante
attuazione della direttiva
2012/35/CE concernente i requisiti
minimi di formazione per la gente di
mare;
Visto, in particolare, l'art. 5,
comma 3, del predetto decreto
legislativo;
Visto il codice della navigazione,
approvato con regio decreto 30 marzo
1942, n. 327;
Visto il regolamento per
l'esecuzione del codice della
navigazione (navigazione marittima),
approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328;
Visto, in particolare, l'art. 123
del codice della navigazione;
Vista la legge 21 novembre 1985, n.
739, recante adesione alla
Convenzione del 1978 sulle norme
relative alla formazione della gente
di mare, al rilascio dei brevetti ed
alla guardia, adottata a Londra il 7
luglio 1978, e sua esecuzione;
Vista la Convenzione del 1978 sulle
norme relative alla formazione della
gente di mare, al rilascio dei
brevetti ed alla guardia, adottata a
Londra il 7 luglio 1978, e sua
esecuzione;
Viste le Risoluzioni 1 e 2 adottate
in Manila dalla Conferenza delle
Parti alla Convenzione
Internazionale sugli standard di
addestramento e tenuta della guardia
(Convenzione STCW) dal 21 al 25
giugno 2010;
Visto il Codice di formazione della
gente di mare, del rilascio dei
brevetti e della guardia (Codice
STCW), adottato dalla conferenza
delle Parti della convenzione STCW
con la risoluzione n. 2 del 1995;
Vista la nota della Direzione
generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le
infrastrutture portuali ed il
trasporto marittimo e per via
d'acqua interne protocollo numero
0027366 del 30 dicembre 2015;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e campo di applicazione
1. Il decreto disciplina i requisiti
richiesti per conseguire il
certificato di competenza e il
certificato di addestramento.
2. Il decreto si applica ai
lavoratori marittimi iscritti nella
matricole della gente di mare
italiane che intendono imbarcare su
navi mercantili soggette alle
disposizioni della Convenzione STCW,
ai sensi dell'art. 115 del codice
della navigazione.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del
presente decreto, si applicano le
definizioni del decreto legislativo
12 maggio 2015, n. 71.
Art. 3
Figure
professionali e certificati
1. Sono istituite le seguenti figure
professionali:
a) allievo ufficiale di coperta;
b) allievo ufficiale di macchina;
c) allievo ufficiale elettrotecnico,
da intendersi una persona che sta
effettuando l'addestramento per
diventare ufficiale elettrotecnico,
designata come tale dalla legge
nazionale o dai regolamenti.
2. I certificati di competenza e di
addestramento per la sezione di
coperta sono:
a) ufficiale di coperta;
b) primo ufficiale di coperta su
navi di stazza pari o superiore a
3000 GT;
c) primo ufficiale di coperta su
navi di stazza compresa tra 500 e
3000 GT;
d) comandante su navi di stazza pari
o superiore a 3000 GT;
e) comandante su navi di stazza
compresa tra 500 e 3000 GT;
f) comune di guardia di coperta;
g) marittimo abilitato di coperta.
3. I certificati di competenza e di
addestramento per la sezione di
macchina sono:
a) ufficiale di macchina;
b) primo ufficiale di macchina su
navi con apparato motore
principale pari o superiore a 3000
Kw;
c) primo ufficiale di macchina su
navi con apparato motore
principale tra 750 e 3000 Kw;
d) direttore di macchina imbarcato
su navi con apparato motore
principale pari o superiore a 3000
Kw;
e) direttore di macchina su navi con
apparato motore principale tra 750 e
3000 KW;
f) ufficiale elettrotecnico;
g) comune di guardia in macchina;
h) marittimo abilitato di macchina;
i) comune elettrotecnico.
4. I certificati di competenza per i
viaggi costieri sono:
a) ufficiale di coperta su navi di
stazza inferiore a 500 GT;
b) comandante su navi di stazza
inferiore a 500 GT.
Titolo II
FIGURE PROFESSIONALI E CERTIFICATI
DI COPERTA
Art. 4
Allievo
ufficiale di coperta
1.L'allievo ufficiale di coperta
imbarca in attivita' di
addestramento nei servizi attribuiti
agli ufficiali di coperta a bordo di
navi aventi stazza lorda pari o
superiore a 500 GT.
2. L'allievo ufficiale di coperta
possiede i seguenti requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole
della gente di mare di prima
categoria;
b) aver compiuto il diciottesimo
anno di eta';
c) essere in possesso di un diploma
di scuola secondaria disecondo ciclo
dell'istituto tecnico indirizzo
trasporti e logistica opzioni
conduzione del mezzo navale, che
fornisce le conoscenze di cui alla
sezione A-II/1 del codice STCW,
riconosciuto dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
d) in alternativa al requisito di
cui alla lettera c), essere in
possesso di un titolo di studio
conclusivo di un percorso di secondo
ciclo, integrato dal previsto
percorso formativo per gli allievi
di coperta di cui alla sezione
A-II/1 del codice STCW;
e) aver frequentato, con esito
favorevole, il corso
dell'addestramento di base (basic
training).
3.Il marittimo in possesso di un
titolo di studio quinquennale deve
aver completato, con esito
favorevole, il percorso di
formazione per allievi per il solo
settore coperta, integrativo delle
competenze specifiche di settore,
istituito dal Ministero delle
infrastrutture e
dei trasporti. Il percorso formativo
e' svolto presso gli istituti
autorizzati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
4. L'allievo ufficiale di coperta
riceve al momento dell'imbarco dalla
compagnia di navigazione un libretto
di addestramento conforme alle
disposizioni impartite dal Ministero
delle infrastrutture e dei
trasporti, secondo la regola II/1
della Convenzione STCW e della
Sezione A-II/1 del codice STCW.
Art. 5
Ufficiale di
coperta
1. L'ufficiale di coperta assume la
responsabilita' di una guardia in
navigazione, a livello operativo, a
bordo di navi senza limiti riguardo
alle caratteristiche e alla
destinazione della nave.
2. Per conseguire il certificato di
ufficiale di coperta occorrono i
seguenti requisiti:
a) essere in possesso di un diploma
di scuola secondaria di secondo
ciclo dell'istituto tecnico
indirizzo trasporti e logistica
opzioni conduzione del mezzo navale,
che fornisce le conoscenze di cui
alla sezione A-II/1 del codice STCW,
riconosciuto dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
b) in alternativa al requisito di
cui alla lettera b), essere in
possesso di un titolo di studio
conclusivo di un percorso di secondo
ciclo, integrato dal previsto
percorso formativo di coperta di cui
alla sezione A-II/1 del codice STCW;
c) avere effettuato dodici mesi di
navigazione in attivita' di
addestramento sui compiti e sulle
mansioni dell'ufficiale di coperta
di cui alla sezione A-II/1 del
codice STCW a livello operativo, su
navi pari o superiori a 500 GT,
soggette alle disposizioni della
Convenzione STCW. Tale addestramento
e' annotato sul libretto di
addestramento di cui all'art. 4,
comma 4, del presente decreto, e
puo' essere sostituito da trentasei
mesi di navigazione in servizio di
coperta su navi pari o superiori a
500 GT soggette alle disposizioni
della Convenzione STCW;
d) aver svolto durante i periodi di
navigazione di cui alla
lettera c), almeno sei mesi in
servizio di guardia di coperta sotto
la supervisione del comandante,
ovvero di un ufficiale di coperta
dallo stesso delegato;
e) aver frequentato, con esito
favorevole, i corsi antincendio
avanzato, radar osservatore normale,
radar A.R.P.A., ECDIS, bridge
resource management, leadership and
teamwork, presso istituti, enti o
societa' riconosciuti idonei dal
Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, ed essere in possesso del
certificato di primo soccorso
sanitario (first aid) rilasciato e/o
riconosciuto dal Ministero della
salute;
f) essere in possesso dell'attestato
di addestramento di
marittimo abilitato ai mezzi di
salvataggio (MAMS) istituito dal
Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
g) aver sostenuto, con esito
favorevole, un esame teorico
pratico, dopo il completamento del
periodo di navigazione previsto alle
lettere c) e d), sul possesso delle
competenze e capacita' di eseguire i
compiti e le mansioni dell'ufficiale
di coperta di cui alla sezione
A-II/1 del codice STCW, a livello
operativo.
3. Nel caso in cui l'ufficiale di
coperta e' addetto a svolgere
mansioni connesse ai servizi radio
di bordo deve essere in possesso di
apposita abilitazione rilasciata o
riconosciuta dal Ministero dello
sviluppo economico, ai sensi delle
Regole IV/1 e IV/2 della Convenzione
STCW.
4. Nel caso in cui l'ufficiale di
coperta non e' in possesso
dell'addestramento per il sistema
ECDIS, il certificato e' rilasciato
con limitazioni per il sistema
ECDIS.
5. Nel caso in cui l'ufficiale di
coperta e' assegnato dal ruolo
d'appello alla conduzione del
battello di emergenza veloce
(MABEV), deve possedere l'attestato
di addestramento di marittimo
abilitato ai mezzi di salvataggio
veloci istituito dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
Art. 6
Primo ufficiale
di coperta su navi di stazza pari o
superiore a 3000 GT
1. Il primo ufficiale di coperta
assume la responsabilita' di una
guardia in navigazione, a livello
direttivo, a bordo di navi aventi
una stazza pari o superiore a 3000
GT.
2. Per conseguire il certificato di
primo ufficiale di coperta su navi
di stazza pari o superiore a 3000 GT
occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del
certificato di ufficiale di coperta;
b) essere in possesso di un diploma
di scuola secondaria di II
ciclo dell'istituto tecnico
indirizzo trasporti e logistica
opzioni conduzione del mezzo navale,
che fornisce le conoscenze di cui
alla sezione A-II/1 del codice STCW,
riconosciuto dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
c) in alternativa al requisito di
cui alla lettera b), essere in
possesso di un titolo di studio
conclusivo di un percorso di secondo
ciclo, integrato dal previsto
percorso formativo per
l'acquisizione delle competenze
specifiche di coperta di cui alla
sezione A-II/1 del codice STCW;
d) aver effettuato diciotto mesi di
navigazione in qualita' di ufficiale
di coperta responsabile di una
guardia in navigazione, a livello
operativo, su navi di stazza pari o
superiore a 3000 GT, soggette alle
disposizioni impartite dalla
Convenzione STCW, risultanti dal
libretto di navigazione;
e) aver completato un modulo
formativo e di addestramento sugli
standard specifici della sezione
A-II/2 del codice STCW per
comandanti e primi ufficiali. Tale
modulo e' svolto presso gli istituti
autorizzati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti
relativamente ad un percorso
formativo relativo alla acquisizione
delle competenze specifiche di
coperta;
f) aver frequentato, con esito
favorevole, i corsi di
addestramento ECDIS, radar A.R.P.A.,
bridge team work, e ricerca
-salvataggio presso istituti, enti o
societa' riconosciuti idonei dal
Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, ed essere in possesso del
certificato di assistenza medica (medical
care) rilasciato e/o
riconosciuto dal Ministero della
salute;
g) aver sostenuto, con esito
favorevole, un esame teorico
pratico, dopo il completamento del
periodo di navigazione previsto alla
lettera d), sul possesso delle
competenze e capacita' di eseguire i
compiti e le mansioni di primo
ufficiale di coperta di cui alla
sezione A-II/2 del codice STCW, a
livello direttivo.
3. Nel caso in cui il primo
ufficiale di coperta su navi di
stazza pari o superiore a 3000 GT
non e' in possesso
dell'addestramento per il sistema
ECDIS, il certificato e' rilasciato
con limitazioni per il sistema
ECDIS.
4. Nel caso in cui il primo
ufficiale di coperta su navi di
stazza pari o superiori a 3000 GT e'
assegnato dal ruolo d'appello alla
conduzione del battello di emergenza
veloce (MABEV), deve possedere
l'attestato di addestramento di
marittimo abilitato ai mezzi di
salvataggio veloci istituito dal
Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
Art. 7
Primo ufficiale
di coperta su navi di stazza
compresa tra 500 e 3000 GT
1. Il primo ufficiale di coperta su
navi di stazza compresa tra 500 e
3000 GT assume la responsabilita' di
una guardia in navigazione, a
livello direttivo, a bordo di navi
aventi una stazza compresa tra 500e
3000 GT.
2. Per conseguire il certificato di
primo ufficiale di coperta su navi
di stazza compresa tra 500 e 3000 GT
occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del
certificato di ufficiale di coperta;
b) essere in possesso di un diploma
di scuola secondaria di II ciclo
dell'istituto tecnico indirizzo
trasporti e logistica opzioni
conduzione del mezzo navale, che
fornisce le conoscenze di cui alla
sezione A-II/1 del codice STCW,
riconosciuto dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
c) in alternativa al requisito di
cui alla lettera b), essere in
possesso di un titolo di studio
conclusivo di un percorso di secondo
ciclo, integrato dal percorso
formativo per l'acquisizione delle
competenze specifiche di coperta di
cui alla sezione A-II/1 del codice
STCW;
d) aver effettuato dodici mesi di
navigazione in qualita' di
ufficiale responsabile di una
guardia in navigazione, a livello
operativo, su navi di stazza
compresa tra 500 e 3000 GT, soggette
alle disposizioni impartite dalla
Convenzione STCW, risultanti dal
libretto di navigazione;
e) aver completato un modulo
formativo e di addestramento sugli
standard specifici della sezione
A-II/2 del codice STCW per
comandanti e primi ufficiali. Tale
modulo e' svolto presso istituti
autorizzati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti
relativamente ad un percorso
formativo per l'acquisizione delle
competenze specifiche di coperta;
f) aver frequentato, con esito
favorevole, i corsi di
addestramento ECDIS, radar A.R.P.A.,
bridge team work e ricerca -
Salvataggio conseguito presso
istituti, enti o societa'
riconosciuti idonei dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti
ed essere in possesso del
certificato di assistenza medica (medical
care) rilasciato e/o riconosciuto
dal Ministero della salute;
g) aver sostenuto, con esito
favorevole, un esame teorico
pratico, dopo il completamento del
periodo di navigazione previsto alla
lettera d), sul possesso delle
competenze e capacita' di eseguire i
compiti e le mansioni di primo
ufficiale di coperta di cui alla
sezione A-II/2 del codice STCW, a
livello direttivo.
3. Nel caso in cui il primo
ufficiale di coperta su navi di
stazza compresa tra 500 e 3000 GT
non e' in possesso
dell'addestramento per il sistema
ECDIS, il certificato e' rilasciato
con limitazioni per il sistema
ECDIS.
4. Nel caso in cui il primo
ufficiale di coperta su navi di
stazza compresa tra 500 e 3000 GT e'
assegnato dal ruolo d'appello alla
conduzione del battello di emergenza
veloce (MABEV), deve possedere
l'attestato di addestramento di
marittimo abilitato ai mezzi di
salvataggio veloci istituito dal
Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
Art. 8
Comandante su
navi di stazza pari o superiore a
3000 GT
1. Il comandante assume il comando
di navi aventi una stazza pari o
superiore a 3000 GT.
2. Per conseguire il certificato di
comandante su navi di stazza pari o
superiore a 3000 GT occorrono i
seguenti requisiti:
a) essere in possesso del
certificato di primo ufficiale di
coperta su navi di stazza pari o
superiore a 3000 GT;
b) essere in possesso di un diploma
di scuola secondaria di II ciclo
dell'istituto tecnico indirizzo
trasporti e logistica opzioni
conduzione del mezzo navale, che
fornisce le conoscenze di cui alla
sezione A-II/1 del codice STCW,
riconosciuto dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
c) in alternativa al requisito di
cui alla lettera b), essere in
possesso di un titolo di studio
conclusivo di un percorso di secondo
ciclo, integrato dal previsto
percorso formativo per
l'acquisizione delle competenze
specifiche di coperta di cui alla
sezione A-II/1 del codice STCW;
d) aver effettuato trentasei mesi di
navigazione in qualita' di ufficiale
di coperta responsabile di una
guardia in navigazione su navi di
stazza pari o superiore a 3000 GT,
soggette alle disposizioni della
Convenzione STCW, risultanti dal
libretto di navigazione. Il periodo
di navigazione e' ridotto a trenta
mesi, nel caso in cui
dodici mesi di navigazione sono
svolti in qualita' di primo
ufficiale su navi di stazza pari o
superiore a 3000 GT, soggette alle
disposizioni della Convenzione STCW,
a livello direttivo, risultanti dal
libretto di navigazione;
e) aver completato un modulo
formativo e di addestramento sugli
standard specifici della sezione
A-II/2 del codice STCW per
comandanti e primi ufficiali. Tale
modulo e' svolto presso gli istituti
autorizzati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti
relativamente un percorso formativo
relativo all'acquisizione delle
competenze specifiche di coperta;
f) essere in possesso dell'attestato
di addestramento di
marittimo abilitato ai mezzi di
salvataggio veloci (MABEV) istituito
dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
3. Nel caso in cui il comandante su
navi di stazza pari o superiore a
3000 GT non e' in possesso
dell'addestramento per il sistema
ECDIS e dell'addestramento per i
mezzi di salvataggio veloci, il
certificato e' rilasciato con
limitazioni all'imbarco su navi
dotate di sistema ECDIS, ovvero
dotate di mezzi di salvataggio
veloci.
Art. 9
Comandante su
navi di stazza compresa tra 500 e
3000 GT
1. Il comandante su navi di stazza
compresa tra 500 e 3000 GT assume il
comando di navi aventi stazza
compresa tra 500 e 3000 GT.
2. Per conseguire il certificato di
comandante su navi di stazza
compresa tra 500 e 3000 GT occorrono
i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del
certificato di primo ufficiale di
coperta su navi di stazza compresa
tra 500 e 3000 GT;
b) essere in possesso di un diploma
di scuola secondaria di II ciclo
dell'istituto tecnico indirizzo
trasporti e logistica opzioni
conduzione del mezzo navale, che
fornisce le conoscenze di cui alla
sezione A-II/1 del codice STCW,
riconosciuto dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
c) in alternativa al requisito di
cui alla lettera b), essere in
possesso di un titolo di studio
conclusivo di un percorso di secondo
ciclo, integrato dal previsto
percorso formativo per
l'acquisizione delle competenze
specifiche di coperta di cui alla
sezione A-II/1 del codice STCW;
d) aver effettuato trentasei mesi di
navigazione in qualita' di ufficiale
di coperta responsabile di una
guardia in navigazione su navi di
stazza compresa tra 500 e 3000 GT,
soggette alle disposizioni della
Convenzione STCW, risultanti dal
libretto di navigazione. Il periodo
di navigazione e' ridotto a
ventiquattro mesi, nel caso in
cui dodici mesi di navigazione sono
svolti in qualita' di primo
ufficiale su navi di stazza compresa
tra 500 e 3000 GT, soggette alle
disposizioni della Convenzione STCW,
a livello direttivo, risultanti dal
libretto di navigazione;
e) aver completato un modulo
formativo e di addestramento sugli
standard specifici della sezione
A-II/2 del codice STCW per
comandanti e primi ufficiali. Tale
modulo e' svolto presso gli istituti
autorizzati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti
relativamente ad un percorso
formativo per l'acquisizione delle
competenze specifiche;
f) essere in possesso dell'attestato
di addestramento di
marittimo abilitato ai mezzi di
salvataggio veloci (MABEV) istituito
dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
3. Nel caso in cui il comandante su
navi di stazza compresa tra 500 e
3000 GT non e' in possesso
dell'addestramento per il sistema
ECDIS
e dell'addestramento per i mezzi di
salvataggio veloci, il
certificato e' rilasciato con
limitazioni all'imbarco su navi
dotate di sistema ECDIS, ovvero
dotate di mezzi di salvataggio
veloci.
Art. 10
Comune di
guardia di coperta
1. Il comune di guardia in coperta
prende parte al servizio di guardia
in navigazione, a livello di
supporto, a bordo di navi aventi
stazza lorda pari o superiore a 500
GT.
2. Per conseguire il certificato di
comune di guardia in coperta
occorrono i seguenti requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole
della gente di mare di prima
categoria;
b) avere compiuto il sedicesimo anni
di eta';
c) essere in regola con l'obbligo
scolastico;
d) aver effettuato sei mesi di
navigazione in attivita' di
addestramento sui compiti e sulle
mansioni del comune di coperta di
cui alla sezione A-II/4 del codice
STCW a livello di supporto, sotto la
supervisione del comandante o di un
ufficiale di coperta dallo stesso
delegato. Tale addestramento deve
risultare dal libretto di
addestramento conforme alle
disposizioni impartite dal Ministero
delle infrastrutture e dei
trasporti, rilasciato dalla
compagnia di navigazione al momento
del primo imbarco;
e) aver frequentato, con esito
favorevole, i corsi di
addestramento di base (basic
training) presso istituti, enti o
societa' riconosciuti idonei dal
Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
f) aver sostenuto, con esito
favorevole, un esame teorico
pratico, dopo il completamento del
periodo di navigazione previsto alla
lettera d), sul possesso delle
conoscenze e capacita' di eseguire i
compiti e le mansioni del comune di
guardia di coperta di cui alla
sezione A-II/4 del codice STCW, a
livello di supporto.
Art. 11
Marittimo
abilitato di coperta
1. Il marittimo abilitato di coperta
prende parte al servizio di guardia
in navigazione, a livello di
supporto, a bordo di navi aventi
stazza lorda pari o superiore a 500
GT.
2. Per conseguire il certificato di
marittimo abilitato di coperta
occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del
certificato di comune di guardia di
coperta;
b) aver compiuto il diciottesimo
anno di eta';
c) aver effettuato diciotto mesi di
navigazione in qualita' di comune di
guardia di coperta risultanti dal
libretto di navigazione;
d) avere sostenuto, con esito
favorevole, un esame teorico
pratico, dopo il completamento del
periodo di navigazione previsto alla
lettera c), sul possesso delle
competenze e capacita' di eseguire i
compiti e le mansioni del marittimo
abilitato di coperta di cui alla
sezione A-II/5 del codice STCW, a
livello di supporto.
Titolo III
FIGURE PROFESSIONALI E CERTIFICATI
DI MACCHINA
Art. 12
Allievo
ufficiale di macchina
1. L'allievo ufficiale di macchina
imbarca in attivita' di
addestramento nei servizi attribuiti
agli ufficiali di macchina a bordo
di navi dotate di apparato motore
principale di potenza pari o
superiore a 750 KW.
2. L'allievo ufficiale di macchina
possiede i seguenti requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole
della gente di mare di prima
categoria;
b) aver compiuto il diciottesimo
anno di eta';
c) essere in possesso di un diploma
di scuola secondaria di secondo
ciclo dell'istituto tecnico
indirizzo trasporti e logistica
opzioni conduzione apparati e
impianti marittimi, che fornisce le
conoscenze di cui alla sezione
A-III/1 del codice STCW,
riconosciuto dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
d) in alternativa al requisito di
cui alla lettera c), essere in
possesso di un titolo di studio
conclusivo di un percorso di secondo
ciclo, integrato dal previsto
percorso formativo per gli allievi
di coperta di cui alla sezione
A-III/1 del codice STCW;
e) aver frequentato, con esito
favorevole, il corso
dell'addestramento di base (basic
training) e il corso di
addestramento di security per i
lavoratori marittimi e il corso
della familiarizzazione alla
security per l'equipaggio (security
awareness).
3. Il marittimo in possesso di un
titolo di studio quinquennale deve
aver completato, con esito
favorevole, il percorso di
formazione per allievi per il solo
settore macchina, integrativo delle
competenze specifiche di settore,
istituito dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Il
percorso formativo e' svolto
presso gli istituti autorizzati dal
Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
4. L'allievo ufficiale di macchina
riceve al momento dell'imbarco dalla
compagnia di navigazione un libretto
di addestramento conforme alle
disposizioni impartite dal Ministero
delle infrastrutture e dei
trasporti, secondo la regola III/1
della Convenzione STCW e della
sezione A-III/1 del codice STCW.
Art. 13
Ufficiale di
macchina
1. L'ufficiale di macchina assume la
responsabilita' di una guardia in
macchina, a livello operativo, in un
locale apparato motore presidiato o
periodicamente non presidiato a
bordo di navi aventi un apparato
motore principale di qualsiasi
potenza di propulsione.
2. Per conseguire il certificato di
ufficiale di Macchina occorrono i
seguenti requisiti:
a) essere in possesso di un diploma
di scuola secondaria di secondo
ciclo dell'istituto tecnico
indirizzo trasporti e logistica
opzioni conduzione apparati e
impianti marittimi, che fornisce le
conoscenze di cui alla sezione
A-III/1 del codice STCW,
riconosciuto dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
b) in alternativa al requisito di
cui alla lettera b), essere in
possesso di un titolo di studio
conclusivo di un percorso di secondo
ciclo, integrato dal previsto
percorso formativo di macchina di
cui alla sezione A-III/1 del codice
STCW;
c) avere effettuato dodici mesi di
navigazione in attivita' di
addestramento sui compiti e sulle
mansioni dell'ufficiale di macchina
di cui alla sezione A-III/1 del
codice STCW a livello operativo, su
navi con apparato motore principale
pari o superiori a 750 KW, soggette
alle disposizioni della Convenzione
STCW. Tale addestramento
e' annotato sul libretto di
addestramento di cui all'art. 12,
comma 4, del presente decreto, e
puo' essere sostituito da trentasei
mesi di navigazione, di cui almeno
trenta mesi svolti in servizio di
macchina su navi con apparato motore
principale pari o superiore a 750 KW
soggette alle disposizioni della
Convenzione STCW;
d) aver svolto durante i periodi di
navigazione di cui alla
lettera c), almeno sei mesi in
servizio di guardia in macchina
sotto la supervisione del direttore
di macchina, ovvero di un ufficiale
di macchina dallo stesso delegato;
e) aver frequentato, con esito
favorevole, i corsi antincendio
avanzato, engine resource management
leadership and teamwork, hight
voltages tecnology, a livello
operativo, presso istituti, enti o
societa' riconosciuti idonei dal
Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, ed essere in possesso del
certificato di primo soccorso
sanitario (first aid) rilasciato e/o
riconosciuto dal Ministero della
salute;
f) essere in possesso dell'attestato
di addestramento di
marittimo abilitato ai mezzi di
salvataggio (MAMS) istituito dal
Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
g) aver sostenuto, con esito
favorevole, un esame teorico
pratico, dopo il completamento del
periodo di navigazione previsto alle
lettere c) e d), sul possesso delle
competenze e capacita' di eseguire i
compiti e le mansioni dell'ufficiale
di macchina di cui alla sezione
A-III/1 del codice STCW, a livello
operativo.
Art. 14
Primo ufficiale
di macchina su navi con apparato
motore principale pari o superiore a
3000 KW
1. Il primo ufficiale di macchina su
navi aventi un apparato motore
principale pari o superiore a 3000
KW assume la responsabilita' della
guardia in macchina, a livello
direttivo, in un locale apparato
motore presidiato o periodicamente
non presidiato a bordo di navi
aventi un apparato motore principale
con potenza di propulsione pari o
superiore a 3000 KW, ovvero assume
la direzione della guardia in
macchina a bordo di navi con
apparato motore principale tra 750 e
3000 KW.
2. Per conseguire il certificato di
primo ufficiale di macchina su navi
aventi un apparato motore principale
pari o superiore a 3000 KW occorrono
i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del
certificato di ufficiale di
macchina;
b) essere in possesso di un diploma
di scuola secondaria di II ciclo
dell'istituto tecnico indirizzo
trasporti e logistica opzioni
conduzione apparati e impianti
marittimi, che fornisce le
conoscenze di cui alla sezione
A-III/1 del codice STCW,
riconosciuto dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
c) in alternativa al requisito di
cui alla lettera b), essere in
possesso di un titolo di studio
conclusivo di un percorso di secondo
ciclo, integrato dal percorso
formativo per l'acquisizione delle
competenze specifiche di macchina di
cui alla sezione A-III/1 del codice
STCW;
d) aver effettuato diciotto mesi di
navigazione in qualita' di ufficiale
responsabile di una guardia in
macchina, a livello operativo, su
navi con apparato motore principale
di potenza pari o superiore a 3000
KW, soggette alle disposizioni
impartite dalla Convenzione STCW,
risultanti dal libretto di
navigazione;
e) aver completato un modulo
formativo e di addestramento sugli
standard specifici della sezione
A-III/2 del codice STCW per
direttori di macchina e primi
ufficiali di macchina. Tale modulo
e' svolto presso istituti
autorizzati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti
relativamente ad un percorso
formativo per l'acquisizione delle
competenze specifiche di macchina;
f) aver sostenuto, con esito
favorevole, un esame teorico
pratico, dopo il completamento del
periodo di navigazione previsto alla
lettera d), sul possesso delle
competenze e capacita' di eseguire i
compiti e le mansioni di primo
ufficiale di macchina di cui alla
sezione A-III/2 del codice STCW, a
livello direttivo.
Art. 15
Primo ufficiale
di macchina su navi aventi un
apparato motore principale tra 750 e
3000 KW
1. Il primo ufficiale di macchina su
navi aventi un apparato motore
principale tra 750 e 3000 KW assume
la responsabilita' della guardia in
macchina, a livello direttivo, in un
locale apparato motore presidiato o
periodicamente non presidiato a
bordo di navi aventi un
apparato motore principale con
potenza di propulsione compresa tra
750 e 3000 KW.
2. Per conseguire il certificato di
primo ufficiale di macchina su navi
aventi un apparato motore principale
tra 750 e 3000 KW occorrono i
seguenti requisiti:
a) essere in possesso del
certificato di ufficiale di
macchina;
b) essere in possesso di un diploma
di scuola secondaria di II ciclo
dell'istituto tecnico indirizzo
trasporti e logistica opzioni
conduzione apparati e impianti
marittimi, che fornisce le
conoscenze di cui alla sezione
A-III/1 del codice STCW,
riconosciuto dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
c) in alternativa al requisito di
cui alla lettera b), essere in
possesso di un titolo di studio
conclusivo di un percorso di secondo
ciclo, integrato dal percorso
formativo per l'acquisizione delle
competenze specifiche di coperta di
cui alla sezione A-III/1 del codice
STCW;
d) aver effettuato dodici mesi di
navigazione in qualita' di
ufficiale responsabile di una
guardia in macchina, a livello
operativo, su navi con apparato
motore principale di potenza
compresa tra 750 e 3000 KW, soggette
alle disposizioni impartite dalla
Convenzione STCW, risultanti dal
libretto di navigazione;
e) aver completato un modulo
formativo e di addestramento sugli
standard specifici della sezione
A-III/2 del codice STCW per
direttori di macchina e primi
ufficiali di macchina. Tale modulo
e' svolto presso istituti
autorizzati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti
relativamente ad un percorso
formativo per l'acquisizione delle
competenze specifiche di macchina;
f) aver sostenuto, con esito
favorevole, un esame teorico
pratico, dopo il completamento del
periodo di navigazione previsto alla
lettera d), sul possesso delle
competenze e capacita' di eseguire i
compiti e le mansioni di primo
ufficiale di macchina di cui alla
sezione A-III/2 del codice STCW, a
livello direttivo.
Art. 16
Direttore di
macchina su navi con apparato motore
principale pari o superiore a 3000
KW
1. Il direttore di macchina su navi
aventi un apparato motore principale
pari o superiore a 3000 KW assume la
responsabilita' della guardia in
macchina, a livello direttivo, in un
locale apparato motore presidiato o
periodicamente non presidiato, a
bordo di navi
aventi un apparato motore principale
con potenza di propulsione pari o
superiore a 3000 KW.
2. Per conseguire il certificato di
direttore di macchina su navi aventi
un apparato motore principale pari o
superiore a 3000 KW occorrono i
seguenti requisiti:
a) essere in possesso certificato di
primo ufficiale di macchina su navi
aventi un apparato motore principale
pari o superiore a 3000 KW;
b) essere in possesso di un diploma
di scuola secondaria di II ciclo
dell'istituto tecnico indirizzo
trasporti e logistica opzioni
conduzione apparati e impianti
marittimi, che fornisce le
conoscenze di cui alla sezione
A-III/1 del codice STCW,
riconosciuto dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
c) in alternativa al requisito di
cui alla lettera b), essere in
possesso di un titolo di studio
conclusivo di un percorso di secondo
ciclo, integrato dal percorso
formativo per l'acquisizione delle
competenze specifiche di macchina di
cui alla sezione A-III/1 del codice
STCW;
d) aver completato un modulo
formativo e di addestramento sugli
standard specifici della sezione
A-III/2 del Codice STCW per
direttori di macchina e primi
ufficiali di macchina. Tale modulo,
potra' essere svolto presso gli
istituti autorizzati dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
allo svolgimento del percorso
formativo per l'acquisizione delle
competenze specifiche;
e) aver effettuato trentasei mesi di
navigazione in qualita' di ufficiale
responsabile di una guardia in
macchina su navi con apparato motore
principale di potenza pari o
superiore a 3000 KW, soggette alle
disposizioni impartite dalla
Convenzione STCW, risultanti dal
libretto di navigazione. Il periodo
di navigazione e' ridotto a trenta
mesi, nel caso in cui dodici mesi di
navigazione
sono svolti in qualita' di primo
ufficiale di macchina su navi aventi
un apparato motore principale pari o
superiore a 3000 KW, soggette alle
disposizioni della Convenzione STCW.
Art. 17
Direttore di
macchina su navi con apparato motore
principale tra 750
e 3000 KW
1. Il direttore di macchina su navi
aventi un apparato motore
principale tra 750 e 3000 KW assume
la direzione della guardia in
macchina in un locale apparato
motore presidiato, o periodicamente
non presidiato, a bordo di navi
aventi un apparato motore principale
con potenza di propulsione compresa
tra 750 e 3000 KW.
2. Per conseguire il certificato di
direttore di macchina su navi
aventi un apparato motore principale
tra 750 e 3000 KW occorrono i
seguenti requisiti:
a) essere in possesso certificato di
primo ufficiale di macchina
su navi aventi un apparato motore
principale tra 750 e 3000 KW;
b) essere in possesso di un diploma
di scuola secondaria di II
ciclo dell'istituto tecnico
indirizzo trasporti e logistica
opzioni
conduzione apparati e impianti
marittimi, che fornisce le
conoscenze
di cui alla sezione A-III/1 del
codice STCW, riconosciuto dal
Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
c) in alternativa al requisito di
cui alla lettera b), essere in
possesso di un titolo di studio
conclusivo di un percorso di secondo
ciclo, integrato dal percorso
formativo per l'acquisizione delle
competenze specifiche di macchina di
cui alla sezione A-III/1 del
codice STCW;
d) aver completato un modulo
formativo e di addestramento sugli
standard specifici della sezione
A-III/2 del Codice STCW per
direttori di macchina e primi
ufficiali di macchina. Tale modulo,
potra' essere svolto presso gli
istituti autorizzati dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
allo svolgimento del percorso
formativo per l'acquisizione delle
competenze specifiche;
e) aver effettuato trentasei mesi di
navigazione in qualita' di
ufficiale responsabile di una
guardia in macchina su navi con
apparato motore principale tra 750 e
3000 KW, soggette alle
disposizioni impartite dalla
Convenzione STCW, risultanti dal
libretto di navigazione. Il periodo
di navigazione e' ridotto a
ventiquattro mesi, nel caso in cui
dodici mesi di navigazione sono
svolti in qualita' di primo
ufficiale di macchina su navi aventi
un
apparato motore principale tra 750 e
3000 KW, soggette alle
disposizioni della Convenzione STCW.
Art. 18
Allievo
ufficiale elettrotecnico
1. L'allievo ufficiale
elettrotecnico imbarca in attivita'
di
addestramento nei servizi attribuiti
agli ufficiali elettrotecnici a
bordo di navi dotate di apparato
motore principale di potenza pari o
superiore a 750 KW.
2. L'allievo ufficiale
elettrotecnico possiede i seguenti
requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole
della gente di mare di prima
categoria;
b) aver compiuto il diciottesimo
anno di eta';
c) essere in possesso di un diploma
di scuola secondaria
quinquennale ad indirizzo elettrico
ed elettronico e/o meccanica,
meccatronica ed energia, ovvero di
un diploma di scuola secondaria di
II ciclo dell'istituto tecnico
indirizzo trasporti e logistica
opzioni conduzione apparati e
impianti marittimi, che fornisce le
conoscenze di cui alla sezione
A-III/6 del codice STCW,
riconosciuto
dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti;
d) aver frequentato, con esito
favorevole, il corso
dell'addestramento di base (basic
training) e il corso di
addestramento di security per i
lavoratori marittimi e il corso
della
familiarizzazione alla security per
l'equipaggio (security
awareness).
3. L'allievo ufficiale
elettrotecnico riceve al momento
dell'imbarco dalla compagnia di
navigazione un libretto di
addestramento conforme alle
disposizioni impartite dal Ministero
delle infrastrutture e dei
trasporti, secondo la regola III/6
della
Convenzione STCW e della sezione
A-III/6 del codice STCW.
Art. 19
Ufficiale
elettrotecnico
1. L'ufficiale elettrotecnico assume
la responsabilita', a livello
operativo, delle operazioni dei
sistemi elettrici ed elettronici a
bordo di navi dotate di apparato
motore principale di potenza pari o
superiori a 750 KW.
2. Per conseguire il certificato di
ufficiale elettrotecnico
occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso di un diploma
di scuola secondaria
quinquennale ad indirizzo elettrico
ed elettronico e/o meccanica,
meccatronica ed energia, ovvero di
un diploma di scuola secondaria di
II ciclo dell'istituto tecnico
indirizzo trasporti e logistica
opzioni conduzione apparati e
impianti marittimi, che fornisce le
conoscenze di cui alla sezione
A-III/6 del codice STCW,
riconosciuto
dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti;
b) avere effettuato dodici mesi di
navigazione, di cui sei mesi
in servizio di macchina come allievo
ufficiale elettrotecnico, in
attivita' di addestramento sui
compiti e sulle mansioni
dell'ufficiale elettrotecnico di cui
alla sezione A-III/6 del codice
STCW. Tale addestramento e' annotato
sul libretto di addestramento di
cui all'art. 18, comma 3, del
presente decreto, e puo' essere
sostituito da trentasei mesi di
navigazione, di cui almeno trenta
mesi svolti in servizio di macchina
su navi con apparato motore
principale pari o superiore a 750 KW
soggette alle disposizioni della
Convenzione STCW;
c) aver frequentato, con esito
favorevole, i corsi antincendio
avanzato, engine resource management
leadership and teamwork, hight
voltages tecnology, presso istituti,
enti o societa' riconosciuti
idonei dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, ed
essere
in possesso del certificato di primo
soccorso sanitario (first aid)
rilasciato e/o riconosciuto dal
Ministero della salute;
d) essere in possesso dell'attestato
di addestramento di
marittimo abilitato ai mezzi di
salvataggio (MAMS) istituito dal
Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
e) aver sostenuto, con esito
favorevole, un esame teorico
pratico, dopo il completamento del
periodo di navigazione previsto
alla lettera b) sul possesso delle
competenze e capacita' di eseguire
i compiti e le mansioni
dell'ufficiale elettrotecnico di cui
alla
sezione A-III/6 del codice STCW, a
livello operativo.
Art. 20
Comune di
guardia in macchina
1. Il comune di guardia in macchina
prende parte al servizio di
guardia in macchina, a livello di
supporto, in un locale apparato
motore presidiato o periodicamente
non presidiato, a bordo di navi
aventi un apparato motore principale
con potenza di propulsione pari
o superiore a 750 KW.
2. Per conseguire il certificato di
comune di guardia in macchina
occorrono i seguenti requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole
della gente di mare di prima
categoria;
b) aver compiuto il diciottesimo
anno di eta';
c) essere in regola con l'obbligo
scolastico;
d) aver effettuato sei mesi di
navigazione in attivita' di
addestramento sui compiti e sulle
mansioni del comune di guardia in
macchina di cui alla sezione A-III/4
del codice STCW a livello di
supporto, sotto la supervisione del
direttore di macchina o di un
ufficiale di macchina dallo stesso
delegato. Tale addestramento deve
risultare dal libretto di
addestramento conforme alle
disposizioni
impartite dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti,
rilasciato dalla compagnia di
navigazione al momento del primo
imbarco;
e) aver frequentato, con esito
favorevole, i corsi di
addestramento di base (basic
training) presso istituti, enti o
societa' riconosciuti idonei dal
Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
f) aver sostenuto, con esito
favorevole, un esame teorico
pratico, dopo il completamento del
periodo di navigazione previsto
alla lettera d), sul possesso delle
conoscenze e capacita' di
eseguire i compiti e le mansioni del
comune di guardia in macchina di
cui alla sezione A-III/4 del codice
STCW, a livello di supporto.
Art. 21
Marittimo
abilitato di macchina
1. Il marittimo abilitato di
macchina prende parte al servizio di
guardia in macchina, a livello di
supporto, in un locale apparato
motore presidiato o periodicamente
non presidiato, a bordo di navi
aventi un apparato motore principale
con potenza di propulsione pari
o superiore a 750 KW.
2. Per conseguire il certificato di
marittimo abilitato di macchina
occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del
certificato di comune di guardia in
macchina;
b) aver effettuato dodici mesi di
navigazione in qualita' di
comune di guardia di coperta in
macchina su navi soggette alle
disposizioni della Convenzione STCW;
c) avere sostenuto, con esito
favorevole, un esame teorico
pratico, dopo il completamento del
periodo di navigazione previsto
alla lettera b), sul possesso delle
competenze e capacita' di
eseguire i compiti e le mansioni del
marittimo abilitato di macchina
di cui alla sezione A-III/5 del
codice STCW, a livello di supporto.
Art. 22
Comune
elettrotecnico
1. Il comune elettrotecnico prende
parte alle operazioni dei
sistemi elettrici ed elettronici, a
livello di supporto, a bordo di
navi aventi un apparato motore
principale con potenza di
propulsione
pari o superiori a 750 KW.
2. Per conseguire il certificato di
comune elettrotecnico occorrono
i seguiti requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole
della gente di mare di prima
categoria;
b) aver compiuto il diciottesimo
anno di eta';
c) essere in regola con l'obbligo
scolastico;
d) aver effettuato dodici mesi di
navigazione in servizio di
macchina su navi aventi un apparato
motore principale pari o
superiore a 750 KW, soggette alle
disposizioni della Convenzione
STCW;
e) in alternativa al requisito di
cui alla lettera d), essere in
possesso di una qualifica
professionale rilasciata da un
ente/plesso
formativo regionale, riconosciuto
dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti ed aver effettuato
tre mesi di navigazione in
servizio di macchina su navi aventi
apparato motore principale pari o
superiore a 750 KW, soggette alla
disposizioni della Convenzione
STCW;
f) aver frequentato con esito
favorevole i corsi di addestramento
di base (basic training);
g) aver sostenuto con esito
favorevole un esame teorico pratico,
dopo il completamento del periodo di
navigazione previsto alle
lettere d) e/o e), sul possesso
delle competenze e capacita' di
eseguire i compiti e le mansioni del
comune elettrotecnico di cui
alla sezione A-III/7 del codice
STCW, a livello di operativo.
Titolo IV
CERTIFICATI DEI VIAGGI COSTIERI
Art. 23
Ufficiale di
coperta su navi inferiori a 500 GT
che compiono viaggi
costieri
1. L'ufficiale di coperta su navi
inferiori a 500 GT che compiono
viaggi costieri assume la
responsabilita' di una guardia in
navigazione a livello operativo su
navi aventi stazza inferiore a 500
GT che compiono viaggi costieri.
2. Per conseguire il certificato di
ufficiale di coperta su navi
inferiori a 500 GT che compiono
viaggi costieri occorrono i seguenti
requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole
di prima categoria della gente
di mare;
b) aver compiuto il diciottesimo
anno di eta';
c) essere in possesso di un diploma
di scuola secondaria di II
ciclo dell'istituto tecnico
indirizzo trasporti e logistica
opzioni
conduzione del mezzo navale, che
fornisce le conoscenze di cui alla
sezione A-II/3 del codice STCW,
riconosciuto dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
d) in alternativa al requisito di
cui alla lettera c), essere in
possesso di un titolo di studio
conclusivo di un percorso di II
ciclo, integrato con un modulo di
allineamento, che fornisce le
conoscenze di cui alla sezione
A-II/3 del codice STCW, riconosciuto
dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti;
e) aver effettuato trentasei mesi di
navigazione in servizio di
coperta risultanti dal libretto di
navigazione su unita' soggette
alle disposizioni della Convenzione
STCW;
f) aver frequentato, con esito
favorevole, i corsi di
addestramento di base (basic
training), antincendio avanzato,
radar
osservatore normale, radar A.R.P.A.,
ECDIS presso istituti, enti o
societa' riconosciuti idonei dal
Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ed essere in possesso del
certificato di primo soccorso
sanitario (first aid), rilasciato
e/o riconosciuto dal Ministero
della salute;
g) essere in possesso dell'attestato
di addestramento di
marittimo abilitato ai mezzi di
salvataggio (MAMS), istituito dal
Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
h) aver sostenuto, con esito
favorevole, un esame teorico
pratico, dopo il completamento del
periodo di navigazione previsto
alla lettera e), sul possesso delle
competenze e capacita' di
eseguire i compiti e le mansioni
dell'ufficiale di coperta su navi
che compiono viaggi costieri di cui
alla sezione A-II/3 del codice
STCW, a livello operativo.
3. Nel caso in cui l'ufficiale di
coperta su navi inferiori a 500
GT che compiono viaggi costieri e'
addetto a svolgere mansioni
connesse ai servizi radio di bordo
deve essere in possesso di
apposita certificazione rilasciata o
riconosciuta dal Ministero dello
sviluppo economico, ai sensi delle
regole IV/1 paragrafo 3, e IV/2
della Convenzione STCW.
4. Nel caso in cui l'ufficiale di
coperta su navi che compiono
viaggi costieri non e' in possesso
dell'addestramento per il sistema
ECDIS o dell'addestramento per il
sistema radar ARPA, il certificato
e' rilasciato con limitazioni per il
sistema ECDIS o per il sistema
radar ARPA.
5. Nel caso in cui l'ufficiale di
coperta su navi che compiono
viaggi costieri e' assegnato dal
ruolo d'appello alla conduzione del
battello di emergenza veloce
(MABEV), deve possedere l'attestato
di
addestramento di marittimo abilitato
ai mezzi di salvataggio veloci
istituito dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti
Art. 24
Comandante su
navi inferiori a 500 GT che compiono
viaggi costieri
1. Il comandante su navi inferiori a
500 GT che compiono viaggi
costieri assume il comando su navi
inferiore a 500 GT su navi aventi
stazza inferiore a 500 GT che
compiono viaggio costieri.
2. Per conseguire il certificato di
comandante su navi inferiori a
500 GT che compiono viaggi costieri
occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del
certificato di ufficiale di coperta
su
navi inferiori a 500 GT che compiono
viaggi costieri;
b) aver compiuto il ventesimo anno
di eta';
c) essere in possesso di un diploma
di scuola secondaria di II
ciclo dell'istituto tecnico
indirizzo trasporti e logistica
opzioni
conduzione del mezzo navale, che
fornisce le conoscenze di cui alla
Sezione A-II/3 del codice STCW,
riconosciuto dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
d) in alternativa al requisito di
cui alla lettera c), essere in
possesso di un titolo di studio
conclusivo di un percorso di II
ciclo, integrato con un modulo di
allineamento, che fornisce le
conoscenze di cui alla Sezione
A-II/3 del codice STCW, riconosciuto
dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti;
e) aver effettuato dodici mesi di
navigazione in servizio di
coperta risultanti dal libretto di
navigazione su unita' soggette
alle disposizioni della Convenzione
STCW;
f) essere in possesso apposita
abilitazione connessa ai servizi
radio di bordo rilasciata o
riconosciuta dal Ministero dello
sviluppo
economico, ai sensi delle regole
IV/1 paragrafo 3, e IV/2 della
Convenzione STCW;
g) essere in possesso del
certificato di assistenza medica
(medical care) rilasciato e/o
riconosciuto dal Ministero della
salute.
3. Nel caso in cui il comandante su
navi inferiori a 500 GT che
compiono viaggi costieri non e' in
possesso dell'addestramento per il
sistema ECDIS e dell'addestramento
per i mezzi di salvataggio veloci,
il certificato e' rilasciato con
limitazioni all'imbarco su navi
dotate di sistema ECDIS, ovvero
dotate di mezzi di salvataggio
veloci.
4. Nel caso in cui il comandante su
navi inferiori a 500 GT che
compiono viaggi costieri non e' in
possesso dell'addestramento per il
sistema radar ARPA il certificato e'
rilasciato con limitazioni per
il sistema ECDIS o per il sistema
radar ARPA.
Titolo V
DISPOSIZIONI ATTUATIVE
Art. 25
Norme
transitorie
1. Dall' entrata in vigore del
presente decreto sino al 1 gennaio
2017, i lavoratori marittimi in
possesso:
a) dell'abilitazione marittima di
comune di guardia in coperta di
cui all'art. 11 del decreto
ministeriale 30 novembre 2007, che
hanno
effettuato, nei sessanta mesi
precedenti l'entrata i n vigore del
presente decreto, dodici mesi di
navigazione con tale qualifica
risultanti dal libretto di
navigazione, ottengono il
certificato di
marittimo abilitato di coperta di
cui all'art. 11 del presente
decreto;
b) delle qualifiche di nostromo,
secondo nostromo, primo
nostromo, tankista, di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica
18 aprile 2006, n. 231, che hanno
effettuato, nei sessanta mesi
precedenti l'entrata in vigore del
presente decreto, diciotto mesi di
navigazione con tali qualifiche
risultanti dal libretto di
navigazione, ottengono il
certificato di marittimo abilitato
di
coperta di cui all'art. 11 del
presente decreto;
c) dei titoli professionali, non
convertiti, di padrone marittimo
di prima o di seconda classe di cui
rispettivamente agli articoli 254
e 254-bis del regolamento al codice
della navigazione, che hanno
effettuato, nei sessanta mesi
precedenti l'entrata in vigore del
presente decreto, diciotto mesi di
navigazione con tali titoli
professionali risultanti dal
libretto di navigazione, ottengono
il
certificato di marittimo abilitato
di coperta di cui all'art. 11 del
presente decreto;
d) del titolo professionale, non
convertito, di marinaio
autorizzato di cui all'art. 257 del
regolamento al codice della
navigazione, che hanno effettuato,
nei sessanta mesi precedenti
l'entrata in vigore del presente
decreto, venti mesi di navigazione
con tale titolo professionale
risultanti dal libretto di
navigazione,
ottengono il certificato di comune
di guardia in coperta di cui
all'art. 10 del presente decreto;
e) dell'abilitazione marittima di
comune di guardia in macchina
di cui all'art. 18 del decreto
ministeriale 30 novembre 2007, che
hanno effettuato, nei sessanta mesi
precedenti l'entrata in vigore
del presente decreto, dodici mesi di
navigazione con tale qualifica
risultanti dal libretto di
navigazione, ottengono il
certificato di
marittimo abilitato di macchina di
cui all'art. 21 del presente
decreto;
f) delle qualifiche di operaio
motorista, operaio meccanico, capo
operaio, frigorista, carpentiere ed
ottonaio di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 18
aprile 2006, n. 231, che hanno
effettuato, nei sessanta mesi
precedenti l'entrata in vigore del
presente decreto, diciotto mesi di
navigazione con tali qualifiche
risultanti dal libretto di
navigazione, ottengono il
certificato di
marittimo abilitato di macchina di
cui all'art. 21 del presente
decreto;
g) dei titoli professionali, non
convertiti, di meccanico navale
di prima o di seconda classe di cui
rispettivamente agli articoli
270-bis e 271 del regolamento al
codice della navigazione, che hanno
effettuato, nei sessanta mesi
precedenti l'entrata in vigore del
presente decreto, diciotto mesi di
navigazione con tali titoli
professionali risultanti dal
libretto di navigazione, ottengono
il
certificato di marittimo abilitato
di macchina di cui all'art. 21 del
presente decreto;
h) delle qualifiche di elettricista
e giovanotto elettricista di
cui al decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 2006, n.231, che hanno effettuato, nei
sessanta mesi precedenti l'entrata
in
vigore del presente decreto,
diciotto mesi di navigazione con
tali
qualifiche risultanti dal libretto
di navigazione, ottengono il
certificato di comune elettrotecnico
di cui all'art. 22 del presente
decreto, purche' in possesso dei
requisiti richiesti dal comma 2,
lettera f) dell'articolo stesso.
i) delle qualifiche di primo
elettricista e secondo elettricista
di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 2006, n.231, che hanno effettuato, nei
sessanta mesi precedenti l'entrata
in
vigore del presente decreto,
ventiquattro mesi di navigazione con
tali qualifiche risultanti dal
libretto di navigazione, ottengono
il
certificato di ufficiale
elettrotecnico di cui all'art. 19
del
presente decreto, purche' in
possesso del diploma quinquennale e
dei
requisiti richiesti dal comma 2,
lettere e) e f ) dell'articolo
stesso.
Art. 26
Accesso alle
abilitazioni superiori.
1. All'entrata in vigore del
presente decreto, i lavoratori
marittimi in possesso delle
abilitazioni a livello operativo,
direttivo o di supporto in corso di
validita' previste dal decreto
del Ministero dei trasporti 30
novembre 2007, per conseguire la
prevista certificazione superiore
devono essere in possesso di tutti
i requisiti indicati per la
certificazione posseduta e per
quella da
conseguire indicati nel presente
decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 25 luglio 2016
Il Ministro: Delrio
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